Art. 11 
 
                    Proposte di delibera del CICR 
 
  1. La Banca d'Italia puo'  sottoporre  a  consultazione,  ai  sensi
dell'art. 3, le proposte  di  delibera  per  il  CICR.  Per  motivate
esigenze, la  consultazione  puo'  avvenire  anche  congiuntamente  a
quella sulle ipotesi di  atti  di  regolazione,  o  loro  schemi,  di
competenza della Banca d'Italia necessarie per  dar  attuazione  alle
delibere del CICR. Resta ferma l'applicazione dell'art. 10. 
  2. In relazione alle proposte  di  delibera  per  il  CICR  e  alle
delibere del CICR, la Banca d'Italia puo' svolgere,  rispettivamente,
l'AIR e la VIR ai sensi degli articoli 5 e 7. Per motivate  esigenze,
l'AIR e la VIR possono essere svolte anche  congiuntamente  a  quelle
sugli  atti  di  regolazione  di  competenza  della  Banca   d'Italia
necessari per dare attuazione alle delibere del CICR.