(Statuto-art. 33)
                              Art. 33. 
                    Validita' delle deliberazioni 
 
    1. Le adunanze degli organi collegiali  sono  valide  quando  sia
presente la maggioranza dei componenti aventi voto deliberativo. 
    2. Le deliberazioni sono validamente assunte  con  un  numero  di
voti favorevoli pari alla meta' piu' uno  dei  presenti  (maggioranza
assoluta), salvo i casi in cui  sia  diversamente  disposto.  Nessuno
puo' prendere  parte  al  voto  sulle  questioni  che  lo  riguardano
personalmente cosi' come regolamentato dal codice etico di Ateneo.