(Allegato 1-art. 1)
                                                           Allegato 1 
 
           DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE 
             DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA DEI VINI 
                «CONEGLIANO VALDOBBIADENE - PROSECCO» 
 
                               Art. 1. 
 
                        Denominazione e vini 
 
    1. La denominazione d'origine controllata e garantita «Conegliano
Valdobbiadene - Prosecco», o «Conegliano - Prosecco» o «Valdobbiadene
- Prosecco», e' riservata ai vini che rispondono alle  condizioni  ed
ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di  produzione,  per
le seguenti tipologie: 
      «Conegliano Valdobbiadene - Prosecco» (Categoria Vino); 
      «Conegliano Valdobbiadene - Prosecco» frizzante (Categoria Vino
frizzante); 
      «Conegliano Valdobbiadene -  Prosecco»  spumante,  accompagnato
dalla menzione superiore (Categoria Vino spumante, Vino  spumante  di
qualita' e Vino  spumante  di  qualita'  del  tipo  aromatico),  tale
tipologia puo' essere accompagnata dalle seguenti menzioni: 
      «sui lieviti»; 
      «Rive», purche' seguita con un riferimento  geografico  di  cui
all'allegato A. 
    2. La menzione «Superiore  di  Cartizze»  e'  riservata  al  vino
spumante della denominazione  di  cui  al  comma  1,  ottenuto  nella
tradizionale sottozona, nei limiti ed alle condizioni  stabilite  nel
presente disciplinare.