Art. 7 
 
              Revisione degli atti di regolazione e VIR 
 
  1. La  Banca  d'Italia  svolge  di  norma  la  VIR  sugli  atti  di
regolazione, o loro parti, su cui e' stata  svolta  l'AIR.  La  Banca
d'Italia puo' altresi' svolgere la VIR sugli atti di  regolazione,  o
loro  parti,  che  abbiano   rivelato   impatti   significativi   sui
destinatari, o sul sistema economico e finanziario nel suo complesso,
o per i quali e' stata riscontrata l'esistenza di criticita' in  sede
di attuazione. 
  2. La Banca  d'Italia  rende  pubblici  i  metodi  e  le  procedure
utilizzati per effettuare la VIR, ispirandosi ai migliori standard  e
prassi definiti a livello nazionale e internazionale. 
  3. Anche alla  luce  dei  risultati  delle  VIR  svolte,  la  Banca
d'Italia individua, almeno ogni tre anni, le  aree  regolamentari  da
sottoporre a revisione.