LA BANCA D'ITALIA Visto l'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 (recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari), concernente i procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali della Banca d'Italia, della CONSOB, dell'IVASS e della COVIP; visti in particolare: il comma 1, ai sensi del quale i provvedimenti aventi natura regolamentare o di contenuto generale, esclusi quelli attinenti all'organizzazione interna, devono essere motivati con riferimento alle scelte di regolazione e di vigilanza del settore ovvero della materia su cui vertono; il comma 2, il quale dispone che gli atti di cui al comma 1 dello stesso articolo sono accompagnati da una relazione che ne illustra le conseguenze sulla regolamentazione, sull'attivita' delle imprese e degli operatori e sugli interessi degli investitori e dei risparmiatori. Nella definizione del contenuto degli atti di regolazione generale, le Autorita' che li adottano tengono conto in ogni caso del principio di proporzionalita', inteso come criterio di esercizio del potere adeguato al raggiungimento del fine, con il minore sacrificio degli interessi dei destinatari. A questo fine, esse consultano gli organismi rappresentativi dei soggetti vigilati, dei prestatori di servizi finanziari e dei consumatori; il comma 3, il quale prevede che le Autorita' sottopongono a revisione periodica, almeno ogni tre anni, il contenuto degli atti di regolazione da esse adottati, per adeguarli all'evoluzione delle condizioni del mercato e degli interessi degli investitori e dei risparmiatori; il comma 4, ai sensi del quale le Autorita' disciplinano con propri regolamenti l'applicazione dei principi di cui al medesimo articolo, indicando altresi' i casi di necessita' e di urgenza o le ragioni di riservatezza per cui e' ammesso derogarvi. Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (Testo unico bancario); Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (Testo unico della finanza); Visto il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, recante l'attuazione della direttiva 2002/87/CE relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario; Visto il decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, recante l'attuazione della direttiva 2014/59/UE, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento; Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante l'attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione; Visti i regolamenti (UE) n. 1093/2010, n. 1094/2010 e n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 che istituiscono le Autorita' europee di vigilanza (Autorita' bancaria europea, Autorita' europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, Autorita' europea degli strumenti finanziari e dei mercati); Visto il regolamento della Banca d'Italia del 24 marzo 2010 recante «la disciplina dell'adozione degli atti di natura normativa o di contenuto generale della Banca d'Italia nell'esercizio delle funzioni di vigilanza bancaria e finanziaria, ai sensi dell'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262»; Considerato che l'art. 23 della legge n. 262 del 2005 indica i criteri a cui le autorita' di vigilanza devono attenersi per esercitare in modo efficace ed efficiente i propri poteri regolamentari, fermo restando il perseguimento delle rispettive finalita'; in tale prospettiva, il criterio del minor sacrificio degli interessi dei destinatari costituisce un'esplicitazione del principio di proporzionalita' inteso come esercizio del potere adeguato al raggiungimento del fine; Considerato che il principio di proporzionalita' richiede che le attivita' svolte nell'ambito dei procedimenti normativi, e in particolare le analisi di impatto e le consultazioni, siano improntate a criteri di economicita' ed efficienza in funzione della rilevanza dei rischi per le finalita' di vigilanza, di risoluzione e di contrasto al riciclaggio e al terrorismo; Considerata l'esigenza di aggiornare la disciplina dell'adozione degli atti aventi natura regolamentare o di contenuto generale al fine di adeguarla all'evoluzione dell'architettura e del quadro regolamentare europeo nonche' di incrementare l'efficienza del processo di produzione e la qualita' della normativa della Banca d'Italia; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Definizioni Ai fini del presente regolamento si intendono per: 1) «atti di regolazione»: gli atti aventi natura regolamentare o di contenuto generale di competenza della Banca d'Italia, adottati nell'esercizio delle funzioni di vigilanza bancaria e finanziaria, di risoluzione e di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Ai fini del presente regolamento non sono atti di regolazione: a) gli atti adottati nell'esercizio di funzioni diverse da quelle di vigilanza bancaria e finanziaria, risoluzione e contrasto al riciclaggio e al terrorismo; b) i pareri, le intese e le altre valutazioni formulati dalla Banca d'Italia in relazione ad atti aventi natura regolamentare o di contenuto generale di competenza di altre Autorita'; c) i protocolli d'intesa e gli altri accordi che disciplinano i rapporti con altre Autorita'; d) gli atti di mera revisione formale di atti di regolazione in vigore; e) le risposte a quesiti; f) gli atti aventi finalita' esclusivamente interpretativa. Quando questi atti possono determinare impatti significativi sull'attivita' e sull'organizzazione dei destinatari si applicano gli articoli 3, 4 e 6; g) le richieste di informazioni effettuate in collaborazione con altre Autorita' o nell'ambito di rilevazioni puntuali, diverse dalle segnalazioni di vigilanza; h) gli atti di organizzazione interna e quelli non aventi rilevanza esterna; i) i regolamenti adottati ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241; j) i regolamenti adottati ai sensi della normativa in materia di trattamento dei dati personali. 2) «Autorita'»: le istituzioni dell'Unione europea, l'Autorita' bancaria europea (ABE), l'Autorita' europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM), l'Autorita' europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (AEAP), il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS), il Parlamento italiano, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) e qualsiasi altra Autorita' o Organismo competente a emanare atti la cui attuazione o recepimento richiede l'adozione di atti di regolazione da parte della Banca d'Italia. 3) «AIR»: l'analisi di impatto della regolamentazione ai sensi dell'art. 5. 4) «VIR»: la verifica di impatto della regolamentazione ai sensi dell'art. 7.