Art. 7 
 
                            Registrazione 
 
  1. L'organismo di supervisione, di cui all'art. 3, comma 1, lettera
q), del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  n.
214 del  2017,  valutato  positivamente  l'esame  di  merito,  chiede
all'autorita' competente di cui all'art. 3, comma 1, lettera o),  del
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 214  del
2017, di provvedere alla registrazione dell'ispettore. 
  2. Nella registrazione sono indicate le categorie di veicoli per  i
quali l'ispettore e' abilitato. 
  3. L'ispettore non puo' operare in assenza  della  registrazione  o
conferma della stessa.