Art. 81. Elezioni 1. Nelle elezioni, salvo diversa disposizione di legge o statutaria, il voto e' limitato ad un terzo dei nominativi da designare. 2. Gli organi si intendono validamente costituiti anche in caso di mancata o insufficiente elezione delle rappresentanze, purche' sia comunque assicurato il quorum strutturale. 3. L'elettorato attivo e' attribuito agli studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di dottorato e alle scuole di specializzazione, secondo le previsioni dello statuto.