Art. 3 
 
Ufficio dell'assistente  del  Comandante  generale  del  Corpo  delle
                        capitanerie di porto 
 
  1. L'ufficio dell'assistente del Comandante  generale,  posto  alle
dirette dipendenze del Comandante generale, coordina gli altri uffici
di supporto all'organo di vertice al fine di perseguire efficacemente
gli obiettivi stabiliti dal Comandante generale medesimo. 
  2. L'ufficio dell'assistente del Comandante  generale  esercita  le
seguenti funzioni: 
  a) assiste  il  Comandante  generale  nell'organizzazione  e  nello
svolgimento delle attivita' istituzionali del Corpo; 
  b) verifica l'istruttoria condotta sugli atti  da  sottoporre  alla
firma del Comandante generale e  cura  l'istruttoria  degli  atti  di
competenza del Comandante generale  e  degli  atti  che  il  medesimo
riserva alla propria competenza; 
  c) cura la corrispondenza,  compresi  gli  appunti,  sottoposta  in
visione al Comandante generale; 
  d)  esercita  il  coordinamento   generale   delle   attivita'   di
rappresentanza, impartendo, ove opportuno, specifiche direttive; 
  e) assicura il raccordo funzionale del personale destinato presso i
ministeri  e  presso  altri  enti,  per  gli  aspetti  funzionali  di
competenza di questi ultimi.