(Statuto-art. 41)
                              Art. 41. 
              Riforme statutarie di speciale rilevanza 
 
    1. Le riforme statutarie  organiche  e  le  modifiche  statutarie
relative alla composizione  e  ai  compiti  dei  seguenti  organi  di
Ateneo: rettore, senato accademico e consiglio di amministrazione  di
cui al Titolo II del presente  statuto,  sono  approvate  dal  senato
accademico a  maggioranza  assoluta  dei  componenti,  previo  parere
favorevole, anch'esso espresso con analoga maggioranza assoluta,  del
consiglio  di  amministrazione  e  previa  consultazione  dell'Ateneo
mediante un referendum, al quale partecipano: 
      i professori di ruolo e i  ricercatori  confermati,  nonche'  i
ricercatori a tempo determinato di cui alla lettera b), del comma  3,
dell'art. 24, della legge n. 240/2010; 
      i rappresentanti degli studenti, dei dottorandi e dei  titolari
di assegno di ricerca in  seno  agli  organi  e  alle  strutture  del
Politecnico; 
      i ricercatori a tempo determinato di cui alla lettera  a),  del
comma 3, dell'art. 24, della legge n. 240/2010; 
      il personale tecnico-amministrativo. 
    Per le ultime tre componenti il voto espresso e'  pesato  con  le
stesse  modalita'  utilizzate  per  le  elezioni  del  rettore.   Gli
assistenti del ruolo ad esaurimento sono  equiparati  ai  ricercatori
confermati.  I  ricercatori  non  confermati   sono   equiparati   ai
ricercatori a tempo determinato di cui alla lettera a), del comma  3,
dell'art. 24, della legge n. 240/2010. Il referendum e' preceduto  da
una conferenza di Ateneo  aperta  a  tutto  il  personale,  volta  ad
illustrare le modifiche oggetto del referendum stesso. 
    2. Il referendum  e'  valido  se  si  raggiunge  una  percentuale
superiore al 50% dei voti equivalenti esprimibili. 
    3. Le proposte oggetto di referendum possono essere respinte  con
una maggioranza qualificata superiore al  40%  dei  voti  equivalenti
esprimibili. Dopo due votazioni non valide, le  modifiche  statutarie
di cui al presente articolo  tornano  ad  essere  di  competenza  del
senato accademico e del consiglio di amministrazione con la procedura
definita all'art. 40.