Art. 23 
 
                     Codice leggibile dall'uomo 
 
  1. Gli operatori economici provvedono a che ciascun  supporto  dati
comprenda  un  codice  leggibile  dall'uomo  che  consente  l'accesso
elettronico alle informazioni relative  agli  identificativi  univoci
archiviati nel sistema di repertori. 
  2. Se le  dimensioni  dell'imballaggio  lo  consentono,  il  codice
leggibile dall'uomo e' adiacente al supporto dati ottico che contiene
l'identificativo univoco.