(Linee guida)
LINEE GUIDA PER LA RELAZIONE DEI REVISORI DEI CONTI DEI COMUNI, DELLE
  CITTA' METROPOLITANE E DELLE PROVINCE  SUI  BILANCI  DI  PREVISIONE
  2019-2021 PER L'ATTUAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 166 E SEGUENTI  DELLA
  LEGGE 23 DICEMBRE 2005, N. 266. 
 
1. Premessa. 
    Le presenti  Linee  di  indirizzo  accompagnano  il  questionario
finalizzato alla predisposizione  delle  relazioni  sul  bilancio  di
previsione degli Enti locali per  gli  esercizi  2019-2021,  che  gli
Organi di revisione economico-finanziaria dei medesimi devono inviare
alle Sezioni regionali di controllo, competenti  per  territorio,  ai
fini dell'espletamento del prescritto controllo di regolarita'  e  di
legittimita' sui bilanci di cui all'art. 1,  commi  166  e  seguenti,
della legge 23  dicembre  2005,  n.  266  (in  seguito  ulteriormente
potenziato con le misure  introdotte  dal  decreto-legge  10  ottobre
2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213,  e  poi
trasfuso nell'art. 148-bis del TUEL). 
    Le stesse,  si  ricorda,  costituiscono  le  basi  per  una  piu'
proficua collaborazione tra la  Corte  dei  conti  e  le  Istituzioni
territoriali e rappresentano uno strumento essenziale al quale  fanno
riferimento tanto i Collegi dei revisori dei conti degli enti locali,
per le attivita' loro  demandate,  quanto  le  Sezioni  regionali  di
controllo, per le verifiche di  competenza,  in  vista  di  una  piu'
efficace e sinergica cooperazione tra organi di controllo interno  ed
esterno. 
    A tal riguardo non appare, peraltro, superfluo ribadire  come  il
supporto operativo offerto dalle Linee di indirizzo  e  dal  relativo
questionario non esaurisca  gli  ambiti  di  indagine  delle  Sezioni
regionali di controllo  che  potranno  procedere  ad  approfondimenti
istruttori anche in  relazione  ad  ulteriori  profili,  contabili  e
gestionali, ritenuti di interesse. 
    Le presenti linee  di  indirizzo  potranno,  inoltre,  essere  di
ausilio anche per le attivita' delle Sezioni regionali  di  controllo
delle Regioni a statuto speciale e delle due  Province  autonome  che
potranno  utilizzarle  nel   rispetto   dei   regimi   di   autonomia
differenziata ad esse applicabili: in tale  ottica,  i  revisori  dei
predetti enti avranno  cura  di  richiamare,  negli  appositi  quadri
riservati ai  chiarimenti,  la  normativa  di  settore  eventualmente
applicata in luogo di quella nazionale citata nel questionario. 
    L'adozione  ad  esercizio  avanzato   delle   linee   guida   non
compromette ne' depotenzia la richiamata finalita' di interazione tra
organi di controllo, interno ed esterno, in considerazione di  quella
visione di  sintesi  dei  principali  obiettivi  di  interesse  delle
gestioni pubbliche, sottesa all'art. 1, comma 166 e segg. della  gia'
ricordata legge n. 266/2005. 
    D'altro canto, obiettivi prioritari ed ineludibili sono,  per  un
verso, l'avvicinamento tra fase di valutazione e fase di gestione  in
modo di ampliare lo spettro degli effetti collaborativi dei controlli
oltre che la compiuta scansione del ciclo di bilancio secondo i tempi
fissati  dalla  legge  a  partire  proprio  dalla  deliberazione  del
bilancio di previsione. 
    Sotto tale profilo si segnala come, anche per  l'esercizio  2019,
si sia fatto ricorso all'esercizio provvisorio (autorizzato  dapprima
fino al 28 febbraio 2019 con il decreto  del  Ministero  dell'interno
del 7 dicembre 2018 e, quindi, fino al 31 marzo 2019 con decreto  del
Ministro dell'interno del 25 gennaio 2019). 
