(Statuto-art. 81)
 
                              Art. 81. 
                              Elezioni 
 
    1.  Nelle  elezioni,  salvo  diversa  disposizione  di  legge   o
statutaria, il voto  e'  limitato  ad  un  terzo  dei  nominativi  da
designare. 
    2. Gli organi si intendono validamente costituiti anche  in  caso
di mancata o insufficiente elezione delle rappresentanze, purche' sia
comunque assicurato il quorum strutturale. 
    3. L'elettorato attivo e' attribuito agli  studenti  iscritti  ai
corsi di laurea, di laurea magistrale e di dottorato e alle scuole di
specializzazione, secondo le previsioni dello statuto.