(Statuto-art. 21)
                              Art. 21. 
                          Principi generali 
 
    1. I Dipartimenti costituiscono le strutture fondamentali in  cui
si  articola  il  Politecnico  per  lo  svolgimento  delle  attivita'
istituzionali nell'ambito delle  attivita'  didattiche  e  formative,
della  ricerca  scientifica,  del  trasferimento  tecnologico  e  dei
servizi al territorio. I Dipartimenti possono essere interateneo. 
    2.  Le  attivita'  didattiche  e  formative   sono   svolte   dai
Dipartimenti,  anche  in  sinergia  fra   loro,   tramite   strutture
didattiche previste dal regolamento didattico di Ateneo. 
    3. E'  istituito  il  comitato  di  Ateneo  per  la  ricerca,  il
trasferimento tecnologico e i servizi al territorio,  finalizzato  al
coordinamento interdisciplinare delle relative attivita'. 
    4. Per  cooperare  al  miglioramento  dei  servizi  forniti  agli
studenti dalle strutture didattiche e  dalle  strutture  che  operano
nell'ambito  del  diritto  allo  studio  e'  istituito  il   comitato
paritetico per la didattica di Ateneo.