    Specifico regime di proroga ha  riguardato  gli  enti  locali  in
piano di riequilibrio finanziario pluriennale che hanno fatto ricorso
alla rimodulazione/riformulazione ex art. 1, comma 714 della legge 28
dicembre 2015, n. 208 come sostituito dall'art.  1  comma  434  della
legge 11 dicembre 2016 n. 232, per i quali con decreto del  Ministero
dell'interno del 28 marzo 2019 il termine e' stato differito fino  al
30 aprile 2019 e con il successivo decreto del 24 aprile  2019,  fino
al 31 luglio 2019. 
    Con tale ultimo decreto del Ministero dell'interno, per i  comuni
interessati negli scorsi anni da eventi sismici  (terremoto  L'Aquila
del 2009, del Centro Italia dal 24 agosto 2016 e dell'area etnea  del
28 dicembre 2018), il termine, gia' fissato al  31  marzo,  e'  stato
ulteriormente differito al 30 giugno 2019. 
    Sui i limiti gestionali da osservare, per legge, in  costanza  di
esercizio provvisorio, risultano attuali e devono, pertanto,  trovare
conferma le indicazioni rese dalla Sezione  delle  autonomie  con  le
deliberazioni n. 9/2016/INPR e n. 14/2017/INPR. 
    Le  presenti  Linee  di  indirizzo,  e  l'annesso   questionario,
consolidano  -  all'interno  di  un  quadro  normativo  complesso   e
caratterizzato da  una  certa  fluidita'  delle  disposizioni  -,  il
percorso di semplificazione, snellimento  e  razionalizzazione  delle
attivita' di controllo intrapreso dalla  Sezione  delle  autonomie  a
partire dal 2015 con la  deliberazione  n.  32/2015/INPR  recante  le
«Linee di indirizzo su aspetti significativi dei  bilanci  preventivi
2015 nel contesto della contabilita' armonizzata». 
    Analoghe  finalita'   hanno   informato   le   deliberazioni   n.
9/2016/INPR e n. 14/2017/INPR recanti, rispettivamente, le «Linee  di
indirizzo per la formazione del bilancio 2016-2018 e per l'attuazione
della contabilita' armonizzata negli enti territoriali» e  le  «Linee
di indirizzo per la relazione dei  revisori  dei  conti  dei  Comuni,
delle Citta' metropolitane e delle Province sui bilanci di previsione
2017-2019»   e   sono   state   ribadite   nella   deliberazione   n.
1/SEZAUT/2018/INPR  approvativa  del  programma  delle  attivita'  di
controllo della Sezione per l'anno 2018. 
    Cio', anche in considerazione, degli obblighi gravanti sugli Enti
locali,   di   trasmissione   alla   Banca   dati   della    pubblica
amministrazione di cui all'art. 13 della legge 31 dicembre  2009,  n.
196 (BDAP), non solo degli schemi di bilancio  e  di  rendiconto,  ma
anche, dei numerosi  allegati  obbligatori  previsti  a  corredo  dei
predetti  documenti  contabili  (art.  11,  comma  3,   del   decreto
legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni  ed  integrazioni,
punto 9.3 del principio contabile applicato 4/1, lettera g) e lettera
h); art. 172 TUEL e decreto ministeriale 9 dicembre 2015, all. 1). 
    Deve,  peraltro,  osservarsi  come  i  ripetuti  interventi   del
legislatore nella materia della finanza locale  che  introducono  nel
sistema ordinamentale misure pur, asseritamente, ispirate ad esigenze
di semplificazione e flessibilita' di bilancio, concorrano  a  creare
aree di gestione difficili da intercettare: in questa prospettiva, al
fine di assicurare un  quadro  informativo,  al  contempo,  snello  e
significativo si e'  ritenuto  opportuno  implementare  il  contenuto
delle presenti linee di indirizzo e, nell'ambito delle  stesse,  dare
specifica evidenza ad alcune di queste aree tematiche. 
    In tale contesto operativo - che avvia a completamento il disegno
di acquisizione dei dati contabili degli enti territoriali e dei loro
organismi partecipati da banche dati esterne - finalita' precipua del
questionario allegato rimane quella di acquisire informazioni  mirate
su  temi  centrali  per  la   stabilita'   finanziaria   degli   enti
territoriali e sulla corretta tenuta della contabilita'  armonizzata,
nei limiti  delle  strette  necessita'  informative  non  soddisfatte
direttamente dalla BDAP: di qui l'adozione di una struttura  ispirata
ad  un  criterio  di   razionalizzazione   complessiva   dei   flussi
informativi cosi' da consentire alle Sezioni regionali  di  controllo
di poter condurre le proprie analisi sulla sana gestione  degli  enti
locali pur evitando  duplicazioni  di  richieste  di  dati  contabili
facilmente reperibili in BDAP. 
