Art. 41. Riforme statutarie di speciale rilevanza 1. Le riforme statutarie organiche e le modifiche statutarie relative alla composizione e ai compiti dei seguenti organi di Ateneo: rettore, senato accademico e consiglio di amministrazione di cui al Titolo II del presente statuto, sono approvate dal senato accademico a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere favorevole, anch'esso espresso con analoga maggioranza assoluta, del consiglio di amministrazione e previa consultazione dell'Ateneo mediante un referendum, al quale partecipano: i professori di ruolo e i ricercatori confermati, nonche' i ricercatori a tempo determinato di cui alla lettera b), del comma 3, dell'art. 24, della legge n. 240/2010; i rappresentanti degli studenti, dei dottorandi e dei titolari di assegno di ricerca in seno agli organi e alle strutture del Politecnico; i ricercatori a tempo determinato di cui alla lettera a), del comma 3, dell'art. 24, della legge n. 240/2010; il personale tecnico-amministrativo. Per le ultime tre componenti il voto espresso e' pesato con le stesse modalita' utilizzate per le elezioni del rettore. Gli assistenti del ruolo ad esaurimento sono equiparati ai ricercatori confermati. I ricercatori non confermati sono equiparati ai ricercatori a tempo determinato di cui alla lettera a), del comma 3, dell'art. 24, della legge n. 240/2010. Il referendum e' preceduto da una conferenza di Ateneo aperta a tutto il personale, volta ad illustrare le modifiche oggetto del referendum stesso. 2. Il referendum e' valido se si raggiunge una percentuale superiore al 50% dei voti equivalenti esprimibili. 3. Le proposte oggetto di referendum possono essere respinte con una maggioranza qualificata superiore al 40% dei voti equivalenti esprimibili. Dopo due votazioni non valide, le modifiche statutarie di cui al presente articolo tornano ad essere di competenza del senato accademico e del consiglio di amministrazione con la procedura definita all'art. 40.