Art. 11 Proposte di delibera del CICR 1. La Banca d'Italia puo' sottoporre a consultazione, ai sensi dell'art. 3, le proposte di delibera per il CICR. Per motivate esigenze, la consultazione puo' avvenire anche congiuntamente a quella sulle ipotesi di atti di regolazione, o loro schemi, di competenza della Banca d'Italia necessarie per dar attuazione alle delibere del CICR. Resta ferma l'applicazione dell'art. 10. 2. In relazione alle proposte di delibera per il CICR e alle delibere del CICR, la Banca d'Italia puo' svolgere, rispettivamente, l'AIR e la VIR ai sensi degli articoli 5 e 7. Per motivate esigenze, l'AIR e la VIR possono essere svolte anche congiuntamente a quelle sugli atti di regolazione di competenza della Banca d'Italia necessari per dare attuazione alle delibere del CICR.