(Allegato)
                                                             Allegato 
 
Proposta  di  modifica   del   disciplinare   di   produzione   della
denominazione di origine controllata dei vini «Soave». 
 
    L'art. 1, comma 1: 
      «1.  La  denominazione  di  origine  controllata   "Soave"   e'
riservata ai vini "Soave" (anche in versione spumante) e "Soave"  con
i  riferimenti  delle  sottozone  classico  e  Colli  Scaligeri,  che
rispondono alle condizioni ed ai  requisiti  stabiliti  dal  presente
disciplinare di produzione.» 
e' modificato come segue: 
      «La denominazione di origine controllata "Soave"  e'  riservata
ai vini "Soave" (anche in versione spumante) e "Soave" designati  con
la specificazione aggiuntiva Classico  e  "Soave"  designati  con  la
sottozona Colli Scaligeri,  che  rispondono  alle  condizioni  ed  ai
requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.» 
    All'art. 4, comma 2: 
      «2. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed  i  sistemi
di potatura devono essere quelli generalmente usati, o comunque  atti
a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. 
      Le viti devono essere allevate a spalliera semplice o doppia, o
a pergola veronese con potatura tradizionale che assicuri  l'apertura
nell'interfila e una carica massima di 50 mila gemme/ettaro. 
      E' fatto obbligo per tutti vigneti piantati dopo  l'entrata  in
vigore del decreto ministeriale 7 maggio 1998 un numero di ceppi  per
ettaro non inferiore a 3.300.» 
e' modificato come segue: 
      «2. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed  i  sistemi
di potatura devono essere quelli generalmente usati, o comunque  atti
a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. 
      Le viti devono essere allevate a spalliera o GDC o a pergola in
tutte le sue forme ove sia assicurata  un'apertura  nell'interfila  o
sul filare e una carica massima di 50 mila gemme/ettaro per  tutti  i
sistemi di allevamento della vite. 
      E' fatto obbligo, per i nuovi impianti, un numero di ceppi  per
ettaro non inferiore a 3.300.». 
    All'art. 7, comma 5 e' integrato con il seguente testo: 
      «5 Omissis. 
      Nella designazione e presentazione dei  vini  "Soave",  "Soave"
Classico e "Soave" Colli Scaligeri  e'  consentito  fare  riferimento
alle Unita' geografiche aggiuntive individuate  nell'allegato  A  del
presente disciplinare. 
      La delimitazione delle Unita'  geografiche  aggiuntive  di  cui
all'allegato A, sono indicate nello schedario viticolo e nel sito web
della  Regione  Veneto  -   Direzione   agroalimentare   -   sezione:
http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/disciplinari-d
ocg-doc-igt 
      Nella  designazione  dei  vini  a  denominazione   di   origine
controllata "Soave", "Soave" Classico e "Soave" Colli Scaligeri, puo'
essere utilizzata la menzione «vigna» a condizione  che  sia  seguita
dal  corrispondente  toponimo,  che  la   relativa   superficie   sia
distintamente  specificata   nello   schedario   viticolo,   che   la
vinificazione, elaborazione e conservazione  del  vino  avvengano  in
recipienti separati e che tale menzione, seguita dal toponimo,  venga
riportata sia nella denuncia delle uve, sia  nei  registri,  sia  nei
documenti di accompagnamento.». 
    Il disciplinare  di  produzione  e'  integrato  con  il  seguente
Allegato A) 
 
                                                          Allegato A) 
                                      (Unita' geografiche aggiuntive) 
 
      Brognoligo; 
      Broia; 
      Ca' del Vento; 
      Campagnola; 
      Carbonare; 
      Casarsa; 
      Castelcerino; 
      Castellaro; 
      Colombara; 
      Corte del Durlo; 
      Costalta; 
      Costalunga; 
      Coste; 
      Costeggiola; 
      Croce; 
      Duello; 
      Fitta'; 
      Frosca'; 
      Foscarino; 
      Menini; 
      Monte di Colognola; 
      Monte Grande; 
      Paradiso; 
      Pigno; 
      Ponsara; 
      Pressoni; 
      Ronca' - Monte Calvarina; 
      Rugate; 
      Sengialta; 
      Tenda; 
      Tremenalto; 
      Volpare; 
      Zoppega.