(Statuto-art. 12)
                              Art. 12. 
                    Consiglio di amministrazione 
 
    1. Il consiglio di amministrazione svolge funzioni  di  indirizzo
strategico, considerate le proposte del senato accademico. Opera  nel
rispetto  del  principio  della  sostenibilita'   finanziaria   delle
attivita' di Ateneo e vigila sull'integrita' patrimoniale di Ateneo. 
    2. In particolare, il consiglio di amministrazione: 
      a) approva il  bilancio  di  previsione  annuale  e  triennale,
proposto dal rettore e previo parere del senato  accademico  per  gli
aspetti di sua competenza, nonche' il conto consuntivo e il documento
di programmazione triennale dell'Ateneo; 
      b) approva la programmazione finanziaria  annuale  e  triennale
del personale; 
      c) delibera, previo parere obbligatorio del senato  accademico,
in  merito  all'attivazione  o  soppressione   di   corsi   e   sedi,
Dipartimenti e strutture; 
      d) adotta il  regolamento  di  amministrazione  e  contabilita'
sentito il senato accademico; 
      e) trasmette al Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca e al Ministero dell'economia e  delle  finanze  sia  il
bilancio di previsione annuale e triennale, sia il conto consuntivo; 
      f) conferisce l'incarico di direttore  generale  previo  parere
obbligatorio del senato accademico; 
      g) commina le sanzioni disciplinari a professori e ricercatori,
ovvero ne dispone l'archiviazione entro trenta giorni dalla ricezione
del parere vincolante del collegio di disciplina e conformemente allo
stesso, fatta salva la competenza del rettore  di  cui  all'art.  10,
comma 3, lettera g), del presente statuto. 
      h)  approva   le   proposte   di   chiamata,   effettuate   dai
Dipartimenti,  dei  professori  di  prima  e  seconda  fascia  e  dei
ricercatori; 
      i) assegna ai centri di responsabilita' le risorse  finanziarie
destinate ai rispettivi budget di competenza; 
      j) delibera atti di gestione che non siano affidati dalla legge
o dallo statuto ad altri organi. 
    3.  Il  consiglio  di  amministrazione  e'  composto  da   undici
componenti: 
      a) il rettore, membro di diritto; 
      b)  cinque  componenti  appartenenti   ai   ruoli   dell'Ateneo
(professori,  ricercatori   a   tempo   indeterminato   e   personale
tecnico-amministrativo a tempo indeterminato); 
      c) tre componenti  non  appartenenti  ai  ruoli  dell'Ateneo  a
decorrere dai tre anni precedenti alla designazione e  per  tutta  la
durata dell'incarico; 
      d) due rappresentanti degli studenti. 
    4. I componenti di cui alle lettere b) e c) del precedente  comma
devono  essere  in  possesso  di  comprovata  competenza   in   campo
gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello  con
una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica culturale e
sono individuati a seguito di bandi  pubblici  secondo  la  procedura
seguente: 
      a) gli aspiranti candidati rispondono a  bandi  pubblicati  sul
sito internet di Ateneo e adeguatamente pubblicizzati. I  bandi  sono
approvati dal senato accademico ed emanati dal rettore,  devono  fare
esplicito riferimento a quanto l'art. 2,  comma  1,  della  legge  n.
240/2010  richiede  in  termini  di  competenza  ed  esperienza   dei
candidati e devono contenere i relativi criteri di verifica; 
      b) le candidature sia per i componenti interni, sia per  quelli
esterni, devono essere corredate da un curriculum vitae che  evidenzi
il possesso dei requisiti richiesti dal bando. I curriculum di  tutti
coloro che presentano la propria candidatura sono pubblicati sul sito
di Ateneo; 
      c) il senato accademico, avvalendosi di un  apposito  comitato,
accerta  che  le  candidature  presentate  soddisfino   i   requisiti
pubblicati nei bandi e compone la lista di  candidati  interni  e  la
lista di candidati esterni includendo in esse tutti i  candidati  che
soddisfino i suddetti requisiti. Il comitato,  che  dovra'  includere
almeno  1/3  di  componenti  esterni  all'Ateneo,  sara'  individuato
secondo modalita' definite  da  apposito  regolamento  approvato  dal
senato accademico; 
      d)  qualora  dopo  l'accertamento   del   soddisfacimento   dei
requisiti il numero di candidati interni risulti  inferiore  a  dieci
nominativi, viene riaperto il relativo  bando  per  una  sola  volta.
Qualora dopo l'accertamento  del  soddisfacimento  dei  requisiti  il
numero di candidati interni per ciascun genere risulti  inferiore  al
30% dei nominativi, viene riaperto il relativo  bando  per  una  sola
volta; 
      e)  qualora  dopo  l'accertamento   del   soddisfacimento   dei
requisiti il numero di candidati  esterni  risulti  inferiore  a  sei
nominativi, viene riaperto il relativo  bando  per  una  sola  volta.
Qualora dopo l'accertamento  del  soddisfacimento  dei  requisiti  il
numero di candidati esterni per ciascun genere risulti  inferiore  al
30% dei nominativi, viene riaperto il relativo  bando  per  una  sola
volta. 
    5. I cinque componenti appartenenti  ai  ruoli  dell'Ateneo  sono
eletti dai professori, dai ricercatori a tempo  indeterminato  e  dal
personale tecnico-amministrativo, nell'ambito della lista di cui alla
lettera c) del comma 4. L'elezione  avviene  con  elettorato  passivo
unico e con votazione distinta per l'elettorato  attivo  formato  dai
professori e ricercatori a tempo indeterminato e l'elettorato  attivo
formato dal personale tecnico-amministrativo a  tempo  indeterminato.
Sono eletti quattro candidati votati dai professori e  ricercatori  a
tempo   indeterminato   e   un   candidato   votato   dal   personale
tecnico-amministrativo.  Il  meccanismo  di   designazione   mira   a
garantire la  presenza  di  almeno  due  rappresentanti  per  ciascun
genere. 
    6. I tre componenti non appartenenti ai  ruoli  dell'Ateneo  sono
designati dal senato accademico, nell'ambito della lista di cui  alla
lettera c) del comma 4,  prevedendo  la  designazione  di  almeno  un
componente per ciascun genere. La designazione avviene con  votazione
del  senato  accademico  a  maggioranza  dei  componenti  il   senato
medesimo. Il senato accademico  riapre  la  procedura  di  formazione
della lista, come indicato nel comma 4, qualora non risulti designato
il numero previsto di componenti esterni. 
    7. I rappresentanti degli studenti, in numero di due, sono eletti
con modalita' specificate dal regolamento generale di Ateneo. 
    8. Partecipano alle riunioni  del  consiglio  di  amministrazione
senza diritto di voto e senza che  la  loro  presenza  concorra  alla
formazione del numero legale: 
      il direttore generale; 
      il prorettore; 
      i vice rettori per la didattica e per la ricerca; 
      ulteriori vice rettori che  il  rettore  puo'  individuare  con
apposito provvedimento, sentito il consiglio di amministrazione. 
    9. La durata in carica del consiglio  di  amministrazione  e'  di
quattro anni; i rappresentanti degli studenti  hanno  un  mandato  di
durata  biennale;  il  mandato  dei  componenti  del   consiglio   e'
rinnovabile una sola volta. 
    10.  Il  regolamento  generale  di  Ateneo  indica  le  norme  di
funzionamento del consiglio di amministrazione. 
    11. Per il quorum strutturale e funzionale si  fa  riferimento  a
quanto disposto dall'art. 33 del presente statuto.