2. Novita' normative. 
    L'esercizio  finanziario  2019  per  gli  enti  territoriali   e'
caratterizzato da importanti novita' normative. 
    Specifica significativita' assumono quelle introdotte dalla legge
30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), oltre che da altre
disposizioni  per  le  quali  si  fa  rinvio  allo  specifico  ambito
tematico. 
    Quanto alla legge di bilancio 2019, in una prospettiva  generale,
meritevoli di segnalazione  appaiono:  a)  la  nuova  regola  fiscale
concernente la verifica della situazione di equilibrio (art. 1, commi
819-826); b) il libero utilizzo degli avanzi di amministrazione,  con
specifico  riguardo  alle  condizioni  ed  ai  limiti  che   regolano
l'applicazione dell'avanzo per gli enti in disavanzo (art.  1,  commi
897-900 legge di bilancio 2019) ; c) la corretta programmazione delle
risorse con particolare riferimento alle importanti novita'  in  tema
di prenotazione/costituzione del Fondo pluriennale vincolato (art. 1,
commi 909-911) fin dall'avvio della fase della progettazione;  d)  le
varie misure di semplificazione e flessibilita' dei  bilanci,  aventi
ad  oggetto  deroghe   al   progressivo,   prestabilito,   incremento
dell'accantonamento al Fondo crediti di  dubbia  esigibilita'  (commi
1015-1018), lo stralcio dei crediti fino a € 1.000 iscritti  a  ruolo
tra il 2.000  ed  il  2010,  cosi'  come  previsto  dall'art.  4  del
decreto-legge 23 ottobre 2018,  n.  119  convertito  dalla  legge  17
dicembre  2018,  n.  136  ed  il  rientro  dall'eventuale   disavanzo
derivante dall'automatico annullamento in base ad un regime temporale
differenziato rispetto alla generale  disciplina  ex  art.  188  TUEL
(art. 11-bis, comma 6, decreto-legge n. 135/2018;  e)  l'utilizzo,  a
regime, dei proventi da alienazione  dei  beni  patrimoniali  per  il
pagamento delle rate di mutuo (art. 11-bis, comma 4, decreto-legge n.
135/2018)  e  l'eliminazione  dell'obbligo  di  concorrere  al  fondo
ammortamento  titoli  di  stato;   f)   le   nuove   fattispecie   di
anticipazioni di liquidita' disciplinate e previste dai commi da  849
a 858 da utilizzare per il pagamento dei  debiti  certi,  liquidi  ed
esigibili maturati  alla  data  del  31  dicembre  2018,  relativi  a
somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni
professionali, che non costituiscono indebitamento ai sensi dell'art.
3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e  da  concedersi,
per gli enti locali, entro il limite massimo di tre dodicesimi  delle
entrate accertate nell'anno 2017 afferenti ai  primi  tre  titoli  di
entrata  del  bilancio.  Si  osserva  in  proposito  che  proprio  in
relazione al carattere  di  novita'  che  esse  comportano,  sono  in
itinere modifiche al principio contabile applicato 4/2 concernenti la
diversa contabilizzazione delle anticipazioni di  liquidita'  annuali
da restituire entro l'esercizio, rispetto a quelle pluriennali. 
    Occorre, tra l'altro, considerare che i principi o postulati  del
sistema di bilancio a valenza applicativa  generale  (quali  definiti
dagli allegati al decreto legislativo n. 118 del 2011, in particolare
l'all. 1) alla cui osservanza sono tenuti anche gli enti locali nella
costruzione e redazione dei documenti contabili del proprio ciclo  di
bilancio,  sono  stati  anche   di   recente   riformulati   (decreto
ministeriale del Ministero dell'economia e delle finanze del 1° marzo
2019). 
