Allegato Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Soave». L'art. 1, comma 1: «1. La denominazione di origine controllata "Soave" e' riservata ai vini "Soave" (anche in versione spumante) e "Soave" con i riferimenti delle sottozone classico e Colli Scaligeri, che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.» e' modificato come segue: «La denominazione di origine controllata "Soave" e' riservata ai vini "Soave" (anche in versione spumante) e "Soave" designati con la specificazione aggiuntiva Classico e "Soave" designati con la sottozona Colli Scaligeri, che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.» All'art. 4, comma 2: «2. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati, o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. Le viti devono essere allevate a spalliera semplice o doppia, o a pergola veronese con potatura tradizionale che assicuri l'apertura nell'interfila e una carica massima di 50 mila gemme/ettaro. E' fatto obbligo per tutti vigneti piantati dopo l'entrata in vigore del decreto ministeriale 7 maggio 1998 un numero di ceppi per ettaro non inferiore a 3.300.» e' modificato come segue: «2. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati, o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. Le viti devono essere allevate a spalliera o GDC o a pergola in tutte le sue forme ove sia assicurata un'apertura nell'interfila o sul filare e una carica massima di 50 mila gemme/ettaro per tutti i sistemi di allevamento della vite. E' fatto obbligo, per i nuovi impianti, un numero di ceppi per ettaro non inferiore a 3.300.». All'art. 7, comma 5 e' integrato con il seguente testo: «5 Omissis. Nella designazione e presentazione dei vini "Soave", "Soave" Classico e "Soave" Colli Scaligeri e' consentito fare riferimento alle Unita' geografiche aggiuntive individuate nell'allegato A del presente disciplinare. La delimitazione delle Unita' geografiche aggiuntive di cui all'allegato A, sono indicate nello schedario viticolo e nel sito web della Regione Veneto - Direzione agroalimentare - sezione: http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/disciplinari-d ocg-doc-igt Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata "Soave", "Soave" Classico e "Soave" Colli Scaligeri, puo' essere utilizzata la menzione «vigna» a condizione che sia seguita dal corrispondente toponimo, che la relativa superficie sia distintamente specificata nello schedario viticolo, che la vinificazione, elaborazione e conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal toponimo, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri, sia nei documenti di accompagnamento.». Il disciplinare di produzione e' integrato con il seguente Allegato A) Allegato A) (Unita' geografiche aggiuntive) Brognoligo; Broia; Ca' del Vento; Campagnola; Carbonare; Casarsa; Castelcerino; Castellaro; Colombara; Corte del Durlo; Costalta; Costalunga; Coste; Costeggiola; Croce; Duello; Fitta'; Frosca'; Foscarino; Menini; Monte di Colognola; Monte Grande; Paradiso; Pigno; Ponsara; Pressoni; Ronca' - Monte Calvarina; Rugate; Sengialta; Tenda; Tremenalto; Volpare; Zoppega.