LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, 
        LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 
 
  Nell'odierna seduta del 17 aprile 2019; 
  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285,  recante  il
nuovo Codice della strada e, in particolare, l'art. 80; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre  1992,
n. 495, recante «Regolamento di esecuzione e di attuazione del  nuovo
Codice della strada» e, in particolare, l'art. 240, comma 1,  lettera
h), il quale prevede che tra i requisiti  personali  e  professionali
del responsabile tecnico dei controlli periodici dei veicoli a motore
e dei loro rimorchi vi sia il superamento di  un  apposito  corso  di
formazione   organizzato   secondo   le   modalita'   stabilite   dal
Dipartimento per i trasporti; 
  Visto l'accordo sancito dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta
del  12  giugno  2003  per  la   definizione   delle   modalita'   di
organizzazione dei corsi di formazione  per  i  responsabili  tecnici
delle operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore; 
  Vista  la  direttiva  2014/45/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici  periodici
dei veicoli a motore e dei loro rimorchi,  che  abroga  la  direttiva
2009/40/CE,  che  introduce  nuovi  criteri  di  formazione   per   i
responsabili tecnici delle  operazioni  di  revisione  periodica  dei
veicoli a motore; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
19  maggio  2017,  n.  214,  che  da'  attuazione  alle  disposizioni
contenute nella direttiva 2014/45/UE sopra citata e prevede, all'art.
13, i nuovi requisiti di competenza e formazione per  i  responsabili
tecnici delle operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore; 
  Visto  lo  schema  di  accordo  predisposto  dal  Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti, al fine di disciplinare nuovamente  i
criteri di formazione dell'ispettore dei centri di controllo  di  cui
all'art. 13 del decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti 19 maggio 2017, n. 214, diramato in data 7 dicembre 2018; 
  Visti gli esiti della riunione tecnica tenutasi in data 18 dicembre
2018, nel  corso  della  quale  le  regioni  hanno  formulato  alcune
richieste emendative e si sono impegnate a trasmettere  un  documento
di  osservazioni  e  proposte  per  la  definizione  del  testo   del
provvedimento; 
  Vista la nota del coordinamento tecnico  interregionale  competente
in materia del 23 gennaio  2019,  contenente  le  osservazioni  e  le
proposte di modifica dello schema di accordo in  esame,  diramata  in
pari data; 
  Visti gli esiti dell'incontro tecnico tenutosi in data 18  febbraio
2019, nel corso del quale il Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti ha consegnato il nuovo schema di accordo, che  tiene  conto
delle proposte di modifica formulate dalle regioni con la nota del 23
gennaio 2019 sopra citata; 
  Visto il documento inviato dal coordinamento tecnico interregionale
competente in materia, diramato in data 27 febbraio 2019,  contenente
ulteriori richieste di modifica allo schema di accordo; 
  Visto l'ulteriore schema di accordo predisposto dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti che tiene conto  di  quanto  richiesto
dalle regioni, diramato in data 5 marzo 2019; 
  Visto   il   documento   di   ulteriori    richieste    emendative,
all'accoglimento  delle  quali  le  regioni   condizionano   l'avviso
favorevole alla conclusione dell'accordo, trasmesso dal coordinamento
tecnico interregionale competente in materia e diramato con nota  del
6 marzo 2019; 
  Visto  lo  schema  di  accordo,  predisposto  dal  Ministero  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  in  accoglimento  parziale  delle
richieste di modifica e integrazione formulate dalle regioni  con  la
nota sopra indicata, diramato in data 7 marzo 2019; 
  Visti gli esiti della seduta di questa Conferenza del 7 marzo  2019
nel corso della quale le regioni e il Ministero delle  infrastrutture
hanno rilevato la necessita' di dover approfondire  ulteriormente  il
contenuto dell'accordo sopra indicato; 
  Visto il nuovo schema di accordo, diramato in data  11  marzo  2019
discusso nella riunione tecnica tenutasi in pari data nel corso della
quale le regioni hanno ribadito le proprie  richieste  emendative  al
testo, in particolare  con  riferimento  all'art.  2,  comma  3,  sui
requisiti  di  accesso  alla  formazione  e  all'art.  9,  comma   2,
sull'attestazione dei requisiti di onorabilita'; 
  Visto  il  successivo  schema  di   accordo,   inviato   ad   esito
dell'incontro sopra citato, dal Ministero delle infrastrutture e  dei
trasporti, e diramato con nota dell'11 marzo 2019; 
  Considerato che il punto,  iscritto  all'ordine  del  giorno  della
seduta del 12 marzo 2019,  e'  stato  rinviato,  su  richiesta  delle
regioni, per consentire  ulteriori  approfondimenti  sull'emendamento
relativo all'art. 2, comma 3, del provvedimento; 
  Visto il nuovo testo dell'accordo, trasmesso  dal  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti ad esito della riunione tecnica del 20
marzo 2019 e diramato nella medesima data; 
  Considerato che il punto,  iscritto  all'ordine  del  giorno  della
seduta del 28 marzo 2019 e' stato rinviato su richiesta del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti; 
  Vista la  nota  inviata  in  data  1°  aprile  2019  dal  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, diramata  in  pari
data, nella quale si  rappresenta  che  il  diploma  quinquennale  di
istruzione professionale ed il diploma professionale quadriennale  di
tecnico del settore manutenzione  appaiono  adeguati  al  livello  di
competenze richieste dalla figura professionale in esame e  pertanto,
esprime parere favorevole alla richiesta emendativa formulata in  tal
senso delle regioni; 
  Visto il nuovo schema  di  accordo,  inviato  dal  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti con nota del 10 aprile 2019 e diramato
in  pari  data,  che   tiene   conto   del   parere   del   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
  Visti gli esiti  dell'odierna  seduta  nel  corso  della  quale  le
regioni  hanno  espresso   l'avviso   favorevole   alla   conclusione
dell'accordo; 
  Acquisito quindi,  l'assenso  del  Governo,  dei  presidenti  delle
regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano; 
 
                          Sancisce accordo: 
 
  Ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo  28  agosto  1997,  n.
281, sui criteri di formazione dell'ispettore dei centri di controllo
autorizzati all'effettuazione della revisione dei veicoli a motore  e
dei loro rimorchi, di cui all'art. 13 del decreto del Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, n.  214,  nei  termini
seguenti: 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
  1. Il presente accordo ha lo scopo  di  attuare  la  disciplina  di
formazione di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei
trasporti 19 maggio 2017, n. 214, limitatamente  agli  ispettori  dei
centri di controllo privati per la revisione periodica dei veicoli di
competenza. 
  2. Le strutture del Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti
competenti in materia sono individuate all'art. 3, comma  1,  lettere
o) e  q),  del  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti di cui al comma 1.