Art. 42. Norme transitorie 1. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente statuto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, i competenti organi avviano le procedure per la costituzione dei nuovi organi statutari. 2. Il senato in carica al momento dell'entrata in vigore del presente statuto espleta il proprio mandato. Qualora il senato sia in carica da meno di meta' della durata del mandato, la sua composizione viene modificata conformemente al presente statuto.