Art. 7 
 
                       Investimenti nelle PMI 
 
  1. I Fondi per il venture capital  di  cui  all'art.  3  e  di  cui
all'art. 6 investono esclusivamente nel capitale di  rischio  di  PMI
con elevato potenziale di sviluppo  ed  innovative,  non  quotate  in
mercati regolamentati, che si trovano nella fase  di  sperimentazione
(seed financing), di  costituzione  (start-up  financing),  di  avvio
dell'attivita' (early-stage financing) o  di  sviluppo  del  prodotto
(expansion, scale up financing). 
  2. Qualora i Fondi per il venture capital di cui all'art.  3  e  di
cui  all'art.  6,  o  un  comparto  dei  fondi  medesimi,  operino  a
condizioni di mercato ai sensi dell'art. 4 del presente  decreto,  e'
possibile investire una quota non  superiore  al  15  per  cento  del
valore degli attivi in  PMI  emittenti  azioni  quotate  e  riportate
nell'elenco pubblicato dalla Consob ai sensi dell'art.  1,  comma  1,
lettera w-quater.1), del testo unico di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58.