(Allegato 1-art. 7)
                               Art. 7. 
 
                            Etichettatura 
 
    1.  Nell'etichettatura  della  sola   tipologia   spumante   DOCG
«Conegliano  Valdobbiadene  -  Prosecco»  puo'   essere   omesso   il
riferimento  alla   denominazione   «Prosecco»   ed   alla   menzione
«superiore». 
    2. La designazione e presentazione  del  vino  spumante  ottenuto
nella sottozona delimitata all'art. 3 deve riportare in etichetta  la
dizione: «Conegliano Valdobbiadene»  Superiore  di  Cartizze  o  piu'
semplicemente «Valdobbiadene» Superiore di Cartizze. 
    3. Nella designazione e presentazione dei vini di cui all'art.  1
e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa  da  quelle
previste  nel  presente  disciplinare,  ivi  compresi  gli  aggettivi
«fine», «scelto», «selezionato» e simili. 
    E'  tuttavia  consentito  l'uso  di  indicazioni   che   facciano
riferimento a nomi,  ragioni  sociali,  marchi  privati,  non  aventi
significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente. 
    4. Sono consentite le menzioni facoltative previste  dalle  norme
comunitarie, oltre alle menzioni tradizionali purche'  pertinenti  ai
vini di cui all'art. 1. 
    5. Nella designazione del vino spumante e'  consentito  riportare
il termine millesimato, purche' il prodotto sia ottenuto  con  almeno
l'85% del  vino  dell'annata  di  riferimento,  che  va  indicata  in
etichetta. 
    6. Nella  designazione  e  presentazione  del  vino  spumante  e'
consentito fare riferimento a comuni o frazioni o  localita'  di  cui
all'elenco riportato nell'allegato elenco A, a condizione che il nome
del comune, della frazione o localita' definite  in  cui  sono  state
ottenute le uve sia accompagnato dalla menzione «Rive»  e  che  detti
riferimenti siano riportati nello schedario viticolo. 
    La  delimitazione  delle  frazioni  o  delle  localita'  di   cui
all'allegato A), sono indicate nello schedario viticolo  e  nel  sito
web  della  Regione  Veneto -  Direzione  Agroalimentare  -  sezione:
http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/disciplinari-d
ocg-doc-igt 
    In etichettatura e' obbligatorio indicare  l'anno  di  produzione
delle uve. 
    7. Nell'etichettatura la denominazione «Prosecco» deve seguire il
nome della denominazione «Conegliano Valdobbiadene» o «Conegliano»  o
«Valdobbiadene» ed avere caratteri di dimensioni uguali  o  inferiori
alla stessa. 
    Il riferimento «Rive», seguito dal nome del  comune,  frazione  o
localita' definite,  «superiore»,  «millesimato»,  seguito  dall'anno
della vendemmia e «sui lieviti» dovranno figurare  in  caratteri  con
dimensioni massime pari a due  terzi  del  nome  della  denominazione
«Conegliano Valdobbiadene» o «Conegliano» o «Valdobbiadene». 
    I prodotti che riportano il riferimento «sui lieviti» non possono
riportare nella designazione i termini «Millesimato» e «Rive». 
    E' obbligatorio riportare nella designazione l'annata di raccolta
delle uve. 
    8.  La  denominazione  di   origine   controllata   e   garantita
«Conegliano Valdobbiadene  -  Prosecco»  e'  contraddistinta  in  via
esclusiva ed obbligatoria da un marchio collettivo  di  dimensioni  e
colori stabiliti  nel  manuale  d'uso,  di  cui  all'allegato  B  del
presente disciplinare. 
    Tale marchio e' sempre inserito nella  fascetta  sostitutiva  del
contrassegno di Stato. 
    Tutti  gli  elaboratori,  hanno  inoltre  facolta'   di   apporre
separatamente il marchio, distribuito esclusivamente dal Consorzio di
tutela, sulle bottiglie. 
    L'utilizzo del marchio e' curato direttamente  dal  Consorzio  di
tutela,     che     deve      distribuirlo      a      tutti      gli
imbottigliatori/confezionatori che ne fanno richiesta, alle  medesime
condizioni economiche e di utilizzo riservate ai propri associati.