(Statuto-art. 22)
                              Art. 22. 
                            Dipartimenti 
 
    1. I Dipartimenti, anche in collaborazione fra loro: 
      a)  promuovono   e   coordinano   le   attivita'   di   ricerca
istituzionali in uno o piu' settori omogenei per fini o  per  metodo,
nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo professore e ricercatore; 
      b)  organizzano  e  svolgono  le  attivita'  di   ricerca,   di
consulenza  e  di  servizio  al  territorio  mediante   contratti   e
convenzioni; 
      c) organizzano e gestiscono le attivita' dei corsi di dottorato
di ricerca e di specializzazione che hanno sede nel  Dipartimento  in
collaborazione con la scuola di dottorato; 
      d) organizzano e svolgono, nell'ambito delle risorse di propria
competenza, le attivita' formative dei corsi studio; in particolare: 
        propongono  agli  organi  competenti   l'attivazione   o   la
soppressione di corsi di studio; 
        propongono  i  candidati  per  il  ruolo  di  referente,  non
necessariamente appartenenti al Dipartimento di riferimento; 
        attribuiscono gli incarichi didattici degli  insegnamenti  di
loro competenza; 
        propongono gli insegnamenti da  affidare,  mediante  apposito
bando, con contratto  ad  esterni  e  ne  garantiscono  la  copertura
economica; 
      e) collaborano alla realizzazione di master universitari, corsi
di perfezionamento e programmi di formazione permanente con la scuola
di master e formazione permanente; 
      f)  redigono  periodicamente  i  documenti  di  autovalutazione
richiesti dagli organi di Ateneo; 
      g) propongono al  consiglio  di  amministrazione  l'attivazione
delle procedure concorsuali per professori di ruolo e per ricercatori
nell'ambito delle risorse  disponibili,  anche  sentite  le  esigenze
manifestate dai collegi dei corsi di studio; 
      h) formulano al consiglio di  amministrazione  le  proposte  di
chiamata dei professori di prima o seconda fascia e dei ricercatori. 
    2. I Dipartimenti sono centri di responsabilita',  gestiscono  in
autonomia  il  budget  di  loro  competenza  e  redigono  i  relativi
documenti contabili, nel rispetto dei principi  contabili,  anche  in
riferimento al  bilancio  unico  di  Ateneo  di  cui  alla  legge  n.
240/2010. 
    3.  Ai  Dipartimenti  afferiscono  tutti   i   professori   e   i
ricercatori, ai quali e' garantita la possibilita' di opzione  fra  i
Dipartimenti secondo modalita' previste nel regolamento  generale  di
Ateneo. Fanno altresi' riferimento  ai  Dipartimenti  i  titolari  di
assegno di ricerca e i professori a contratto le cui ricerche o i cui
insegnamenti siano  pertinenti  ai  Dipartimenti  stessi.  Il  numero
minimo di professori e ricercatori afferenti a  ciascun  Dipartimento
e' fissato dal senato accademico  ed  e'  comunque  non  inferiore  a
trentacinque, secondo la normativa vigente. 
    4. Il direttore generale assegna ai Dipartimenti le risorse umane
e strumentali per il  supporto  amministrativo-gestionale  e  tecnico
necessario per il raggiungimento dei fini istituzionali e, sentiti  i
direttori  dei  Dipartimenti,  individua  i  responsabili  gestionali
amministrativi. 
    5. Sono organi del Dipartimento: consiglio, direttore e giunta. 
    6.  Il  consiglio  e'  l'organo  che  indirizza  e  programma  le
attivita' del Dipartimento; approva il budget preventivo, al fine  di
perseguire le finalita' individuate  dalla  missione  dipartimentale,
utilizzando le risorse finanziarie, umane e  strumentali  di  propria
competenza; approva i documenti contabili consuntivi e i documenti di
autovalutazione da trasmettere agli organi di Ateneo. 
