IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre  2003,
n. 398, e successive modifiche, con il quale e'  stato  approvato  il
«testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
materia  di  debito  pubblico»,  (di  seguito  «testo  unico»)  e  in
particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia  e
delle finanze e' autorizzato, in ogni anno  finanziario,  ad  emanare
decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di  effettuare
operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle  forme
di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio  e  lungo  termine,
indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o  i  criteri
per   la   sua   determinazione,   la   durata,   l'importo    minimo
sottoscrivibile,  il  sistema   di   collocamento   ed   ogni   altra
caratteristica e modalita'; 
  Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 (di  seguito  «decreto
di massima») e successive modifiche ed  integrazioni,  con  il  quale
sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e  le
modalita' di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da
collocare tramite asta e successive modifiche e integrazioni; 
  Visto il decreto ministeriale  n.  162  del  2  gennaio  2019,  (di
seguito «decreto cornice»), emanato in  attuazione  dell'art.  3  del
sopracitato  decreto  del  Presidente  della   Repubblica,   ove   si
definiscono per l'anno finanziario 2019 gli obiettivi, i limiti e  le
modalita'  cui  il   Dipartimento   del   Tesoro   dovra'   attenersi
nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo
prevedendo che le operazioni stesse vengano  disposte  dal  direttore
generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della  Direzione
seconda del Dipartimento  medesimo  e  che,  in  caso  di  assenza  o
impedimento di quest'ultimo, le operazioni  predette  possano  essere
disposte  dal  medesimo  direttore  generale  del  Tesoro,  anche  in
presenza di delega continuativa; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  43044  del  5  maggio   2004,
concernente le «Disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle
operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato»; 
  Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante  «il  bilancio  di
previsione dello Stato per l'anno  finanziario  2019  e  il  bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021», ed in particolare  l'art.  3,
comma 2, con cui e' stato stabilito il limite  massimo  di  emissione
dei prestiti pubblici per l'anno stesso; 
  Considerato che l'importo  delle  emissioni  disposte  a  tutto  23
luglio 2019 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici  gia'
effettuati, a 81.905 milioni di euro  e  tenuto  conto  dei  rimborsi
ancora da effettuare; 
  Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale
il direttore generale del  Tesoro  ha  delegato  il  direttore  della
Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i  decreti  e
gli atti relativi alle operazioni suddette; 
  Visti i propri decreti in data 22 aprile, 27  maggio  e  24  giugno
2019, con i quali e'  stata  disposta  l'emissione  delle  prime  sei
tranche dei certificati di  credito  del  Tesoro  «zero  coupon»  (di
seguito «CTZ»), con godimento 29 aprile 2019  e  scadenza  29  giugno
2021; 
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre l'emissione di una settima tranche dei predetti CTZ; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del  «testo  unico»  nonche'
del «decreto cornice», e' disposta l'emissione di una settima tranche
di CTZ con godimento 29  aprile  2019  e  scadenza  29  giugno  2021.
L'emissione della predetta tranche viene disposta  per  un  ammontare
nominale compreso fra un importo minimo di 1.750 milioni di euro e un
importo massimo di 2.000 milioni di euro. 
  Le caratteristiche e le modalita' di emissione dei predetti  titoli
sono quelle definite nel «decreto di massima»,  che  qui  si  intende
interamente  richiamato  ed  a  cui  si   rinvia   per   quanto   non
espressamente disposto dal presente decreto.