Art. 22. Dipartimenti 1. I Dipartimenti, anche in collaborazione fra loro: a) promuovono e coordinano le attivita' di ricerca istituzionali in uno o piu' settori omogenei per fini o per metodo, nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo professore e ricercatore; b) organizzano e svolgono le attivita' di ricerca, di consulenza e di servizio al territorio mediante contratti e convenzioni; c) organizzano e gestiscono le attivita' dei corsi di dottorato di ricerca e di specializzazione che hanno sede nel Dipartimento in collaborazione con la scuola di dottorato; d) organizzano e svolgono, nell'ambito delle risorse di propria competenza, le attivita' formative dei corsi studio; in particolare: propongono agli organi competenti l'attivazione o la soppressione di corsi di studio; propongono i candidati per il ruolo di referente, non necessariamente appartenenti al Dipartimento di riferimento; attribuiscono gli incarichi didattici degli insegnamenti di loro competenza; propongono gli insegnamenti da affidare, mediante apposito bando, con contratto ad esterni e ne garantiscono la copertura economica; e) collaborano alla realizzazione di master universitari, corsi di perfezionamento e programmi di formazione permanente con la scuola di master e formazione permanente; f) redigono periodicamente i documenti di autovalutazione richiesti dagli organi di Ateneo; g) propongono al consiglio di amministrazione l'attivazione delle procedure concorsuali per professori di ruolo e per ricercatori nell'ambito delle risorse disponibili, anche sentite le esigenze manifestate dai collegi dei corsi di studio; h) formulano al consiglio di amministrazione le proposte di chiamata dei professori di prima o seconda fascia e dei ricercatori. 2. I Dipartimenti sono centri di responsabilita', gestiscono in autonomia il budget di loro competenza e redigono i relativi documenti contabili, nel rispetto dei principi contabili, anche in riferimento al bilancio unico di Ateneo di cui alla legge n. 240/2010. 3. Ai Dipartimenti afferiscono tutti i professori e i ricercatori, ai quali e' garantita la possibilita' di opzione fra i Dipartimenti secondo modalita' previste nel regolamento generale di Ateneo. Fanno altresi' riferimento ai Dipartimenti i titolari di assegno di ricerca e i professori a contratto le cui ricerche o i cui insegnamenti siano pertinenti ai Dipartimenti stessi. Il numero minimo di professori e ricercatori afferenti a ciascun Dipartimento e' fissato dal senato accademico ed e' comunque non inferiore a trentacinque, secondo la normativa vigente. 4. Il direttore generale assegna ai Dipartimenti le risorse umane e strumentali per il supporto amministrativo-gestionale e tecnico necessario per il raggiungimento dei fini istituzionali e, sentiti i direttori dei Dipartimenti, individua i responsabili gestionali amministrativi. 5. Sono organi del Dipartimento: consiglio, direttore e giunta. 6. Il consiglio e' l'organo che indirizza e programma le attivita' del Dipartimento; approva il budget preventivo, al fine di perseguire le finalita' individuate dalla missione dipartimentale, utilizzando le risorse finanziarie, umane e strumentali di propria competenza; approva i documenti contabili consuntivi e i documenti di autovalutazione da trasmettere agli organi di Ateneo. 7. Fanno parte del consiglio: i professori di ruolo e i ricercatori afferenti al Dipartimento; una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo che svolge la propria funzione per il Dipartimento in misura non superiore al 20% dei professori e ricercatori, un rappresentante dei titolari di assegno di ricerca e uno degli studenti iscritti ai corsi di dottorato e di specializzazione afferenti al Dipartimento; una rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di studio associati al Dipartimento. Il responsabile gestionale amministrativo partecipa alle riunioni senza diritto di voto. Le modalita' di funzionamento del consiglio e di designazione delle rappresentanze sono contenute nel regolamento del Dipartimento; il consiglio puo' delegare specifiche competenze alla giunta. 8. Il direttore rappresenta il Dipartimento ed e' responsabile, per quanto di propria competenza, dello svolgimento di tutte le attivita' istituzionali che fanno capo al Dipartimento in coerenza con i vincoli e le previsioni normative. In particolare tiene i rapporti con gli organi di Ateneo ed esercita tutte le altre incombenze che gli sono attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti, presiede il consiglio e la giunta, fissa l'ordine del giorno delle relative riunioni e cura l'esecuzione dei rispettivi deliberati, per quanto di propria competenza. In collaborazione con il responsabile gestionale amministrativo e in accordo con il direttore generale, individua le azioni necessarie per una adeguata organizzazione interna, finalizzata all'efficienza e all'efficacia dei servizi e ne cura la realizzazione; assicura l'applicazione dei principi della qualita' e della trasparenza che devono permeare tutte le attivita' istituzionali. 9. Il direttore e' eletto dai componenti del consiglio tra i professori di ruolo. Il direttore del Dipartimento e' nominato con decreto del rettore, dura in carica quattro anni e puo' essere rieletto una sola volta. Il direttore e' eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto nelle prime due votazioni. Le votazioni sono valide se la partecipazione supera il 50% degli aventi diritto. In caso di due votazioni non valide, la procedura per la presentazione delle candidature deve ripartire dall'inizio con le modalita' previste dal regolamento generale d'Ateneo. Nel caso in cui nessun candidato raggiunga la maggioranza assoluta degli aventi diritto nelle prime due votazioni valide, si procedera' a un terzo turno al quale accederanno i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti o un unico candidato iniziale. Nel caso di due candidati al ballottaggio, la votazione e' valida se vi e' una partecipazione superiore al 50% degli aventi diritto e risulta eletto il candidato che ha riportato la maggioranza dei voti. Al terzo turno la votazione e' comunque valida e risulta eletto il candidato al ballottaggio che ottiene la maggioranza dei voti oppure l'unico candidato iniziale che ottenga preferenze in misura superiore al 30% degli aventi diritto. 10. Il direttore designa tra i professori di ruolo un vice direttore che lo sostituisce in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza. 11. La giunta e' l'organo esecutivo che coadiuva il direttore. Ne fanno parte professori di ruolo, ricercatori e una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo che svolge la propria funzione per il Dipartimento; partecipa altresi' il responsabile gestionale amministrativo, senza diritto di voto. Composizione della giunta, durata del mandato e norme riguardanti le modalita' di elezione e di funzionamento sono indicate nel regolamento del Dipartimento.