Art. 20. Consiglio degli studenti 1. Il consiglio degli studenti svolge funzioni propositive e consultive nei confronti del senato accademico e del consiglio di amministrazione. Svolge altresi' funzioni di raccordo tra i rappresentanti degli studenti del Politecnico nelle strutture centrali e periferiche. Ha competenze in materia di didattica, servizi agli studenti, contribuzione studentesca, disciplina degli accessi e diritto allo studio. 2. Il consiglio degli studenti opera nell'interesse generale degli studenti e si relaziona con il senato accademico e il consiglio di amministrazione per le materie di sua competenza. In particolare: a) formula proposte e mozioni ed esprime pareri non vincolanti su materie in discussione in senato accademico e in consiglio di amministrazione; puo' chiedere l'inserimento di punti all'ordine del giorno in tali organi; b) elegge le figure per cui e' delegato dai regolamenti di Ateneo; c) propone progetti e puo' patrocinare attivita' culturali. Il consiglio degli studenti esprime infine pareri, dietro richiesta di organi dell'Ateneo, su temi di sua competenza in discussione in quella struttura. 3. Il consiglio degli studenti e' composto dai rappresentanti degli studenti dell'Ateneo. Elegge un presidente ed una giunta con funzioni istruttorie e di coordinamento. Con maggioranza qualificata, puo' delegare alla giunta specifici compiti. 4. Gli organi dell'Ateneo tengono conto delle proposte, delle mozioni e dei pareri del consiglio degli studenti, e motivano le decisioni difformi. Possono procedere qualora pareri richiesti non vengano resi entro venti giorni dalla richiesta. 5. L'Ateneo garantisce al consiglio degli studenti le risorse e le strutture necessarie all'espletamento dei propri compiti.