    7.  Fanno  parte  del  consiglio:  i  professori  di  ruolo  e  i
ricercatori  afferenti  al  Dipartimento;  una   rappresentanza   del
personale tecnico-amministrativo che svolge la propria  funzione  per
il Dipartimento in misura non  superiore  al  20%  dei  professori  e
ricercatori, un rappresentante dei titolari di assegno di  ricerca  e
uno  degli  studenti  iscritti   ai   corsi   di   dottorato   e   di
specializzazione afferenti al Dipartimento; una rappresentanza  degli
studenti iscritti ai corsi di studio associati  al  Dipartimento.  Il
responsabile gestionale amministrativo partecipa alle riunioni  senza
diritto di voto. Le modalita' di funzionamento  del  consiglio  e  di
designazione delle rappresentanze sono contenute nel regolamento  del
Dipartimento; il consiglio puo' delegare specifiche  competenze  alla
giunta. 
    8. Il direttore rappresenta il Dipartimento ed  e'  responsabile,
per quanto di propria  competenza,  dello  svolgimento  di  tutte  le
attivita' istituzionali che fanno capo al  Dipartimento  in  coerenza
con i vincoli e le  previsioni  normative.  In  particolare  tiene  i
rapporti con  gli  organi  di  Ateneo  ed  esercita  tutte  le  altre
incombenze che gli sono attribuite dalle leggi, dallo statuto  e  dai
regolamenti, presiede il consiglio e la giunta,  fissa  l'ordine  del
giorno delle relative riunioni e  cura  l'esecuzione  dei  rispettivi
deliberati, per quanto di propria competenza. In  collaborazione  con
il  responsabile  gestionale  amministrativo  e  in  accordo  con  il
direttore generale, individua le azioni necessarie per  una  adeguata
organizzazione interna, finalizzata  all'efficienza  e  all'efficacia
dei servizi e ne cura la realizzazione; assicura  l'applicazione  dei
principi della qualita' e della trasparenza che devono permeare tutte
le attivita' istituzionali. 
    9. Il direttore e' eletto dai  componenti  del  consiglio  tra  i
professori di ruolo. Il direttore del Dipartimento  e'  nominato  con
decreto del rettore, dura  in  carica  quattro  anni  e  puo'  essere
rieletto una  sola  volta.  Il  direttore  e'  eletto  a  maggioranza
assoluta degli aventi diritto nelle prime due votazioni. Le votazioni
sono valide se la partecipazione supera il 50% degli aventi  diritto.
In  caso  di  due  votazioni  non  valide,  la   procedura   per   la
presentazione delle candidature deve  ripartire  dall'inizio  con  le
modalita' previste dal regolamento generale d'Ateneo. Nel caso in cui
nessun candidato  raggiunga  la  maggioranza  assoluta  degli  aventi
diritto nelle prime due votazioni valide, si procedera'  a  un  terzo
turno al quale accederanno i due candidati che nell'ultima  votazione
hanno riportato il maggior  numero  di  voti  o  un  unico  candidato
iniziale. Nel caso di due candidati al ballottaggio, la votazione  e'
valida se vi e' una partecipazione  superiore  al  50%  degli  aventi
diritto e risulta eletto il candidato che ha riportato la maggioranza
dei voti. Al terzo turno la votazione e' comunque  valida  e  risulta
eletto il candidato al ballottaggio che ottiene  la  maggioranza  dei
voti oppure l'unico candidato  iniziale  che  ottenga  preferenze  in
misura superiore al 30% degli aventi diritto. 
    10. Il direttore designa  tra  i  professori  di  ruolo  un  vice
direttore che lo sostituisce in tutte le sue  funzioni  nei  casi  di
impedimento o di assenza. 
    11. La giunta e' l'organo esecutivo che coadiuva il direttore. Ne
fanno parte professori di ruolo, ricercatori e una rappresentanza del
personale tecnico-amministrativo che svolge la propria  funzione  per
il  Dipartimento;  partecipa  altresi'  il  responsabile   gestionale
amministrativo, senza diritto di  voto.  Composizione  della  giunta,
durata del mandato e norme riguardanti le modalita' di elezione e  di
funzionamento sono indicate nel regolamento del Dipartimento.