Art. 2 
 
               Organizzazione dei corsi di formazione 
                       e requisiti di accesso 
 
  1. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano erogano  i
corsi di formazione  teorico-pratici  per  ispettori  dei  centri  di
controllo  privati  per  la  revisione  periodica  dei   veicoli   di
competenza, attraverso soggetti accreditati ovvero autorizzati  dalle
stesse, in conformita' a quanto indicato all'art. 13  e  al  relativo
allegato IV del decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti n. 214 del 2017. 
  2. Ai fini dell'accesso ai corsi di formazione di cui all'art. 3, i
soggetti di cui al comma 1 verificano  i  requisiti  minimi  relativi
alla competenza dei candidati ispettori di cui al richiamato allegato
IV del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti  n.
214 del 2017, che comprendono: 
  a) titoli di studio; 
  b) documentazione attestante l'esperienza nelle aree riguardanti  i
veicoli stradali. 
  3. I titoli di studio, di cui al comma 2, lettera a),  identificati
sia in base al nuovo ordinamento della scuola secondaria  di  secondo
grado, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 15
marzo 2010, n. 88, sia in base all'ordinamento universitario, sono di
seguito elencati: 
  a) diploma di liceo scientifico; 
  b) diplomi quinquennali rilasciati  da  istituti  tecnici,  settore
tecnologico; 
  c) laurea triennale in ingegneria meccanica; 
  d) laurea  in  ingegneria  del  vecchio  ordinamento  o  di  laurea
magistrale in ingegneria; 
  e) diplomi quinquennali  di  maturita'  rilasciati  dagli  istituti
professionali di Stato del  settore  industria/artigianato  indirizzo
manutenzione e assistenza tecnica; 
  f) diplomi quadriennali di istruzione e formazione professionale di
cui all'accordo in Conferenza Stato-regioni del  27  luglio  2011  di
tecnico riparatore di veicoli a motore; 
  g) altri titoli dichiarati equipollenti nei modi di legge. 
  4. Ai candidati che non sono cittadini italiani si  applica  l'art.
240, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica
16  dicembre  1992,  n.  495,  ed  e'  richiesta  una  certificazione
attestante il possesso della competenza nella lingua italiana  almeno
al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue. 
  5. L'esperienza, di cui al comma 2, lettera b), consiste in periodi
di tirocinio o di lavoro o ricerca, anche in combinazione  tra  loro,
aventi  ad  oggetto  prevalente  i  veicoli  stradali  ovvero   prove
tecniche, anche di natura sperimentale, svolti presso: 
  a) officine di autoriparazione di cui alla legge 5  febbraio  1992,
n. 122; 
  b) centri di controllo; 
  c) aziende costruttrici di veicoli o loro impianti; 
  d) universita' o istituti scolastici superiori. 
  6. La durata minima temporale del periodo di  cui  al  comma  5  e'
correlata al titolo di studio e si articola come segue: 
  a) complessivamente tre anni per i diplomi; 
  b) complessivamente sei mesi per le lauree. 
  7. L'avvenuta esperienza deve essere dichiarata, nelle forme di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445,
dall'azienda, o dall'ente abilitato ad operare per  le  tematiche  di
cui al comma 5, presso cui si e'  svolta  ciascuna  attivita'  ed  e'
dimostrata attraverso specifica documentazione atta a comprovare  gli
avvenuti periodi di tirocinio, lavoro o ricerca. 
  8. Ai fini dell'accesso al modulo C di cui  all'art.  3,  comma  1,
lettera c), agli ispettori qualificati ai sensi dell'art.  13,  comma
2, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti  n.
214 del 2017, non si applicano i commi 3 e 5.