Art. 5 
 
               Conclusione del processo di formazione 
 
  1. Il candidato ispettore, all'esito del percorso formativo di  cui
all'art. 3, presenta la dichiarazione sostitutiva di cui all'art.  47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
in merito alla sussistenza dei requisiti  di  cui  all'art.  240  del
decreto del Presidente della Repubblica 16  dicembre  1992,  n.  495,
nonche' domanda di accesso al  relativo  esame  di  abilitazione,  al
competente organismo di supervisione, di cui  all'art.  3,  comma  1,
lettera q), del decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti n. 214 del 2017 e, all'uopo, allega alla domanda copia  del
fascicolo personale di cui all'art. 4, comma 1. 
  2. L'organismo di supervisione,  compiuta  la  propria  istruttoria
formale e riconosciuto il fascicolo completo, provvede  ad  ammettere
il candidato ispettore al relativo esame di abilitazione. 
  3. L'esame verte sui contenuti  dei  corsi  di  formazione  di  cui
all'art. 3. 
  4. Il  candidato  che  ha  superato  l'esame  non  puo'  esercitare
l'attivita' di ispettore di revisione in mancanza della registrazione
di cui all'art. 7.