Art. 30. Funzioni dirigenziali 1. I dirigenti e i titolari di incarico di livello dirigenziale attuano, per la parte di rispettiva competenza e secondo le direttive del direttore generale, i programmi deliberati dagli organi di Ateneo. 2. Dispongono dei mezzi e del personale tecnico-amministrativo ad essi attribuiti ed esercitano autonomi poteri di spesa per le attivita' e secondo i limiti ad essi assegnati dal direttore generale e svolgono i compiti, in quanto compatibili, di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni. 3. Sono titolari di competenze proprie, anche in ordine all'adozione di atti con rilevanza esterna, e di competenze delegate. 4. Rispondono dei risultati conseguiti in termini di efficienza nell'impiego delle risorse e di efficacia nella gestione in relazione agli obiettivi prefissati, riferendone periodicamente al direttore generale. 5. Gli atti delegati alla competenza dei dirigenti possono essere adottati dal direttore generale per particolari motivi di necessita' e urgenza, con provvedimento motivato.