Art. 12. Consiglio di amministrazione 1. Il consiglio di amministrazione svolge funzioni di indirizzo strategico, considerate le proposte del senato accademico. Opera nel rispetto del principio della sostenibilita' finanziaria delle attivita' di Ateneo e vigila sull'integrita' patrimoniale di Ateneo. 2. In particolare, il consiglio di amministrazione: a) approva il bilancio di previsione annuale e triennale, proposto dal rettore e previo parere del senato accademico per gli aspetti di sua competenza, nonche' il conto consuntivo e il documento di programmazione triennale dell'Ateneo; b) approva la programmazione finanziaria annuale e triennale del personale; c) delibera, previo parere obbligatorio del senato accademico, in merito all'attivazione o soppressione di corsi e sedi, Dipartimenti e strutture; d) adotta il regolamento di amministrazione e contabilita' sentito il senato accademico; e) trasmette al Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze sia il bilancio di previsione annuale e triennale, sia il conto consuntivo; f) conferisce l'incarico di direttore generale previo parere obbligatorio del senato accademico; g) commina le sanzioni disciplinari a professori e ricercatori, ovvero ne dispone l'archiviazione entro trenta giorni dalla ricezione del parere vincolante del collegio di disciplina e conformemente allo stesso, fatta salva la competenza del rettore di cui all'art. 10, comma 3, lettera g), del presente statuto. h) approva le proposte di chiamata, effettuate dai Dipartimenti, dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori; i) assegna ai centri di responsabilita' le risorse finanziarie destinate ai rispettivi budget di competenza; j) delibera atti di gestione che non siano affidati dalla legge o dallo statuto ad altri organi. 3. Il consiglio di amministrazione e' composto da undici componenti: a) il rettore, membro di diritto; b) cinque componenti appartenenti ai ruoli dell'Ateneo (professori, ricercatori a tempo indeterminato e personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato); c) tre componenti non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo a decorrere dai tre anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell'incarico; d) due rappresentanti degli studenti. 4. I componenti di cui alle lettere b) e c) del precedente comma devono essere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica culturale e sono individuati a seguito di bandi pubblici secondo la procedura seguente: a) gli aspiranti candidati rispondono a bandi pubblicati sul sito internet di Ateneo e adeguatamente pubblicizzati. I bandi sono approvati dal senato accademico ed emanati dal rettore, devono fare esplicito riferimento a quanto l'art. 2, comma 1, della legge n. 240/2010 richiede in termini di competenza ed esperienza dei candidati e devono contenere i relativi criteri di verifica; b) le candidature sia per i componenti interni, sia per quelli esterni, devono essere corredate da un curriculum vitae che evidenzi il possesso dei requisiti richiesti dal bando. I curriculum di tutti coloro che presentano la propria candidatura sono pubblicati sul sito di Ateneo; c) il senato accademico, avvalendosi di un apposito comitato, accerta che le candidature presentate soddisfino i requisiti pubblicati nei bandi e compone la lista di candidati interni e la lista di candidati esterni includendo in esse tutti i candidati che soddisfino i suddetti requisiti. Il comitato, che dovra' includere almeno 1/3 di componenti esterni all'Ateneo, sara' individuato secondo modalita' definite da apposito regolamento approvato dal senato accademico; d) qualora dopo l'accertamento del soddisfacimento dei requisiti il numero di candidati interni risulti inferiore a dieci nominativi, viene riaperto il relativo bando per una sola volta. Qualora dopo l'accertamento del soddisfacimento dei requisiti il numero di candidati interni per ciascun genere risulti inferiore al 30% dei nominativi, viene riaperto il relativo bando per una sola volta; e) qualora dopo l'accertamento del soddisfacimento dei requisiti il numero di candidati esterni risulti inferiore a sei nominativi, viene riaperto il relativo bando per una sola volta. Qualora dopo l'accertamento del soddisfacimento dei requisiti il numero di candidati esterni per ciascun genere risulti inferiore al 30% dei nominativi, viene riaperto il relativo bando per una sola volta. 5. I cinque componenti appartenenti ai ruoli dell'Ateneo sono eletti dai professori, dai ricercatori a tempo indeterminato e dal personale tecnico-amministrativo, nell'ambito della lista di cui alla lettera c) del comma 4. L'elezione avviene con elettorato passivo unico e con votazione distinta per l'elettorato attivo formato dai professori e ricercatori a tempo indeterminato e l'elettorato attivo formato dal personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato. Sono eletti quattro candidati votati dai professori e ricercatori a tempo indeterminato e un candidato votato dal personale tecnico-amministrativo. Il meccanismo di designazione mira a garantire la presenza di almeno due rappresentanti per ciascun genere. 6. I tre componenti non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo sono designati dal senato accademico, nell'ambito della lista di cui alla lettera c) del comma 4, prevedendo la designazione di almeno un componente per ciascun genere. La designazione avviene con votazione del senato accademico a maggioranza dei componenti il senato medesimo. Il senato accademico riapre la procedura di formazione della lista, come indicato nel comma 4, qualora non risulti designato il numero previsto di componenti esterni. 7. I rappresentanti degli studenti, in numero di due, sono eletti con modalita' specificate dal regolamento generale di Ateneo. 8. Partecipano alle riunioni del consiglio di amministrazione senza diritto di voto e senza che la loro presenza concorra alla formazione del numero legale: il direttore generale; il prorettore; i vice rettori per la didattica e per la ricerca; ulteriori vice rettori che il rettore puo' individuare con apposito provvedimento, sentito il consiglio di amministrazione. 9. La durata in carica del consiglio di amministrazione e' di quattro anni; i rappresentanti degli studenti hanno un mandato di durata biennale; il mandato dei componenti del consiglio e' rinnovabile una sola volta. 10. Il regolamento generale di Ateneo indica le norme di funzionamento del consiglio di amministrazione. 11. Per il quorum strutturale e funzionale si fa riferimento a quanto disposto dall'art. 33 del presente statuto.