LA BANCA D'ITALIA 
 
  Visto l'art. 23 della legge  28  dicembre  2005,  n.  262  (recante
disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei  mercati
finanziari),  concernente  i  procedimenti  per  l'adozione  di  atti
regolamentari  e  generali  della  Banca  d'Italia,   della   CONSOB,
dell'IVASS e della COVIP; visti in particolare: 
    il comma 1, ai sensi del  quale  i  provvedimenti  aventi  natura
regolamentare o  di  contenuto  generale,  esclusi  quelli  attinenti
all'organizzazione interna, devono essere  motivati  con  riferimento
alle scelte di regolazione e di vigilanza del  settore  ovvero  della
materia su cui vertono; 
    il comma 2, il quale dispone che gli atti di cui al comma 1 dello
stesso articolo sono accompagnati da una relazione che ne illustra le
conseguenze sulla regolamentazione, sull'attivita'  delle  imprese  e
degli  operatori  e  sugli  interessi   degli   investitori   e   dei
risparmiatori.  Nella  definizione  del  contenuto  degli   atti   di
regolazione generale, le Autorita' che li adottano tengono  conto  in
ogni caso del principio di proporzionalita', inteso come criterio  di
esercizio del potere adeguato al  raggiungimento  del  fine,  con  il
minore sacrificio degli interessi dei  destinatari.  A  questo  fine,
esse consultano gli organismi rappresentativi dei soggetti  vigilati,
dei prestatori di servizi finanziari e dei consumatori; 
    il comma 3, il quale prevede  che  le  Autorita'  sottopongono  a
revisione periodica, almeno ogni tre anni, il contenuto degli atti di
regolazione da esse  adottati,  per  adeguarli  all'evoluzione  delle
condizioni del mercato e degli  interessi  degli  investitori  e  dei
risparmiatori; 
    il comma 4, ai sensi del  quale  le  Autorita'  disciplinano  con
propri regolamenti l'applicazione dei principi  di  cui  al  medesimo
articolo, indicando altresi' i casi di necessita' e di urgenza  o  le
ragioni di riservatezza per cui e' ammesso derogarvi. 
  Visto  il  decreto  legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,   e
successive modificazioni, recante  il  Testo  unico  delle  leggi  in
materia bancaria e creditizia (Testo unico bancario); 
  Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e  successive
modificazioni, recante il Testo unico delle disposizioni  in  materia
di intermediazione finanziaria (Testo unico della finanza); 
  Visto il decreto  legislativo  30  maggio  2005,  n.  142,  recante
l'attuazione  della  direttiva  2002/87/CE  relativa  alla  vigilanza
supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione  e
sulle  imprese  di  investimento  appartenenti  ad  un   conglomerato
finanziario; 
  Visto il decreto legislativo 16  novembre  2015,  n.  180,  recante
l'attuazione della direttiva 2014/59/UE, che istituisce un quadro  di
risanamento e risoluzione degli enti creditizi  e  delle  imprese  di
investimento; 
  Visto il decreto legislativo 21  novembre  2007,  n.  231,  recante
l'attuazione della direttiva 2005/60/CE  concernente  la  prevenzione
dell'utilizzo del sistema finanziario  a  scopo  di  riciclaggio  dei
proventi di attivita' criminose e  di  finanziamento  del  terrorismo
nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione; 
  Visti i regolamenti (UE) n. 1093/2010, n. 1094/2010 e n.  1095/2010
del Parlamento europeo e del  Consiglio  del  24  novembre  2010  che
istituiscono le Autorita' europee di  vigilanza  (Autorita'  bancaria
europea, Autorita'  europea  delle  assicurazioni  e  delle  pensioni
aziendali  e  professionali,  Autorita'   europea   degli   strumenti
finanziari e dei mercati); 
  Visto il regolamento della Banca d'Italia del 24 marzo 2010 recante
«la disciplina dell'adozione degli atti  di  natura  normativa  o  di
contenuto generale della Banca d'Italia nell'esercizio delle funzioni
di vigilanza bancaria e finanziaria,  ai  sensi  dell'art.  23  della
