(Statuto-art. 8)
 
                               Art. 8. 
                  Riunioni degli organi collegiali 
 
    1. Gli organi collegiali dell'universita' si riuniscono nelle due
sedi,  secondo  un  criterio  di  rotazione.  Riunioni  straordinarie
possono essere indette  in  una  sede,  qualora  si  affrontino  temi
specificamente riferiti ad essa.