    Si tratta, evidentemente, di un complesso  di  misure  che  hanno
rilevante  impatto  su  aspetti  strutturali  nella  costruzione  del
programma finanziario triennale, oltre che sui meccanismi gestionali,
incidendo sia sulle regole  della  gestione  di  competenza,  sia  su
quelle relative alla rappresentazione degli effetti finanziari  delle
gestioni nella continuita' degli esercizi: in tal senso  si  pongono,
in particolare, le novita'  introdotte  in  tema  di  costituzione  e
gestione del FPV la cui disciplina nel principio contabile  applicato
4/2  e'  stata  ampiamente  aggiornata.  (Decreto  ministeriale   del
Ministero dell'economia e delle finanze del 1° marzo 2019). 
    In una valutazione di sintesi si tratta di misure  che  attenuano
la rigidita' dei  bilanci  per  favorire  fluidita'  alla  manovra  e
stimolare azioni a sostegno dello sviluppo economico sociale  ma  che
nel contempo impongono  maggiore  impegno  per  tutti  i  profili  di
responsabilita' a livello politico e amministrativo. 
    Di seguito si evidenziano gli aspetti maggiormente  significativi
delle richiamate disposizioni. 
    2.1. Gli  equilibri  di  bilancio  dopo  l'abolizione  di  regole
finanziarie aggiuntive. 
    L'art. 1, commi da 819 a 830, della legge  di  bilancio  2019  ha
introdotto per gli enti territoriali nuove disposizioni  in  tema  di
equilibrio di bilancio, prevendendo che gli stessi, a  decorrere  dal
2019,  soddisfano  tale  condizione  laddove  risulti  verificato  un
risultato di competenza dell'esercizio non negativo. Nello  specifico
e' stato sancito il superamento delle norme in  materia  di  rispetto
del principio di pareggio di bilancio basate sull'art. 9 della  legge
n. 243/2012, a favore di un risultato  di  competenza  dell'esercizio
non negativo desumibile dal prospetto della verifica degli  equilibri
allegato al rendiconto di gestione. La nuova regola si  applica  agli
Enti locali dal 2019 a differenza delle Regioni a  statuto  ordinario
per le quali decorre solo dall'anno 2021. 
    Trattasi di una semplificazione di rilievo  che,  comportando  il
superamento del  "doppio  binario"  pareggio-equilibri,  consente  di
leggere in maniera piana i principali effetti del ciclo  di  bilancio
scandito, in termini  di  estrema  sintesi,  dall'acquisizione  delle
risorse e dal loro utilizzo  nell'esercizio  di  competenza  e  nella
corretta programmazione delle annualita' successive. 
    E' stata cosi' «archiviata» la fase, sostanzialmente breve seppur
articolata,  che  ha  caratterizzato  il  passaggio  dal   patto   di
stabilita' interno al nuovo saldo  di  finanza  pubblica  (saldo  non
negativo tra le entrate e le  spese  finali)  introdotto,  a  partire
dall'anno 2016 (1) . Tali regole sono state oggetto di  significativa
rivisitazione per effetto della legge n. 164 del 2016 che ha permesso
di ridurre sensibilmente l'obiettivo di finanza pubblica  degli  enti
territoriali  pur  mantenendo  limiti  nell'utilizzo  dell'avanzo  di
amministrazione (2)  e nell'utilizzo del Fondo pluriennale vincolato. 
    La disciplina da ultimo richiamata ha, peraltro, apportato alcune
sostanziali modifiche agli articoli 9 e 10 della  legge  n.  243  del
2012, modificando le regole per il computo del saldo di bilancio  con
l'inclusione del FPV di entrata e di spesa, in  via  transitoria  per
gli anni 2017-2019 (con la legge di bilancio, compatibilmente con gli
obiettivi  di  finanza  pubblica  e  su  base  triennale)  e  in  via
permanente dal 2020, al netto della  quota  rinveniente  dal  ricorso
all'indebitamento (3) . Tale normativa e'  stata  confermata  e,  nel
contempo, ulteriormente definita dalla legge di bilancio 2017 (4)   e
dalla recente giurisprudenza della Corte costituzionale. 
