Art. 84. Modifiche dello statuto 1. Le proposte di modifica statutaria sono deliberate a maggioranza assoluta dei componenti del Senato accademico, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione adottato con la medesima maggioranza. 2. Il Senato accademico deve pronunciarsi entro centoventi giorni sulla proposta di modifica dello statuto deliberata dai dipartimenti o sottoscritta da almeno trenta dipendenti dell'Ateneo che godono dell'elettorato attivo ponderato per l'elezione del rettore.