Art. 7 Registrazione 1. L'organismo di supervisione, di cui all'art. 3, comma 1, lettera q), del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 214 del 2017, valutato positivamente l'esame di merito, chiede all'autorita' competente di cui all'art. 3, comma 1, lettera o), del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 214 del 2017, di provvedere alla registrazione dell'ispettore. 2. Nella registrazione sono indicate le categorie di veicoli per i quali l'ispettore e' abilitato. 3. L'ispettore non puo' operare in assenza della registrazione o conferma della stessa.