(Allegato)
                                                             Allegato 
 
Proposta  di  modifica   del   disciplinare   di   produzione   della
denominazione di origine controllata dei vini «Soave Superiore» 
 
    L'art. 3, comma 1: 
      le uve atte a  produrre  i  vini  a  denominazione  di  origine
controllata e «Soave Superiore» devono essere prodotte nella zona che
comprende in tutto o in parte il  territorio  dei  comuni  di  Soave,
Monteforte d'Alpone, San Martino  Buon  Albergo,  Mezzane  di  Sotto,
Ronca', Montecchia di Crosara,  San  Giovanni  Ilarione,  Cazzano  di
Tramigna, Colognola ai Colli, Caldiero, Illasi e Lavagno in provincia
di Verona. 
    Omissis. 
    e' modificato come segue: 
      le uve atte a  produrre  i  vini  a  denominazione  di  origine
controllata e garantita  «Soave  Superiore»  devono  essere  prodotte
nella zona che comprende in tutto o in parte il territorio dei comuni
di Soave, Monteforte d'Alpone, San Martino Buon Albergo,  Mezzane  di
Sotto, Ronca', Montecchia di Crosara, San Giovanni Ilarione,  Cazzano
di Tramigna, Colognola  ai  Colli,  Caldiero,  Illasi  e  Lavagno  in
provincia di Verona. 
    Omissis. 
    All'art. 4, comma 3: 
      per  gli  impianti  realizzati   dopo   l'entrata   in   vigore
del decreto ministeriale 11  luglio  2005  devono  essere  utilizzate
esclusivamente le forme di allevamento a spalliera semplice. 
    Per gli impianti gia' esistenti alla data dell'entrata in  vigore
del presente disciplinare le viti possono essere allevate  a  pergola
veronese  con   potatura   tradizionale   che   assicuri   l'apertura
nell'interfila. 
    E' modificato come segue: 
      le viti devono essere allevate a spalliera o GDC o a pergola in
tutte le sue forme ove sia assicurata  un'apertura  nell'interfila  o
sul filare e una carica massima di 50 mila gemme ad ettaro per  tutti
i sistemi di allevamento della vite. 
    All'art. 7 - il comma 2 e' integrato con il seguente testo: 
      nella designazione e presentazione dei vini «Soave Superiore» e
«Soave Superiore Classico» e' consentito fare riferimento alle Unita'
geografiche  aggiuntive  individuate  nell'allegato  A  del  presente
disciplinare. 
      la delimitazione delle Unita'  geografiche  aggiuntive  di  cui
all'allegato A, sono indicate nello schedario viticolo e nel sito web
della   Regione   Veneto -   Direzione    Agroalimentare    -sezione:
http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/disciplinari-d
ocg-doc-igt 
    All' art. 9, lettera a) specificita'  della  zona  geografica  la
seguente frase: 
      abbiamo quindi la possibilita' di valorizzare le vigne storiche
allevate con la  classica  pergola  veronese  e  nel  caso  di  nuovi
impianti, il sistema di allevamento  dovra'  essere  rigorosamente  a
spalliera. 
    E' modificata come segue: 
      abbiamo quindi la possibilita' di valorizzare le vigne storiche
allevate con la classica pergola  veronese,  con  le  sue  successive
evoluzioni, a spalliera od a GDC. 
    Il disciplinare  di  produzione  e'  integrato  con  il  seguente
allegato A) 
 
                                                          Allegato A) 
                                      (Unita' geografiche aggiuntive) 
    Brognoligo 
    Broia 
    Ca' del Vento 
    Campagnola 
    Carbonare 
    Casarsa 
    Castelcerino 
    Castellaro 
    Colombara 
    Corte del Durlo 
    Costalta 
    Costalunga 
    Coste 
    Costeggiola 
    Croce 
    Duello 
    Fitta' 
    Frosca' 
    Foscarino 
    Menini 
    Monte di Colognola 
    Monte Grande 
    Paradiso 
    Pigno 
    Ponsara 
    Pressoni 
    Ronca' - Monte Calvarina 
    Rugate 
    Sengialta 
    Tenda 
    Tremenalto 
    Volpare 
    Zoppega