Art. 4 
 
             Partecipazione alla consultazione pubblica 
 
  1.  I  soggetti  interessati   che   intendono   partecipare   alla
consultazione pubblica trasmettono i commenti secondo le modalita'  e
i  termini  stabiliti  dalla  Banca  d'Italia.  I  commenti  indicano
specificatamente le disposizioni delle ipotesi di atti di regolazione
o loro schemi in consultazione cui fanno riferimento e, se del  caso,
i risultati dell'AIR o della VIR su cui e' basata la formulazione  di
tali disposizioni. 
  2. La Banca d'Italia puo' definire le modalita' con cui i  soggetti
interessati trasmettono i commenti pubblicando un modulo apposito sul
proprio sito internet. 
  3. I commenti ricevuti nell'ambito di  una  consultazione  pubblica
sono pubblicati sul sito internet della Banca d'Italia. 
  4. Il soggetto interessato puo' chiedere, per motivate esigenze  di
riservatezza, che i commenti trasmessi non siano pubblicati  o  siano
pubblicati in forma anonima. Se la versione definitiva  dell'atto  di
regolazione accoglie, anche parzialmente, i commenti che il  soggetto
interessato  chiede  di  omettere  per  la  pubblicazione,  la  Banca
d'Italia rende comunque pubblici i commenti stessi in forma anonima. 
  5. I commenti  di  soggetti  diversi  dalle  persone  fisiche  sono
trasmessi dal legale rappresentante o da un soggetto delegato.