Art. 4 
 
 
                  Rimozione degli alberi abbattuti 
 
  1. Gli alberi abbattuti e i materiali  vegetali  dell'area  in  cui
insistono gli stessi sono esclusi dal  campo  di  applicazione  della
parte IV del  medesimo  decreto  legislativo  n.  152  del  2006.  La
separazione dal materiale di origine  antropica  da  quello  vegetale
puo' avvenire anche nei luoghi di trasformazione dello stesso. 
  2. Il commissario delegato, anche mediante i soggetti attuatori  di
cui all'art. 1, comma 2, provvede, alla individuazione delle aree  di
intervento, ove e'  necessaria  l'immediata  rimozione  degli  alberi
abbattuti  e  dei  materiali  vegetali,  per  la  salvaguardia  della
pubblica e privata incolumita' ai fini dell'affidamento  dei  servizi
di  rimozione  del  legname  caduto.  I  soggetti  attuatori  possono
inoltre, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241 del 1990  stipulare
accordi ai fini di utilizzare capacita' organizzative e  tecniche  di
altre  amministrazioni  pubbliche,  conservandone  la  titolarita'  e
l'esercizio  funzione.  Tali  accordi,  in  deroga  al  comma   2-bis
dell'art. 15 della legge n. 241  del  1990,  possono  essere  firmati
anche non digitalmente. 
  3. Gli interventi di rimozione degli alberi abbattuti o  ammalorati
e del materiale vegetale presenti nelle aree determinate ai sensi del
comma 2 e ricadenti  in  Zone  speciali  di  conservazione,  Siti  di
importanza comunitaria e Zone di protezione speciale ai  sensi  delle
direttive  n.  92/43/CEE   e   n.   79/409/CEE,   in   considerazione
dell'urgenza, sono messi in atto in deroga a  quanto  disposto  dalle
misure di conservazione vigenti per tali aree. 
  4. Al fine  di  provvedere  tempestivamente  alla  rimozione  degli
alberi  abbattuti  e  dei  materiali  vegetali,   in   considerazione
dell'urgenza, il commissario delegato o i soggetti attuatori  possono
affidare tale servizio con le  procedure  di  cui  all'art.  163  del
decreto legislativo n. 50 del 2016. 
  5. Il commissario delegato  ovvero  i  soggetti  attuatori  possono
posizionare il legname in apposite aree di deposito, idonee anche dal
punto  di  vista  della   sicurezza   della   collocazione,   ubicate
possibilmente in prossimita' del  sito  ove  e'  stato  rinvenuto  il
materiale.  Della  costituzione  del  suddetto   deposito   e'   data
comunicazione al comune territorialmente competente o altro  soggetto
ordinariamente competente. 
  6. Il commissario delegato e' autorizzato ad applicare le  seguenti
procedure: 
    a) per la  rimozione  degli  alberi  abbattuti  e  dei  materiali
vegetali dalle aree di cui al comma 2 puo', anche in deroga  all'art.
13 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, prevedere la  loro
cessione  a  compensazione  degli  oneri  di  trasporto  e  di  opere
idrauliche ai  realizzatori  degli  interventi  stessi,  oppure  puo'
essere prevista la compensazione, nel rapporto con  gli  appaltatori,
in relazione ai costi delle attivita' inerenti alla sistemazione  dei
tronchi fluviali con il valore del materiale estratto riutilizzabile,
da valutarsi, in  relazione  ai  costi  delle  attivita'  svolte  per
l'esecuzione dei lavori, sulla base dei canoni demaniali vigenti. Per
i materiali asportati il RUP  assicura  al  commissario  delegato  la
corretta valutazione del valore assunto nonche'  dei  quantitativi  e
della tipologia del materiale da asportare,  oltre  che  la  corretta
contabilizzazione dei relativi volumi; 
    b) per la  rimozione  degli  alberi  abbattuti  e  dei  materiali
vegetali che, per le loro qualita' e caratteristiche dello  stato  in
cui si trovano possono essere  utilizzabili  ai  fini  commerciali  o
industriali, il RUP, con provvedimento motivato,  puo'  stabilire  un
prezzo a seconda della qualita' del  legno  e  dell'offerta  anche  a
forfait. Nel caso in cui tale materiale vegetale provenga dal demanio
idrico e marittimo, in deroga all'art. 13 del decreto legislativo  12
luglio 1993, n. 275, non e' dovuto alcun canone.