Allegato 1 DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA DEI VINI «CONEGLIANO VALDOBBIADENE - PROSECCO» Art. 1. Denominazione e vini 1. La denominazione d'origine controllata e garantita «Conegliano Valdobbiadene - Prosecco», o «Conegliano - Prosecco» o «Valdobbiadene - Prosecco», e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie: «Conegliano Valdobbiadene - Prosecco» (Categoria Vino); «Conegliano Valdobbiadene - Prosecco» frizzante (Categoria Vino frizzante); «Conegliano Valdobbiadene - Prosecco» spumante, accompagnato dalla menzione superiore (Categoria Vino spumante, Vino spumante di qualita' e Vino spumante di qualita' del tipo aromatico), tale tipologia puo' essere accompagnata dalle seguenti menzioni: «sui lieviti»; «Rive», purche' seguita con un riferimento geografico di cui all'allegato A. 2. La menzione «Superiore di Cartizze» e' riservata al vino spumante della denominazione di cui al comma 1, ottenuto nella tradizionale sottozona, nei limiti ed alle condizioni stabilite nel presente disciplinare.