Art. 7 Revisione degli atti di regolazione e VIR 1. La Banca d'Italia svolge di norma la VIR sugli atti di regolazione, o loro parti, su cui e' stata svolta l'AIR. La Banca d'Italia puo' altresi' svolgere la VIR sugli atti di regolazione, o loro parti, che abbiano rivelato impatti significativi sui destinatari, o sul sistema economico e finanziario nel suo complesso, o per i quali e' stata riscontrata l'esistenza di criticita' in sede di attuazione. 2. La Banca d'Italia rende pubblici i metodi e le procedure utilizzati per effettuare la VIR, ispirandosi ai migliori standard e prassi definiti a livello nazionale e internazionale. 3. Anche alla luce dei risultati delle VIR svolte, la Banca d'Italia individua, almeno ogni tre anni, le aree regolamentari da sottoporre a revisione.