Art. 4 Rimozione degli alberi abbattuti 1. Gli alberi abbattuti e i materiali vegetali dell'area in cui insistono gli stessi sono esclusi dal campo di applicazione della parte IV del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006. La separazione dal materiale di origine antropica da quello vegetale puo' avvenire anche nei luoghi di trasformazione dello stesso. 2. Il commissario delegato, anche mediante i soggetti attuatori di cui all'art. 1, comma 2, provvede, alla individuazione delle aree di intervento, ove e' necessaria l'immediata rimozione degli alberi abbattuti e dei materiali vegetali, per la salvaguardia della pubblica e privata incolumita' ai fini dell'affidamento dei servizi di rimozione del legname caduto. I soggetti attuatori possono inoltre, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241 del 1990 stipulare accordi ai fini di utilizzare capacita' organizzative e tecniche di altre amministrazioni pubbliche, conservandone la titolarita' e l'esercizio funzione. Tali accordi, in deroga al comma 2-bis dell'art. 15 della legge n. 241 del 1990, possono essere firmati anche non digitalmente. 3. Gli interventi di rimozione degli alberi abbattuti o ammalorati e del materiale vegetale presenti nelle aree determinate ai sensi del comma 2 e ricadenti in Zone speciali di conservazione, Siti di importanza comunitaria e Zone di protezione speciale ai sensi delle direttive n. 92/43/CEE e n. 79/409/CEE, in considerazione dell'urgenza, sono messi in atto in deroga a quanto disposto dalle misure di conservazione vigenti per tali aree. 4. Al fine di provvedere tempestivamente alla rimozione degli alberi abbattuti e dei materiali vegetali, in considerazione dell'urgenza, il commissario delegato o i soggetti attuatori possono affidare tale servizio con le procedure di cui all'art. 163 del decreto legislativo n. 50 del 2016. 5. Il commissario delegato ovvero i soggetti attuatori possono posizionare il legname in apposite aree di deposito, idonee anche dal punto di vista della sicurezza della collocazione, ubicate possibilmente in prossimita' del sito ove e' stato rinvenuto il materiale. Della costituzione del suddetto deposito e' data comunicazione al comune territorialmente competente o altro soggetto ordinariamente competente. 6. Il commissario delegato e' autorizzato ad applicare le seguenti procedure: a) per la rimozione degli alberi abbattuti e dei materiali vegetali dalle aree di cui al comma 2 puo', anche in deroga all'art. 13 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, prevedere la loro cessione a compensazione degli oneri di trasporto e di opere idrauliche ai realizzatori degli interventi stessi, oppure puo' essere prevista la compensazione, nel rapporto con gli appaltatori, in relazione ai costi delle attivita' inerenti alla sistemazione dei tronchi fluviali con il valore del materiale estratto riutilizzabile, da valutarsi, in relazione ai costi delle attivita' svolte per l'esecuzione dei lavori, sulla base dei canoni demaniali vigenti. Per i materiali asportati il RUP assicura al commissario delegato la corretta valutazione del valore assunto nonche' dei quantitativi e della tipologia del materiale da asportare, oltre che la corretta contabilizzazione dei relativi volumi; b) per la rimozione degli alberi abbattuti e dei materiali vegetali che, per le loro qualita' e caratteristiche dello stato in cui si trovano possono essere utilizzabili ai fini commerciali o industriali, il RUP, con provvedimento motivato, puo' stabilire un prezzo a seconda della qualita' del legno e dell'offerta anche a forfait. Nel caso in cui tale materiale vegetale provenga dal demanio idrico e marittimo, in deroga all'art. 13 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, non e' dovuto alcun canone.