    In relazione a tale ultimo  significativo  aspetto,  infatti,  la
Corte  costituzionale,  dapprima  con  la  sentenza  n.  247/2017   e
successivamente con  la  n.  101/2018,  ha  censurato  le  previgenti
limitazioni circa l'utilizzo dell'avanzo  di  amministrazione  e  del
Fondo pluriennale vincolato, evidenziando,  peraltro,  come  siffatta
facolta' sia coerente e non vulneri le esigenze di  coordinamento  di
finanza pubblica e non pregiudichi il conseguimento  degli  obiettivi
di stabilita' che trovano  adeguata  garanzia  nelle  regole  per  la
costruzione  degli  equilibri  di  bilancio   dettate   dal   decreto
legislativo n. 118 del 2011, in vista della la piena attuazione degli
articoli 81 e 97 della Costituzione. 
    Come gia' evidenziato, la nuova  regola  prevede  la  verifica  a
consuntivo del conseguimento degli equilibri,  attraverso  l'apposito
«Prospetto» allegato  al  rendiconto  della  gestione  (All.  10  del
decreto legislativo n. 118/2011), contenente gli accertamenti  e  gli
impegni  di  competenza  imputati   all'esercizio,   del   quale   e'
attualmente in itinere la  rielaborazione  ad  opera  dell'undicesimo
decreto correttivo al decreto legislativo n. 118 del 2011,  ormai  in
fase avanzata di definizione. 
    Va precisato in proposito che il formale riferimento, secondo  la
lettera della legge,  al  risultato  di  competenza  non  rende  meno
rilevanti le voci relative agli equilibri di bilancio  (risultato  di
competenza  al  netto  degli   accantonamenti)   e   agli   equilibri
complessivi (somma algebrica tra equilibri di bilancio  e  variazione
degli accantonamenti fatta in sede di rendiconto) rilevate,  a  scopi
conoscitivi, nel nuovo prospetto di verifica degli equilibri adottato
insieme  alla  revisione  del  principio  contabile   in   corso   di
emanazione. 
    Le prime, per tenere conto  della  finalizzazione  delle  risorse
acquisite in bilancio alla destinazione degli accantonamenti previsti
dalle leggi e dai principi  contabili,  nonche'  per  evidenziare  le
risorse con vincoli specifici di destinazione, le seconde al fine  di
considerare gli effetti derivanti dagli accantonamenti  appostati  in
sede di rendiconto in attuazione dei principi contabili, ovvero,  per
la  gestione  contabile,  quelli  verificatisi   dopo   la   chiusura
dell'esercizio o dopo la scadenza dei termini per  le  variazioni  di
bilancio. 
    L'impostazione del bilancio di previsione  non  puo'  prescindere
dal fondamentale obiettivo  di  conseguire,  oltre  al  risultato  di
competenza non negativo, anche l'equilibrio di  bilancio  come  sopra
definito, il quale in effetti rappresenta una condizione che  esprime
la concreta  applicazione  del  principio  generale  della  prudenza;
ragion per  cui,  in  funzione  della  verifica  della  nuova  regola
finanziaria, da operare a consuntivo, la  costruzione  del  programma
finanziario nella  gestione  2019  deve  essere  coerente  con  detta
finalita' che trovera' evidenza, secondo le previsioni  dell'art.  1,
comma 821, della legge di bilancio,  nel  prospetto  «Verifica  degli
equilibri» di cui al citato allegato 10 al decreto legislativo n. 118
del 2011, sopra richiamato, in relazione al quale  si  dovra'  tenere
conto del citato decreto di aggiornamento, in corso di  approvazione,
il  quale,  in  definitiva   costituira'   modalita'   di   riscontro
sostanziale del rispetto della ripetuta regola di finanza pubblica. 
    Si evidenzia, a tal proposito, che qualora risultino andamenti di
spesa degli Enti non coerenti con gli impegni finanziari assunti  con
l'Unione europea, la novella legislativa opera un esplicito  richiamo
alla «clausola di salvaguardia» che demanda al ministro dell'economia
e finanze la proposizione di adeguate misure  di  contenimento  della
predetta spesa. (art. 1, comma 822, legge di bilancio 2018). 
    2.2. L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione nel bilancio e nel
divenire della gestione: la salvaguardia degli equilibri. 
