Art. 6 
 
           Esito della consultazione e adozione dell'atto 
 
  1.  La  Banca  d'Italia  valuta  i  commenti  ricevuti  durante  la
consultazione solo se pertinenti e rilevanti per la  definizione  del
contenuto degli atti di regolazione. Essi non comportano  obbligo  di
riscontro specifico su ogni  singolo  commento  e  non  costituiscono
vincolo per l'istruttoria. I commenti pervenuti successivamente  alla
scadenza del termine della consultazione non costituiscono oggetto di
valutazione per l'adozione degli atti di regolazione. 
  2. Ferme restando le forme di pubblicazione previste  dalla  legge,
la Banca d'Italia pubblica sul proprio  sito  internet  gli  atti  di
regolazione adottati. 
  3. In occasione  della  pubblicazione  degli  atti  di  regolazione
sottoposti a consultazione pubblica, o successivamente e comunque non
oltre sessanta giorni, la Banca  d'Italia  da'  conto,  con  apposito
documento,  che  puo'  essere  redatto  in  forma  sintetica,   della
valutazione dei commenti esaminati  ai  fini  della  definizione  del
contenuto  degli  atti  di  regolazione  adottati  («resoconto  della
consultazione»). 
  4. Il resoconto della consultazione puo' contenere l'AIR o  la  VIR
su singoli aspetti degli atti di regolazione, qualora esse si rendano
opportune alla luce dei commenti ricevuti. 
  5.  La  Banca  d'Italia  espone  le  motivazioni  delle  scelte  di
regolazione effettuate.