(Statuto-art. 42)
                              Art. 42. 
                          Norme transitorie 
 
    1. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione  del  presente
statuto  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana,   i
competenti organi avviano le procedure per la costituzione dei  nuovi
organi statutari. 
    2. Il senato in carica al  momento  dell'entrata  in  vigore  del
presente statuto espleta il proprio mandato. Qualora il senato sia in
carica da meno di meta' della durata del mandato, la sua composizione
viene modificata conformemente al presente statuto.