Art. 82. Mandati elettivi 1. I componenti elettivi degli organi dell'universita', ove non diversamente disposto dallo statuto, restano in carica tre anni e sono immediatamente rieleggibili per una sola volta, salva diversa disposizione di legge o regolamentare. 2. I mandati elettivi decorrono dal decreto di nomina. Nell'ambito degli organi collegiali le sostituzioni prima della scadenza naturale hanno efficacia fino alla successiva elezione dei componenti dell'organo.