(Allegato B-art. 4)
                               Art. 4. 
                      Norme per la viticoltura 
 
4.1 Condizioni naturali dell'ambiente 
    Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati  alla
produzione dei vini «Chianti» devono essere quelle tradizionali della
zona e comunque unicamente atte a conferire alle uva, al mosto  e  al
vino derivato le specifiche caratteristiche di qualita'. 
    Sono pertanto da considerarsi idonei -  ai  fini  dell'iscrizione
allo schedario vinicolo - unicamente i vigneti collinari di giacitura
ed orientamento adatti. 
4.2 Densita' di impianto 
    I nuovi impianti devono essere realizzati con almeno 4.100  ceppi
per ettaro. Per la sottozona Chianti Rufina i nuovi  impianti  devono
essere realizzati con almeno 4.500 ceppi/ettaro. 
    Per gli impianti antecedenti l'entrata  in  vigore  del  presente
disciplinare si applicano i  parametri  ed  i  criteri  previsti  dai
disciplinari vigenti al momento dell'impianto del vigneto. 
4.3 Forme di allevamento e sesti di impianto 
    I sesti di impianto e le forme di allevamento devono essere  tali
da non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e  del  vino.
In  particolare  e'  vietata  ogni  forma  di  allevamento  su  tetto
orizzontale tipo tendone. 
4.4 Sistemi di potatura 
    I sistemi di potatura devono essere tali  da  non  modificare  le
caratteristiche peculiari dell'uva e del vino. 
4.5 Irrigazione di soccorso 
    E' vietata qualsiasi pratica di forzatura. 
    E' consentita l'irrigazione di soccorso. 
4.6 Resa ad ettaro e gradazione minima naturale. 
    La produzione massima di uva ad ettaro  e  la  gradazione  minima
naturale sono le seguenti: 
 
=====================================================================
|                        |                  |  Titolo alcolometrico |
|                        |  Produzione uva  |   volumico naturale   |
| Tipologia o sottozona  |      t/ha        |     minimo % vol.     |
+========================+==================+=======================+
| Chianti                |                11|                  10,50|
+------------------------+------------------+-----------------------+
| Chianti Colli Aretini  |               9,5|                  11,00|
+------------------------+------------------+-----------------------+
| Chianti Colli          |                  |                       |
|Fiorentini              |                 9|                  11,00|
+------------------------+------------------+-----------------------+
| Chianti Colli Senesi   |                 9|                  11,50|
+------------------------+------------------+-----------------------+
| Chianti Colli Senesi   |                  |                       |
|Riserva                 |                 9|                  12,50|
+------------------------+------------------+-----------------------+
| Chianti Colline Pisane |               9,5|                  11,00|
+------------------------+------------------+-----------------------+
| Chianti Montalbano     |               9,5|                  11,00|
+------------------------+------------------+-----------------------+
| Chianti Montespertoli  |               9,5|                  11,00|
+------------------------+------------------+-----------------------+
| Chianti Rufina         |               9,5|                  11,50|
+------------------------+------------------+-----------------------+
| Chianti Superiore      |               9,5|                  11,50|
+------------------------+------------------+-----------------------+
 
    Per gli impianti con densita' inferiore ai 4.000 ceppi/ettaro  la
produzione di uva non potra' superare 9  t/ha  per  la  denominazione
Chianti, 8 t/ha per le sottozone e 7,5 t/ha per il Chianti Superiore.
In ogni caso la resa media di uva a ceppo non potra' essere superiore
a 3 kg/ceppo. Tuttavia, per gli impianti realizzati  antecedentemente
al 5 agosto 1996, il predetto limite di resa media di uva a ceppo  di
3 Kg e'  applicabile  a  decorrere  dalla  vendemmia  2018  (campagna
vendemmiale  2018/2019)  e  fino  a  tale  termine  e'  da   ritenere
applicabile il preesistente limite di resa media di uva a ceppo di  5
Kg. 
    Anche in annate favorevoli i quantitativi di uve  ottenuti  e  da
destinare  alla  produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine
controllata e garantita «Chianti» devono essere riportati nei  limiti
di cui sopra purche' la produzione  globale  non  superi  del  20%  i
limiti  medesimi,  fermi  restando  i  limiti  resa  uva/vino  per  i
quantitativi di cui trattasi. 
    La  Regione  Toscana,  con  proprio  decreto,  su  proposta   del
Consorzio  di  tutela,  sentite  le   organizzazioni   di   categoria
interessate, puo' stabilire di anno in anno, prima  della  vendemmia,
un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a  quello
fissato nel presente disciplinare. Di tali provvedimenti verra'  data
comunicazione immediata al competente organismo di controllo. 
4.7 Entrata in produzione 
    Per l'entrata in produzione  dei  nuovi  impianti  la  produzione
massima ammessa ad ettaro e' la seguente: 
      terzo anno vegetativo 60% della produzione massima; 
      quarto anno vegetativo 100% della produzione massima.