IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI In data odierna, con la partecipazione del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale; Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (di seguito «regolamento»); Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito il «codice») come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679»; Viste le autorizzazioni generali adottate ai sensi degli articoli 26 e 40 del codice; Considerato che gli articoli 26 e 40 del codice sono stati abrogati dall'art. 27, comma 1, lettera a), n. 2), del citato decreto legislativo n. 101/2018; Considerato che l'art. 21 del decreto legislativo n. 101/2018, in attuazione delle disposizioni del regolamento, ha demandato al Garante il compito di individuare, con proprio provvedimento di carattere generale, le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni generali gia' adottate, relative alle situazioni di trattamento di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettere c) ed e), 9, paragrafo 2, lettera b) e 4, nonche' al Capo IX, del regolamento, che risultano compatibili con le disposizioni comunitarie e il decreto medesimo che ha novellato il codice, provvedendo, altresi', al loro aggiornamento ove occorrente; Ritenuto di dare attuazione al citato art. 21 del decreto legislativo n. 101/2018 a mezzo del presente provvedimento, che produce effetti fino all'adozione, per le parti di pertinenza, delle regole deontologiche e delle misure di garanzia di cui agli articoli 2-quater e 2-septies del codice; Rilevato che l'autorizzazione generale al trattamento dei dati giudiziari da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici n. 7/2016, alla luce della disciplina applicabile ai medesimi dati contenuta nel regolamento e nel codice (art. 10 del regolamento; art. 2-octies del codice e art. 21 del decreto legislativo n. 101/2018), ha cessato di produrre effetti giuridici alla data del 19 settembre u.s., ai sensi del comma 3 della citata disposizione; Considerato che a decorrere dal 25 maggio 2018 l'espressione «dati sensibili» si intende riferita alle categorie particolari di dati di cui al citato art. 9 del regolamento (art. 22, comma 2, del decreto legislativo n. 101/2018); Visto l'art. 9 del regolamento, che individua i presupposti per il trattamento dei dati personali che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, nonche' dei dati genetici, dei dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica e dei dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona (c.d. «categorie particolari di dati personali», paragrafo 1) e che consente agli Stati membri di introdurre ulteriori condizioni, comprese limitazioni, con riguardo al trattamento di dati genetici, biometrici o relativi alla salute (paragrafo 4); Rilevato che restano in ogni caso fermi gli obblighi previsti da norme di legge o di regolamento o dalla normativa eurounitaria che stabiliscono divieti o limiti piu' restrittivi in materia di trattamento di dati personali; Visto l'art. 2-decies, del codice, secondo cui i dati trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento di dati personali non possono essere utilizzati, salvo quanto previsto dall'art. 160-bis dello stesso codice; Considerato che, in base all'art. 21, comma 5, del decreto legislativo n. 101/2018, la violazione delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento generale sono soggette alla sanzione amministrativa di cui all'art. 83, paragrafo 5, del regolamento; Visto il provvedimento generale del 13 dicembre 2018, n. 497, con il quale il Garante ha individuato le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni generali numeri 1/2016, 3/2016, 6/2016, 8/2016 e 9/2016 che risultano compatibili con il regolamento e con il decreto legislativo n. 101/2018 di adeguamento del codice; Visto che con il medesimo provvedimento il Garante ha deliberato, come richiesto dall'art. 21, comma 1, del decreto legislativo n. 101/2018, di avviare una consultazione pubblica volta ad acquisire osservazioni e proposte riguardo alle predette prescrizioni che si e' conclusa decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione del relativo avviso (Gazzetta ufficiale n. 9 dell'11 gennaio 2019); Viste le osservazioni e le proposte pervenute al Garante inerenti ai risvolti applicativi del richiamato provvedimento prescrittivo da parte di soggetti interessati, associazioni di categoria e organizzazioni rappresentative dei settori di riferimento; Ritenuto di apportare specifiche modifiche e integrazioni, alla luce dei contributi maggiormente significativi e pertinenti inviati dai partecipanti alla consultazione, anche al fine di rendere maggiormente chiare e precise le prescrizioni indicate nonche' di armonizzarle nel contesto normativo vigente; Visto l'art. 170 del codice come sostituito dall'art. 15, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 101/2018; Visti gli articoli 21, comma 5, del decreto legislativo n. 101/2018 e 83, paragrafo 5, del regolamento; Visti gli atti d´ufficio; Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore la dott.ssa Augusta Iannini; Tutto cio' premesso il Garante: Ai sensi dell'art. 21, comma 1, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, adotta il presente provvedimento recante le prescrizioni relative alle situazioni di trattamento di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettere c) ed e), 9, paragrafo 2, lettera b) e 4, nonche' al Capo IX del regolamento riportate nell'allegato 1 facente parte integrante del provvedimento medesimo, e ne dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 21, comma 2, del decreto legislativo n. 101/2018. Roma, 5 giugno 2019 Il presidente Soro Il relatore Iannini Il segretario generale Busia