Art. 2 Organizzazione dei corsi di formazione e requisiti di accesso 1. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano erogano i corsi di formazione teorico-pratici per ispettori dei centri di controllo privati per la revisione periodica dei veicoli di competenza, attraverso soggetti accreditati ovvero autorizzati dalle stesse, in conformita' a quanto indicato all'art. 13 e al relativo allegato IV del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 214 del 2017. 2. Ai fini dell'accesso ai corsi di formazione di cui all'art. 3, i soggetti di cui al comma 1 verificano i requisiti minimi relativi alla competenza dei candidati ispettori di cui al richiamato allegato IV del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 214 del 2017, che comprendono: a) titoli di studio; b) documentazione attestante l'esperienza nelle aree riguardanti i veicoli stradali. 3. I titoli di studio, di cui al comma 2, lettera a), identificati sia in base al nuovo ordinamento della scuola secondaria di secondo grado, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, sia in base all'ordinamento universitario, sono di seguito elencati: a) diploma di liceo scientifico; b) diplomi quinquennali rilasciati da istituti tecnici, settore tecnologico; c) laurea triennale in ingegneria meccanica; d) laurea in ingegneria del vecchio ordinamento o di laurea magistrale in ingegneria; e) diplomi quinquennali di maturita' rilasciati dagli istituti professionali di Stato del settore industria/artigianato indirizzo manutenzione e assistenza tecnica; f) diplomi quadriennali di istruzione e formazione professionale di cui all'accordo in Conferenza Stato-regioni del 27 luglio 2011 di tecnico riparatore di veicoli a motore; g) altri titoli dichiarati equipollenti nei modi di legge. 4. Ai candidati che non sono cittadini italiani si applica l'art. 240, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, ed e' richiesta una certificazione attestante il possesso della competenza nella lingua italiana almeno al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue. 5. L'esperienza, di cui al comma 2, lettera b), consiste in periodi di tirocinio o di lavoro o ricerca, anche in combinazione tra loro, aventi ad oggetto prevalente i veicoli stradali ovvero prove tecniche, anche di natura sperimentale, svolti presso: a) officine di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122; b) centri di controllo; c) aziende costruttrici di veicoli o loro impianti; d) universita' o istituti scolastici superiori. 6. La durata minima temporale del periodo di cui al comma 5 e' correlata al titolo di studio e si articola come segue: a) complessivamente tre anni per i diplomi; b) complessivamente sei mesi per le lauree. 7. L'avvenuta esperienza deve essere dichiarata, nelle forme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dall'azienda, o dall'ente abilitato ad operare per le tematiche di cui al comma 5, presso cui si e' svolta ciascuna attivita' ed e' dimostrata attraverso specifica documentazione atta a comprovare gli avvenuti periodi di tirocinio, lavoro o ricerca. 8. Ai fini dell'accesso al modulo C di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), agli ispettori qualificati ai sensi dell'art. 13, comma 2, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 214 del 2017, non si applicano i commi 3 e 5.