Art. 4 Partecipazione alla consultazione pubblica 1. I soggetti interessati che intendono partecipare alla consultazione pubblica trasmettono i commenti secondo le modalita' e i termini stabiliti dalla Banca d'Italia. I commenti indicano specificatamente le disposizioni delle ipotesi di atti di regolazione o loro schemi in consultazione cui fanno riferimento e, se del caso, i risultati dell'AIR o della VIR su cui e' basata la formulazione di tali disposizioni. 2. La Banca d'Italia puo' definire le modalita' con cui i soggetti interessati trasmettono i commenti pubblicando un modulo apposito sul proprio sito internet. 3. I commenti ricevuti nell'ambito di una consultazione pubblica sono pubblicati sul sito internet della Banca d'Italia. 4. Il soggetto interessato puo' chiedere, per motivate esigenze di riservatezza, che i commenti trasmessi non siano pubblicati o siano pubblicati in forma anonima. Se la versione definitiva dell'atto di regolazione accoglie, anche parzialmente, i commenti che il soggetto interessato chiede di omettere per la pubblicazione, la Banca d'Italia rende comunque pubblici i commenti stessi in forma anonima. 5. I commenti di soggetti diversi dalle persone fisiche sono trasmessi dal legale rappresentante o da un soggetto delegato.