Art. 6 Corsi di aggiornamento della formazione 1. I soggetti di cui all'art. 2, comma 1, erogano i corsi di aggiornamento della formazione che l'ispettore deve seguire nella vigenza della propria attivita', al fine di mantenere il titolo abilitativo. 2. Il corso di aggiornamento ha cadenza triennale e durata minima di venti ore. In ragione delle innovazioni tecniche o scientifiche, o degli aggiornamenti intervenuti nelle disposizioni inerenti le revisioni, l'autorita' competente di cui all'art. 3, comma 1, lettera o), del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 214 del 2017, puo' impartire indicazioni specifiche sulla cadenza di aggiornamento, sulla durata del corso e sulle materie da aggiornare. 3. L'aggiornamento ordinario verte sul contenuto teorico di cui al modulo B in relazione all'abilitazione posseduta dall'ispettore. 4. Al termine del corso di aggiornamento i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, rilasciano all'ispettore un attestato di frequenza e profitto, con indicazione delle assenze che non potranno superare il dieci per cento delle ore previste e contestualmente inviano formale comunicazione all'organismo di supervisione competente per territorio, di cui all'art. 3, comma 1, lettera q), del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 214 del 2017.