Art. 2 
 
Incassi da paesi UE e non UE in favore  del  Ministero  degli  affari
             esteri e della cooperazione internazionale 
 
  1. I pagamenti in favore del Ministero degli affari esteri e  della
cooperazione internazionale di cui all'art. 5 della legge 6  febbraio
1985, n. 15,  che  affluiscono  sui  conti  correnti  valuta  Tesoro,
riportano nel campo causale i seguenti  elementi:  ordinante  estero,
IBAN del capitolo/articolo di entrata del bilancio dello Stato o  del
conto di tesoreria statale cui imputare  il  versamento,  motivo  del
pagamento. 
  2. I bonifici che le sedi estere del Ministero degli affari  esteri
e della cooperazione  internazionale  dispongono  per  trasferire  in
Italia le disponibilita' esistenti sui conti correnti  valuta  Tesoro
sono effettuati secondo le modalita' di cui all'art. 1, commi da 1  a
4,  e  devono  indicare  nella  causale  di  versamento  la  dicitura
«Trasferimento giacenze conto corrente valuta  Tesoro».  Le  relative
somme sono versate dagli Uffici all'estero almeno  una  volta  l'anno
per le disponibilita' eccedenti le soglie di giacenza individuate con
le  modalita'  di  cui  al  comma  4  del  presente  articolo,  salvo
comprovate  esigenze  da  individuarsi  d'intesa  con  il   Ministero
dell'economia e delle finanze, sui  pertinenti  capitoli/articoli  di
entrata del bilancio dello Stato. Sono fatte salve le disposizioni in
materia di documenti in formato elettronico di cui all'art.  7-vicies
quater della legge 31 marzo 2005, n. 43, ed al decreto  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto   con   il   Ministro
dell'interno e con il Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e
l'innovazione,  20  maggio  2010,  in  materia   di   «Determinazione
dell'importo delle spese a carico dei soggetti richiedenti  il  nuovo
passaporto ordinario elettronico». 
  3. Per i bonifici  di  cui  al  comma  2  che  non  possono  essere
finalizzati al pertinente capitolo/articolo del bilancio dello Stato,
la Banca d'Italia provvede a versare le relative somme al  pertinente
capitolo del capo XII di entrata, afferente al Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale. 
  4. L'autorizzazione di cui all'art.  5,  comma  8,  della  legge  6
febbraio 1985, n. 15, si intende  concessa,  compatibilmente  con  le
disposizioni valutarie locali ove  esistenti  e  tenuto  conto  delle
eventuali situazioni di inconvertibilita' e intrasferibilita', per le
somme eccedenti le soglie di giacenza individuate dal Ministero degli
affari esteri e della cooperazione  internazionale  d'intesa  con  il
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze.  Sono  fatte  salve   le
prerogative  relative  all'attivita'  di  vigilanza  esercitata   dal
Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze. 
  5.  Il  Ministero  degli  affari  esteri   e   della   cooperazione
internazionale richiede entro il 30 settembre 2019  la  chiusura  del
conto corrente n. 20711 aperto presso  la  Tesoreria  centrale  dello
Stato con contestuale riversamento delle somme giacenti  al  bilancio
dello Stato, capo di entrata XII, capitolo 3540, art. 4. 
  6. Nel  caso  in  cui  una  quota  o  la  totalita'  delle  risorse
depositate sul conto corrente n. 20711 sia  stata  accantonata  dalla
tesoreria a seguito di atti di pignoramento ai  sensi  dell'art.  543
del codice di procedura civile e le relative procedure esecutive  non
si  siano  ancora  concluse,  la  tesoreria   mantiene   il   vincolo
pignoratizio sulle somme interessate con le procedure di tesoreria in
uso. Qualora, a seguito della conclusione delle  procedure  esecutive
occorra  restituire  al  Ministero  degli  affari  esteri   e   della
cooperazione internazionale, in tutto o in parte,  la  disponibilita'
delle somme, la tesoreria procede al relativo versamento al  bilancio
dello Stato, capo di entrata XII, capitolo 3540, art. 4. 
  7. Le disposizioni  del  presente  articolo  entrano  in  vigore  a
partire dal 1° luglio 2019.