(Allegato B-art. 1)
                                                           Allegato B 
Disciplinare di produzione della DOCG dei vini «Chianti»  consolidato
con le «modifiche ordinarie». 
 
                               Art. 1. 
                        Denominazione e vini 
 
1.1 La denominazione di origine controllata e garantita «Chianti»  e'
riservata ai vini «Chianti», gia'  riconosciuti  a  denominazione  di
origine controllata con decreto del  Presidente  della  Repubblica  9
agosto 1967, che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti
dal presente disciplinare di produzione per  le  seguenti  tipologie:
«Chianti» e «Chianti superiore» e  le  seguenti  sottozone:  «Chianti
Colli Aretini», «Chianti Colli Fiorentini», «Chianti  Colli  Senesi»,
«Chianti   Colline   Pisane»,    «Chianti    Montalbano»,    «Chianti
Montespertoli» e «Chianti Rufina».