Art. 3 Consultazione 1. Le ipotesi di atti di regolazione o i loro schemi sono sottoposti a consultazione secondo quanto previsto dal presente articolo. 2. Salvo quanto previsto dal comma 3, la consultazione avviene in forma pubblica («consultazione pubblica») mediante la pubblicazione sul sito internet della Banca d'Italia di un documento («documento di consultazione») che chiarisce il contesto entro il quale si colloca l'atto di regolazione da adottare e le sue finalita'. In particolare, il documento di consultazione contiene: a) le motivazioni delle ipotesi di atti di regolazione o dei loro schemi; b) le ipotesi di atti di regolazione o i loro schemi oggetto di consultazione. In caso di pubblicazione dello schema dell'atto di regolazione, la Banca d'Italia indica specificamente le disposizioni oggetto di consultazione; c) l'AIR e la VIR eventualmente svolte; d) le modalita' e i termini per la trasmissione dei commenti. 3. Per motivate esigenze, la Banca d'Italia puo' adottare modalita' di consultazione diverse dalla consultazione pubblica; rientra in questo ambito la consultazione ristretta alle associazioni di categoria ovvero a soggetti individuati dalla Banca d'Italia in base agli interessi coinvolti, ad esempio quando gli atti di regolazione abbiano per destinatari soggetti accomunati da interessi omogenei. 4. La consultazione puo' essere integrata, ove opportuno, da altre forme di confronto con i destinatari degli atti di regolazione. 5. Il termine di conclusione della consultazione e' individuato in ragione della natura, della rilevanza, della complessita' della materia e del rispetto dei tempi previsti per l'adozione degli atti di regolazione. Salva diversa indicazione fornita dalla Banca d'Italia, il termine e' di sessanta giorni di calendario dalla data di avvio della consultazione.