(Statuto-art. 22)
                              Art. 22. 
                      Consiglio degli studenti 
 
    1.  Il  consiglio  degli  studenti  e'  l'organismo  autonomo  di
organizzazione e coordinamento degli studenti iscritti all'Ateneo. 
    2. Il consiglio e' organo consultivo e propositivo in materia di: 
      a) attivita' e servizi didattici; 
      b) diritto allo studio; 
      c) attivita' formative autogestite  nel  campo  della  cultura,
dello sport e del tempo libero. 
    3. Il Consiglio esprime parere obbligatorio su: 
      a)  la  determinazione  delle  contribuzioni  a  carico   degli
studenti; 
      b) le forme  di  collaborazione  degli  studenti  ad  attivita'
connesse all'erogazione di servizi. 
    4. Qualora le proposte e i pareri del  consiglio  degli  studenti
non vengano accolti,  le  delibere  degli  organi  competenti  devono
recare  specifica  motivazione  in  ordine  alle   ragioni   ostative
all'accoglimento. 
    5. Il consiglio degli studenti puo' inoltre esprimere parere  sui
documenti di programmazione e sul bilancio di Ateneo. 
    6. Il consiglio e' composto: 
      a) dai rappresentanti degli studenti nel Senato accademico; 
      b)  dai  rappresentanti  degli  studenti   nel   consiglio   di
amministrazione; 
      c) dai rappresentanti degli studenti nel nucleo di valutazione; 
      d) dai rappresentanti degli studenti nel Comitato per lo  sport
universitario; 
      e) dai rappresentanti degli studenti nell'ente regionale per il
diritto allo studio universitario; 
      f)  da  tre  studenti  per  facolta',  eletti  con   una   sola
preferenza, dai rappresentanti presenti in ogni consiglio di facolta'
tra gli stessi rappresentanti; 
      g) da un rappresentante  per  facolta'  eletto,  con  una  sola
preferenza, dai rappresentanti degli studenti, dei dottorandi e degli
specializzandi  presenti   in   ogni   consiglio   dei   Dipartimenti
partecipanti alla facolta' tra gli stessi rappresentanti. 
    7.  Almeno  due  volte  all'anno,  e  comunque  quando  1/3   dei
componenti lo richieda, il consiglio si riunisce in seduta  allargata
a tutti i rappresentanti degli studenti previsti dallo statuto e  dai
regolamenti. 
    8. Il consiglio dura  in  carica  due  anni,  elegge  al  proprio
interno il Presidente. Il Presidente e'  componente  di  diritto  del
Senato accademico e puo' eleggere una Giunta con funzioni istruttorie
e di coordinamento. 
    9. L'attivita' del  consiglio  e'  disciplinata  da  un  apposito
regolamento approvato dai 2/3 dei suoi membri ed emanato dal rettore,
sentito il Senato accademico. 
    10. L'Universita'  garantisce  al  consiglio  degli  Studenti  il
supporto necessario all'espletamento dei suoi compiti.