legge 28 dicembre 2005, n. 262»; 
  Considerato che l'art. 23 della legge n.  262  del  2005  indica  i
criteri  a  cui  le  autorita'  di  vigilanza  devono  attenersi  per
esercitare  in  modo  efficace  ed   efficiente   i   propri   poteri
regolamentari,  fermo  restando  il  perseguimento  delle  rispettive
finalita'; in tale prospettiva,  il  criterio  del  minor  sacrificio
degli interessi dei  destinatari  costituisce  un'esplicitazione  del
principio  di  proporzionalita'  inteso  come  esercizio  del  potere
adeguato al raggiungimento del fine; 
  Considerato che il principio di proporzionalita'  richiede  che  le
attivita'  svolte  nell'ambito  dei  procedimenti  normativi,  e   in
particolare  le  analisi  di  impatto  e  le   consultazioni,   siano
improntate a criteri di economicita' ed efficienza in funzione  della
rilevanza dei rischi per le finalita' di vigilanza, di risoluzione  e
di contrasto al riciclaggio e al terrorismo; 
  Considerata l'esigenza di aggiornare  la  disciplina  dell'adozione
degli atti aventi natura regolamentare o  di  contenuto  generale  al
fine di  adeguarla  all'evoluzione  dell'architettura  e  del  quadro
regolamentare  europeo  nonche'  di  incrementare  l'efficienza   del
processo di produzione e la  qualita'  della  normativa  della  Banca
d'Italia; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  Ai fini del presente regolamento si intendono per: 
    1) «atti di regolazione»: gli atti aventi natura regolamentare  o
di contenuto generale di competenza della  Banca  d'Italia,  adottati
nell'esercizio delle funzioni di vigilanza bancaria e finanziaria, di
risoluzione e di contrasto al  riciclaggio  e  al  finanziamento  del
terrorismo. 
  Ai fini del presente regolamento non sono atti di regolazione: 
    a) gli atti adottati nell'esercizio di funzioni diverse da quelle
di vigilanza bancaria  e  finanziaria,  risoluzione  e  contrasto  al
riciclaggio e al terrorismo; 
    b) i pareri, le intese e le  altre  valutazioni  formulati  dalla
Banca d'Italia in relazione ad atti aventi natura regolamentare o  di
contenuto generale di competenza di altre Autorita'; 
    c) i protocolli d'intesa e gli altri accordi che  disciplinano  i
rapporti con altre Autorita'; 
    d) gli atti di mera revisione formale di atti di  regolazione  in
vigore; 
    e) le risposte a quesiti; 
    f)  gli  atti  aventi  finalita'  esclusivamente  interpretativa.
Quando  questi  atti  possono   determinare   impatti   significativi
sull'attivita' e sull'organizzazione dei destinatari si applicano gli
articoli 3, 4 e 6; 
    g) le richieste di informazioni effettuate in collaborazione  con
altre Autorita' o nell'ambito di rilevazioni puntuali, diverse  dalle
segnalazioni di vigilanza; 
    h) gli  atti  di  organizzazione  interna  e  quelli  non  aventi
rilevanza esterna; 
    i) i regolamenti adottati ai sensi della legge 7 agosto 1990,  n.
241; 
    j) i regolamenti adottati ai sensi della normativa in materia  di
trattamento dei dati personali. 
    2) «Autorita'»: le istituzioni dell'Unione  europea,  l'Autorita'
bancaria  europea  (ABE),   l'Autorita'   europea   degli   strumenti
finanziari  e  dei  mercati  (AESFEM),  l'Autorita'   europea   delle
assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali  (AEAP),  il
Comitato europeo per  il  rischio  sistemico  (CERS),  il  Parlamento
italiano, il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  il  Comitato
interministeriale per il credito e il risparmio  (CICR)  e  qualsiasi
altra  Autorita'  o  Organismo  competente  a  emanare  atti  la  cui
attuazione o recepimento richiede l'adozione di atti  di  regolazione
da parte della Banca d'Italia. 
    3) «AIR»: l'analisi di impatto della  regolamentazione  ai  sensi
dell'art. 5. 
    4) «VIR»: la verifica di impatto della regolamentazione ai  sensi
dell'art. 7.