Art. 6 
 
               Corsi di aggiornamento della formazione 
 
  1. I soggetti di cui all'art.  2,  comma  1,  erogano  i  corsi  di
aggiornamento della formazione che  l'ispettore  deve  seguire  nella
vigenza della propria attivita',  al  fine  di  mantenere  il  titolo
abilitativo. 
  2. Il corso di aggiornamento ha cadenza triennale e  durata  minima
di venti ore. In ragione delle innovazioni tecniche o scientifiche, o
degli  aggiornamenti  intervenuti  nelle  disposizioni  inerenti   le
revisioni, l'autorita' competente di cui all'art. 3, comma 1, lettera
o), del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  n.
214 del 2017, puo' impartire indicazioni specifiche sulla cadenza  di
aggiornamento, sulla durata del corso e sulle materie da aggiornare. 
  3. L'aggiornamento ordinario verte sul contenuto teorico di cui  al
modulo B in relazione all'abilitazione posseduta dall'ispettore. 
  4. Al termine del corso di aggiornamento i soggetti di cui all'art.
2, comma 1, rilasciano all'ispettore  un  attestato  di  frequenza  e
profitto, con indicazione delle assenze che non potranno superare  il
dieci per cento delle ore previste e contestualmente inviano  formale
comunicazione   all'organismo   di   supervisione   competente    per
territorio, di cui all'art. 3, comma 1, lettera q), del  decreto  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 214 del 2017.