Art. 33. Validita' delle deliberazioni 1. Le adunanze degli organi collegiali sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti aventi voto deliberativo. 2. Le deliberazioni sono validamente assunte con un numero di voti favorevoli pari alla meta' piu' uno dei presenti (maggioranza assoluta), salvo i casi in cui sia diversamente disposto. Nessuno puo' prendere parte al voto sulle questioni che lo riguardano personalmente cosi' come regolamentato dal codice etico di Ateneo.