Art. 3 
 
                      Formazione dell'ispettore 
 
  1. I corsi di formazione teorico-pratica di cui all'art.  2,  comma
1, sono costituiti dai moduli elencati di seguito: 
  a) modulo A teorico di durata di  centoventi  ore,  come  descritto
nell'allegata tabella «modulo A»; 
  b) modulo B teorico-pratico di durata di centosettantasei ore, come
descritto nell'allegata tabella «modulo B»; la parte pratica relativa
ai moduli B1 e B2, da svolgere presso  un  centro  autorizzato  o  in
un'officina attrezzata con apparecchiature di revisione,  deve  avere
una durata  non  superiore  al  quindici  per  cento  del  monte  ore
complessivo e comprende le ore in affiancamento di cui al modulo B2; 
  c) modulo C, teorico-pratico  di  durata  di  cinquanta  ore,  come
descritto  nell'allegata  tabella  «modulo  C»;  la  parte   pratica,
riguarda le ore in affiancamento di cui al modulo C2. 
  2. La formazione a distanza, ovvero in modalita' e-learning, non e'
consentita. 
  3. Al termine di ciascun modulo, i  soggetti  di  cui  all'art.  2,
comma  1,  rilasciano  al  candidato  un  attestato  di  frequenza  e
profitto, con indicazione delle assenze che non potranno superare  il
venti per cento delle ore previste. 
  4. I candidati in possesso dei titoli di studio di cui all'art.  2,
comma 3, lettera c) e d), sono esonerati dalla frequenza  del  modulo
A. 
  5. Acquisito l'attestato di frequenza con profitto del modulo A,  i
candidati accedono alla frequenza del modulo B. 
  6. I candidati in possesso dell'attestato di frequenza con profitto
del modulo B,  possono  accedere  all'esame  di  abilitazione  per  i
controlli tecnici per i veicoli capaci di contenere al massimo sedici
persone, compreso il conducente, o  con  massa  complessiva  a  pieno
carico fino a 3,5 t. 
  7. Gli ispettori che hanno sostenuto con esito positivo l'esame  di
abilitazione di cui all'art. 5  relativo  al  solo  modulo  B  e  gli
ispettori qualificati ai sensi dell'art. 13, comma 2, del decreto del
Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti  n.  214  del  2017,
possono accedere alla frequenza del modulo C. 
  8. I candidati in possesso dell'attestato di frequenza con profitto
del modulo  C  possono  accedere  all'esame  di  abilitazione  per  i
controlli tecnici per i veicoli di massa complessiva a  pieno  carico
superiore a 3,5 t, secondo quanto previsto dalle vigenti normative. 
  9. I soggetti di cui all'art. 2, comma 1, assicurano che  il  corpo
docente sia costituito da laureati con diploma di  laurea  pertinente
alla materia  d'insegnamento,  ovvero  da  personale  dipendente  del
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  abilitato   alla
revisione dei veicoli.