Art. 3 Formazione dell'ispettore 1. I corsi di formazione teorico-pratica di cui all'art. 2, comma 1, sono costituiti dai moduli elencati di seguito: a) modulo A teorico di durata di centoventi ore, come descritto nell'allegata tabella «modulo A»; b) modulo B teorico-pratico di durata di centosettantasei ore, come descritto nell'allegata tabella «modulo B»; la parte pratica relativa ai moduli B1 e B2, da svolgere presso un centro autorizzato o in un'officina attrezzata con apparecchiature di revisione, deve avere una durata non superiore al quindici per cento del monte ore complessivo e comprende le ore in affiancamento di cui al modulo B2; c) modulo C, teorico-pratico di durata di cinquanta ore, come descritto nell'allegata tabella «modulo C»; la parte pratica, riguarda le ore in affiancamento di cui al modulo C2. 2. La formazione a distanza, ovvero in modalita' e-learning, non e' consentita. 3. Al termine di ciascun modulo, i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, rilasciano al candidato un attestato di frequenza e profitto, con indicazione delle assenze che non potranno superare il venti per cento delle ore previste. 4. I candidati in possesso dei titoli di studio di cui all'art. 2, comma 3, lettera c) e d), sono esonerati dalla frequenza del modulo A. 5. Acquisito l'attestato di frequenza con profitto del modulo A, i candidati accedono alla frequenza del modulo B. 6. I candidati in possesso dell'attestato di frequenza con profitto del modulo B, possono accedere all'esame di abilitazione per i controlli tecnici per i veicoli capaci di contenere al massimo sedici persone, compreso il conducente, o con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t. 7. Gli ispettori che hanno sostenuto con esito positivo l'esame di abilitazione di cui all'art. 5 relativo al solo modulo B e gli ispettori qualificati ai sensi dell'art. 13, comma 2, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 214 del 2017, possono accedere alla frequenza del modulo C. 8. I candidati in possesso dell'attestato di frequenza con profitto del modulo C possono accedere all'esame di abilitazione per i controlli tecnici per i veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, secondo quanto previsto dalle vigenti normative. 9. I soggetti di cui all'art. 2, comma 1, assicurano che il corpo docente sia costituito da laureati con diploma di laurea pertinente alla materia d'insegnamento, ovvero da personale dipendente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti abilitato alla revisione dei veicoli.