    Altra novita' di rilievo introdotta dalla legge di  bilancio  per
il 2019 riguarda la piu' ampia possibilita' di  utilizzo  dell'avanzo
di amministrazione risultante dall'esercizio precedente, sia pure con
alcune limitazioni applicabili in particolare agli enti in disavanzo.
Anche in questo caso la nuova  disciplina  introduce  una  misura  di
flessibilita'  nella  gestione  delle  risorse  da  riconnettersi  ai
principi di diritto affermati dalla Corte costituzionale con le  gia'
ricordate sentenze n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018. 
    Si premette in argomento che il risultato di amministrazione deve
essere  accertato  con  l'approvazione  del  rendiconto   dell'ultimo
esercizio chiuso  e  deve  essere  sufficiente  a  coprire  la  quota
accantonata (5) , quella  vincolata  (6)   e  quella  destinata  agli
investimenti (7) .  Nel  caso  in  cui  detto  risultato  -che  trova
evidenziazione contabile nella voce "A"  del  prospetto  dimostrativo
del risultato di amministrazione (prospetto  A  dell'allegato  10  al
decreto legislativo n. 118/2011) non sia sufficiente a comprendere le
predette quote (vincolate,  destinate  e  accantonate),  l'ente  deve
considerarsi in disavanzo di amministrazione.  (art.  187,  comma  1,
TUEL). A loro volta,  l'avanzo  o  il  disavanzo  di  amministrazione
trovano  evidenziazione  contabile  nella  voce  «E  -  totale  parte
disponibile» del menzionato prospetto dimostrativo. 
    Sulla base dei risultati finali della gestione di esercizio,  gli
enti potranno trovarsi in situazione di avanzo (lettera A e lettera E
positive) ovvero  in  una  situazione  «graduata»  di  disavanzo  che
consegue a due distinte ipotesi di cui:  una  «moderata»  in  cui  il
risultato di amministrazione e' positivo, ma incapiente  delle  quote
accantonate, vincolate e destinate (lettera A positiva  e  lettera  E
negativa) ed una piu' grave in cui l'Ente chiude l'esercizio gia' con
il risultato di amministrazione  negativo  (lettera  A  e  lettera  E
negativi). L'utilizzo  dell'avanzo  disponibile  e'  prioritariamente
destinato alla salvaguardia degli equilibri di bilancio e della  sana
e corretta gestione finanziaria dell'ente, mentre il  disavanzo  deve
essere iscritto come posta a  se'  stante  nel  primo  esercizio  del
bilancio di previsione secondo le modalita'  previste  dall'art.  188
TUEL e deve essere ripianato nei modi ordinari  di  cui  al  medesimo
articolo. 
    Si ricorda, altresi', che l'applicazione dell'avanzo al  bilancio
di previsione presuppone che lo  stesso  sia  accertato  in  sede  di
rendiconto. L'applicazione dell'avanzo presunto, che non  rappresenta
un'entrata certa, derogando al principio generale,  segue  le  regole
definite dal principio  contabile  applicato  All.  4/2,  punto  9.2,
decreto  legislativo  n.  118/2011  (cfr.,   anche   sentenza   Corte
costituzionale n. 70/2012) e relativi prospetti di bilancio. 
    Dal 2019, in conformita' alla nuova normativa,  gli  Enti  locali
potranno utilizzare, ai fini  dell'equilibrio  di  bilancio,  sia  il
Fondo   pluriennale   vincolato   di   entrata   sia   l'avanzo    di
amministrazione, componenti rilevanti nel  totale  complessivo  delle
entrate che fronteggiano il totale complessivo delle spese, nel  solo
rispetto delle  disposizioni  previste  dal  decreto  legislativo  23
giugno 2011, n. 118 (art. 1, comma 820). 
    Va ribadito che,  nelle  more  dell'approvazione  del  rendiconto
dell'esercizio precedente, per  l'utilizzo  dell'avanzo,  oltre  alla
sussistenza dei presupposti oggettivi di necessita'  legislativamente
previsti, ai fini della quantificazione delle poste si fa riferimento
al prospetto riguardante il  risultato  di  amministrazione  presunto
allegato al bilancio di previsione, previa verifica della consistenza
delle quote presunte effettuata sulla base dei dati di  preconsuntivo
e secondo le modalita' di cui all'art. 187, comma 3-quater, del TUEL. 
