Art. 3 Ufficio dell'assistente del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto 1. L'ufficio dell'assistente del Comandante generale, posto alle dirette dipendenze del Comandante generale, coordina gli altri uffici di supporto all'organo di vertice al fine di perseguire efficacemente gli obiettivi stabiliti dal Comandante generale medesimo. 2. L'ufficio dell'assistente del Comandante generale esercita le seguenti funzioni: a) assiste il Comandante generale nell'organizzazione e nello svolgimento delle attivita' istituzionali del Corpo; b) verifica l'istruttoria condotta sugli atti da sottoporre alla firma del Comandante generale e cura l'istruttoria degli atti di competenza del Comandante generale e degli atti che il medesimo riserva alla propria competenza; c) cura la corrispondenza, compresi gli appunti, sottoposta in visione al Comandante generale; d) esercita il coordinamento generale delle attivita' di rappresentanza, impartendo, ove opportuno, specifiche direttive; e) assicura il raccordo funzionale del personale destinato presso i ministeri e presso altri enti, per gli aspetti funzionali di competenza di questi ultimi.