Allegato Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Soave Superiore» L'art. 3, comma 1: le uve atte a produrre i vini a denominazione di origine controllata e «Soave Superiore» devono essere prodotte nella zona che comprende in tutto o in parte il territorio dei comuni di Soave, Monteforte d'Alpone, San Martino Buon Albergo, Mezzane di Sotto, Ronca', Montecchia di Crosara, San Giovanni Ilarione, Cazzano di Tramigna, Colognola ai Colli, Caldiero, Illasi e Lavagno in provincia di Verona. Omissis. e' modificato come segue: le uve atte a produrre i vini a denominazione di origine controllata e garantita «Soave Superiore» devono essere prodotte nella zona che comprende in tutto o in parte il territorio dei comuni di Soave, Monteforte d'Alpone, San Martino Buon Albergo, Mezzane di Sotto, Ronca', Montecchia di Crosara, San Giovanni Ilarione, Cazzano di Tramigna, Colognola ai Colli, Caldiero, Illasi e Lavagno in provincia di Verona. Omissis. All'art. 4, comma 3: per gli impianti realizzati dopo l'entrata in vigore del decreto ministeriale 11 luglio 2005 devono essere utilizzate esclusivamente le forme di allevamento a spalliera semplice. Per gli impianti gia' esistenti alla data dell'entrata in vigore del presente disciplinare le viti possono essere allevate a pergola veronese con potatura tradizionale che assicuri l'apertura nell'interfila. E' modificato come segue: le viti devono essere allevate a spalliera o GDC o a pergola in tutte le sue forme ove sia assicurata un'apertura nell'interfila o sul filare e una carica massima di 50 mila gemme ad ettaro per tutti i sistemi di allevamento della vite. All'art. 7 - il comma 2 e' integrato con il seguente testo: nella designazione e presentazione dei vini «Soave Superiore» e «Soave Superiore Classico» e' consentito fare riferimento alle Unita' geografiche aggiuntive individuate nell'allegato A del presente disciplinare. la delimitazione delle Unita' geografiche aggiuntive di cui all'allegato A, sono indicate nello schedario viticolo e nel sito web della Regione Veneto - Direzione Agroalimentare -sezione: http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/disciplinari-d ocg-doc-igt All' art. 9, lettera a) specificita' della zona geografica la seguente frase: abbiamo quindi la possibilita' di valorizzare le vigne storiche allevate con la classica pergola veronese e nel caso di nuovi impianti, il sistema di allevamento dovra' essere rigorosamente a spalliera. E' modificata come segue: abbiamo quindi la possibilita' di valorizzare le vigne storiche allevate con la classica pergola veronese, con le sue successive evoluzioni, a spalliera od a GDC. Il disciplinare di produzione e' integrato con il seguente allegato A) Allegato A) (Unita' geografiche aggiuntive) Brognoligo Broia Ca' del Vento Campagnola Carbonare Casarsa Castelcerino Castellaro Colombara Corte del Durlo Costalta Costalunga Coste Costeggiola Croce Duello Fitta' Frosca' Foscarino Menini Monte di Colognola Monte Grande Paradiso Pigno Ponsara Pressoni Ronca' - Monte Calvarina Rugate Sengialta Tenda Tremenalto Volpare Zoppega