Art. 8 Casi di deroga 1. L'applicazione degli articoli 3, 4, 5 e 6, commi 1, 2, 3 e 4, puo' essere esclusa, in tutto o in parte, in casi di necessita' e urgenza o per ragioni di riservatezza, in particolare quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni: a) eccezionali mutamenti delle condizioni di mercato, oppure specifiche esigenze di tutela delle finalita' attribuite alla Banca d'Italia dall'ordinamento, impongono la tempestiva adozione di atti di regolazione; b) la conoscenza dell'atto di regolazione prima della sua adozione puo' compromettere il conseguimento delle sue finalita'; c) una fonte normativa superiore impone l'adozione di urgenza di atti di regolazione oppure stabilisce un termine per la propria attuazione che non consente l'applicazione degli articoli citati. 2. L'applicazione degli articoli 3, 4, 5 e 6, commi 1, 2, 3 e 4, e dell'art. 7, puo' essere esclusa, in tutto o in parte, quando l'atto di regolazione: a) si limita ad attuare o recepire conformemente il contenuto di atti, anche non vincolanti, di altre Autorita' europee gia' sottoposti a procedure di consultazione o AIR; oppure b) e' di mero adeguamento ad atti di altre Autorita' direttamente applicabili o vincolanti. 3. L'applicazione dell'art. 5 e' esclusa per gli atti di regolazione, o parti di essi, quando non comportano costi addizionali per i destinatari o, comunque, non hanno impatti significativi sui destinatari o sul sistema economico e finanziario nel suo complesso. 4. La Banca d'Italia fornisce motivazione sulla sussistenza di uno dei casi di deroga di cui al presente articolo.