Art. 3 
 
                            Consultazione 
 
  1. Le  ipotesi  di  atti  di  regolazione  o  i  loro  schemi  sono
sottoposti a  consultazione  secondo  quanto  previsto  dal  presente
articolo. 
  2. Salvo quanto previsto dal comma 3, la consultazione  avviene  in
forma pubblica («consultazione pubblica») mediante  la  pubblicazione
sul sito internet della Banca d'Italia di un documento («documento di
consultazione») che chiarisce il contesto entro il quale  si  colloca
l'atto di regolazione da adottare e le sue finalita'. In particolare,
il documento di consultazione contiene: 
    a) le motivazioni delle ipotesi di atti di regolazione o dei loro
schemi; 
    b) le ipotesi di atti di regolazione o i loro schemi  oggetto  di
consultazione. In caso di pubblicazione  dello  schema  dell'atto  di
regolazione, la Banca d'Italia indica specificamente le  disposizioni
oggetto di consultazione; 
    c) l'AIR e la VIR eventualmente svolte; 
    d) le modalita' e i termini per la trasmissione dei commenti. 
  3. Per motivate esigenze, la Banca d'Italia puo' adottare modalita'
di consultazione diverse dalla  consultazione  pubblica;  rientra  in
questo  ambito  la  consultazione  ristretta  alle  associazioni   di
categoria ovvero a soggetti individuati dalla Banca d'Italia in  base
agli interessi coinvolti, ad esempio quando gli atti  di  regolazione
abbiano per destinatari soggetti accomunati da interessi omogenei. 
  4. La consultazione puo' essere integrata, ove opportuno, da  altre
forme di confronto con i destinatari degli atti di regolazione. 
  5. Il termine di conclusione della consultazione e' individuato  in
ragione della  natura,  della  rilevanza,  della  complessita'  della
materia e del rispetto dei tempi previsti per l'adozione  degli  atti
di  regolazione.  Salva  diversa  indicazione  fornita  dalla   Banca
d'Italia, il termine e' di sessanta giorni di calendario  dalla  data
di avvio della consultazione.