Art. 3 
 
                     Emittente di identificativi 
 
  1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli e' designata quale entita'
(di  seguito,  emittente  di   identificativi)   responsabile   della
generazione e del rilascio di identificativi univoci, in  conformita'
agli articoli 8,  9,  11  e  13.  L'agenzia  si  avvale  del  partner
tecnologico dell'amministrazione finanziaria Sogei S.p.a. 
  2. Il partner tecnologico  di  cui  al  comma  1,  qualora  intenda
ricorrere a subfornitori per  l'esecuzione  delle  sue  funzioni,  ne
comunica preventivamente l'identita'  all'Agenzia  delle  dogane  dei
monopoli e al Ministero della salute designate  quali  amministratori
nazionali ai sensi dell'art. 25, comma 1, lettera k). 
  3. L'emittente di  identificativi  e'  indipendente  e  soddisfa  i
criteri di cui all'art. 35. 
  4.  All'emittente  di  identificativi  e'   assegnato   un   codice
identificativo  univoco.  Il  codice   e'   composto   da   caratteri
alfanumerici  ed   e'   conforme   alla   norma   dell'Organizzazione
internazionale per  la  standardizzazione/Commissione  elettrotecnica
internazionale («ISO/IEC») 15459-2:2015. 
  5. Se l'emittente di identificativi e'  designato  in  altri  Stati
membri, esso e' identificato dal  codice  identificativo  di  cui  al
comma 4. 
  6. Il Ministero della salute notifica alla  Commissione,  entro  un
mese dall'entrata in vigore del  presente  decreto,  la  designazione
dell'emittente di identificativi e il relativo codice identificativo. 
  7.  Le  informazioni  relative  all'identita'   dell'emittente   di
identificativi e al suo codice identificativo sono  rese  disponibili
al pubblico e accessibili on-line. 
  8. Sono adottate misure adeguate per assicurare: 
    a) che l'emittente di identificativi designato  e  gli  eventuali
subfornitori continuino a soddisfare la prescrizione di  indipendenza
di cui all'art. 35; e 
    b)  la  continuita'  dei  servizi   forniti   da   emittenti   di
identificativi  successivi,  qualora  venisse  designato   un   nuovo
emittente di identificativi per rilevare i servizi del precedente.  A
questo fine l'emittente di identificativi elabora  un  piano  per  il
passaggio delle consegne,  in  cui  sia  stabilita  la  procedura  da
seguire per garantire  la  continuita'  delle  operazioni  fino  alla
designazione del nuovo emittente di identificativi. 
  9.  L'emittente  di  identificativi   puo'   definire   tariffe   e
addebitarle agli operatori economici unicamente per la generazione  e
l'emissione degli identificativi univoci. 
  Tali tariffe sono non discriminatorie e proporzionate al numero  di
identificativi univoci generati e rilasciati agli operatori economici
e tengono conto delle modalita' di consegna.