LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO Nell'odierna seduta del 17 aprile 2019; Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo Codice della strada e, in particolare, l'art. 80; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada» e, in particolare, l'art. 240, comma 1, lettera h), il quale prevede che tra i requisiti personali e professionali del responsabile tecnico dei controlli periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi vi sia il superamento di un apposito corso di formazione organizzato secondo le modalita' stabilite dal Dipartimento per i trasporti; Visto l'accordo sancito dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 12 giugno 2003 per la definizione delle modalita' di organizzazione dei corsi di formazione per i responsabili tecnici delle operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore; Vista la direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, che abroga la direttiva 2009/40/CE, che introduce nuovi criteri di formazione per i responsabili tecnici delle operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, n. 214, che da' attuazione alle disposizioni contenute nella direttiva 2014/45/UE sopra citata e prevede, all'art. 13, i nuovi requisiti di competenza e formazione per i responsabili tecnici delle operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore; Visto lo schema di accordo predisposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di disciplinare nuovamente i criteri di formazione dell'ispettore dei centri di controllo di cui all'art. 13 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, n. 214, diramato in data 7 dicembre 2018; Visti gli esiti della riunione tecnica tenutasi in data 18 dicembre 2018, nel corso della quale le regioni hanno formulato alcune richieste emendative e si sono impegnate a trasmettere un documento di osservazioni e proposte per la definizione del testo del provvedimento; Vista la nota del coordinamento tecnico interregionale competente in materia del 23 gennaio 2019, contenente le osservazioni e le proposte di modifica dello schema di accordo in esame, diramata in pari data; Visti gli esiti dell'incontro tecnico tenutosi in data 18 febbraio 2019, nel corso del quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha consegnato il nuovo schema di accordo, che tiene conto delle proposte di modifica formulate dalle regioni con la nota del 23 gennaio 2019 sopra citata; Visto il documento inviato dal coordinamento tecnico interregionale competente in materia, diramato in data 27 febbraio 2019, contenente ulteriori richieste di modifica allo schema di accordo; Visto l'ulteriore schema di accordo predisposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che tiene conto di quanto richiesto dalle regioni, diramato in data 5 marzo 2019; Visto il documento di ulteriori richieste emendative, all'accoglimento delle quali le regioni condizionano l'avviso favorevole alla conclusione dell'accordo, trasmesso dal coordinamento tecnico interregionale competente in materia e diramato con nota del 6 marzo 2019; Visto lo schema di accordo, predisposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in accoglimento parziale delle richieste di modifica e integrazione formulate dalle regioni con la nota sopra indicata, diramato in data 7 marzo 2019; Visti gli esiti della seduta di questa Conferenza del 7 marzo 2019 nel corso della quale le regioni e il Ministero delle infrastrutture hanno rilevato la necessita' di dover approfondire ulteriormente il contenuto dell'accordo sopra indicato; Visto il nuovo schema di accordo, diramato in data 11 marzo 2019 discusso nella riunione tecnica tenutasi in pari data nel corso della quale le regioni hanno ribadito le proprie richieste emendative al testo, in particolare con riferimento all'art. 2, comma 3, sui requisiti di accesso alla formazione e all'art. 9, comma 2, sull'attestazione dei requisiti di onorabilita'; Visto il successivo schema di accordo, inviato ad esito dell'incontro sopra citato, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e diramato con nota dell'11 marzo 2019; Considerato che il punto, iscritto all'ordine del giorno della seduta del 12 marzo 2019, e' stato rinviato, su richiesta delle regioni, per consentire ulteriori approfondimenti sull'emendamento relativo all'art. 2, comma 3, del provvedimento; Visto il nuovo testo dell'accordo, trasmesso dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ad esito della riunione tecnica del 20 marzo 2019 e diramato nella medesima data; Considerato che il punto, iscritto all'ordine del giorno della seduta del 28 marzo 2019 e' stato rinviato su richiesta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; Vista la nota inviata in data 1° aprile 2019 dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, diramata in pari data, nella quale si rappresenta che il diploma quinquennale di istruzione professionale ed il diploma professionale quadriennale di tecnico del settore manutenzione appaiono adeguati al livello di competenze richieste dalla figura professionale in esame e pertanto, esprime parere favorevole alla richiesta emendativa formulata in tal senso delle regioni; Visto il nuovo schema di accordo, inviato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con nota del 10 aprile 2019 e diramato in pari data, che tiene conto del parere del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; Visti gli esiti dell'odierna seduta nel corso della quale le regioni hanno espresso l'avviso favorevole alla conclusione dell'accordo; Acquisito quindi, l'assenso del Governo, dei presidenti delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano; Sancisce accordo: Ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sui criteri di formazione dell'ispettore dei centri di controllo autorizzati all'effettuazione della revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, di cui all'art. 13 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, n. 214, nei termini seguenti: Art. 1 Finalita' 1. Il presente accordo ha lo scopo di attuare la disciplina di formazione di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, n. 214, limitatamente agli ispettori dei centri di controllo privati per la revisione periodica dei veicoli di competenza. 2. Le strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti competenti in materia sono individuate all'art. 3, comma 1, lettere o) e q), del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 1.