Art. 5 Conclusione del processo di formazione 1. Il candidato ispettore, all'esito del percorso formativo di cui all'art. 3, presenta la dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in merito alla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 240 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, nonche' domanda di accesso al relativo esame di abilitazione, al competente organismo di supervisione, di cui all'art. 3, comma 1, lettera q), del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 214 del 2017 e, all'uopo, allega alla domanda copia del fascicolo personale di cui all'art. 4, comma 1. 2. L'organismo di supervisione, compiuta la propria istruttoria formale e riconosciuto il fascicolo completo, provvede ad ammettere il candidato ispettore al relativo esame di abilitazione. 3. L'esame verte sui contenuti dei corsi di formazione di cui all'art. 3. 4. Il candidato che ha superato l'esame non puo' esercitare l'attivita' di ispettore di revisione in mancanza della registrazione di cui all'art. 7.