(Statuto-art. 82)
 
                              Art. 82. 
                          Mandati elettivi 
 
    1. I componenti elettivi degli organi dell'universita',  ove  non
diversamente disposto dallo statuto, restano in  carica  tre  anni  e
sono immediatamente rieleggibili per una sola  volta,  salva  diversa
disposizione di legge o regolamentare. 
    2.  I  mandati  elettivi  decorrono  dal   decreto   di   nomina.
Nell'ambito degli  organi  collegiali  le  sostituzioni  prima  della
scadenza naturale hanno efficacia fino alla successiva  elezione  dei
componenti dell'organo.