Art. 6 Esito della consultazione e adozione dell'atto 1. La Banca d'Italia valuta i commenti ricevuti durante la consultazione solo se pertinenti e rilevanti per la definizione del contenuto degli atti di regolazione. Essi non comportano obbligo di riscontro specifico su ogni singolo commento e non costituiscono vincolo per l'istruttoria. I commenti pervenuti successivamente alla scadenza del termine della consultazione non costituiscono oggetto di valutazione per l'adozione degli atti di regolazione. 2. Ferme restando le forme di pubblicazione previste dalla legge, la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito internet gli atti di regolazione adottati. 3. In occasione della pubblicazione degli atti di regolazione sottoposti a consultazione pubblica, o successivamente e comunque non oltre sessanta giorni, la Banca d'Italia da' conto, con apposito documento, che puo' essere redatto in forma sintetica, della valutazione dei commenti esaminati ai fini della definizione del contenuto degli atti di regolazione adottati («resoconto della consultazione»). 4. Il resoconto della consultazione puo' contenere l'AIR o la VIR su singoli aspetti degli atti di regolazione, qualora esse si rendano opportune alla luce dei commenti ricevuti. 5. La Banca d'Italia espone le motivazioni delle scelte di regolazione effettuate.