Art. 21. Principi generali 1. I Dipartimenti costituiscono le strutture fondamentali in cui si articola il Politecnico per lo svolgimento delle attivita' istituzionali nell'ambito delle attivita' didattiche e formative, della ricerca scientifica, del trasferimento tecnologico e dei servizi al territorio. I Dipartimenti possono essere interateneo. 2. Le attivita' didattiche e formative sono svolte dai Dipartimenti, anche in sinergia fra loro, tramite strutture didattiche previste dal regolamento didattico di Ateneo. 3. E' istituito il comitato di Ateneo per la ricerca, il trasferimento tecnologico e i servizi al territorio, finalizzato al coordinamento interdisciplinare delle relative attivita'. 4. Per cooperare al miglioramento dei servizi forniti agli studenti dalle strutture didattiche e dalle strutture che operano nell'ambito del diritto allo studio e' istituito il comitato paritetico per la didattica di Ateneo.