    Per gli Enti in avanzo, la  nuova  disciplina  prevede  la  piena
spendibilita' delle diverse voci di avanzo ad eccezione di FCDE e FAL
e,  pertanto,  la   limitazione   all'utilizzo   del   risultato   di
amministrazione riguarda unicamente la non spendibilita'  dell'avanzo
accantonato al FCDE e al FAL. 
    La novella consente  l'applicazione  al  bilancio  di  previsione
della quota vincolata,  accantonata  e  destinata  del  risultato  di
amministrazione anche per gli enti che si trovano in  una  condizione
di disavanzo complessivo, prevedendo comunque  un  regime  differente
per quelli che, pure essendo in disavanzo (di lettera E),  presentano
un risultato di amministrazione complessivo (di lettera A) positivo e
capiente rispetto alla somma degli accantonamenti a  FCDE  e  a  FAL,
rispetto agli enti per i  quali  non  risulti  invece  verificata  la
predetta condizione di capienza (art. 1, commi 897  e  898)  e  ferma
restando la necessita' di reperire le risorse necessarie a  sostenere
le spese alle quali  erano  originariamente  finalizzate  le  entrate
vincolate e accantonate. 
    Questa opzione gestionale e', quindi,  puntualmente  disciplinata
dalla legge e, al pari di altre  misure  di  flessibilita',  richiede
un'attenta  verifica  della  sussistenza  delle  condizioni  che   ne
legittimano l'uso e dei  limiti  entro  i  quali  gli  Enti  potranno
operare. 
    Nel caso  di  enti  in  disavanzo,  fermo  restando  quanto  gia'
evidenziato, qualora emerga un risultato di amministrazione positivo,
l'applicazione al  bilancio  di  previsione  della  quota  vincolata,
accantonata e destinata del medesimo e' consentita,  per  un  importo
non  superiore  a  quello  di  cui  alla  lettera  A)  del  prospetto
dimostrativo  del  risultato  di  amministrazione  al   31   dicembre
dell'esercizio precedente, al netto della quota  minima  obbligatoria
accantonata  per  il  FCDE  e  FAL,  incrementato  dell'importo   del
disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio  di
previsione (art. 1, comma 897). 
    Nel caso invece in cui l'importo del risultato contabile,  ovvero
formale,  di  amministrazione  (lettera  A  del  relativo   prospetto
dimostrativo)  risulti  negativo  o  inferiore  alla   quota   minima
obbligatoria accantonata nel medesimo per il FCDE e per il  FAL,  gli
enti possono applicare al bilancio di previsione la quota  vincolata,
accantonata e destinata del predetto risultato  per  un  importo  non
superiore a quello del disavanzo da  recuperare  iscritto  nel  primo
esercizio del bilancio di previsione (art. 1, comma 898). 
    In tutti i casi, le quote di  avanzo  imputate  al  bilancio  con
finalita' di copertura devono trovare  utilizzi  conformi  alle  loro
specifiche finalita', dovendosi, in caso contrario,  ripristinare  il
vincolo o l'accantonamento. 
    Sempre in tema  di  utilizzo  dei  resti  di  amministrazione  si
richiama  l'attenzione  degli  enti  sulla  circostanza  che  il  non
infrequente  ricorso  all'utilizzo  dell'avanzo  di   amministrazione
libero in sede di assestamento  o  di  salvaguardia,  per  finanziare
l'equilibrio della situazione corrente  dell'esercizio,  pur  essendo
ordinariamente previsto dalla legge,  art.  187,  comma  2  TUEL,  va
valutato non solo per i profili di regolarita' contabile formale,  ma
anche per quelli sostanziali. Infatti, l'ente, con tale variazione al
bilanciamento tra risorse disponibili e spese relative, evidenzia, di
fatto, una  sostanziale  condizione  di  disavanzo  della  situazione
corrente per squilibrio tra le entrate correnti ricorrenti e le spese
correnti e per rimborso di prestiti,  aventi  la  stessa  natura:  le
prime, previste  come  accertabili  ed  esigibili  ma  che  risultano
insufficienti a fare fronte alla spesa corrente e  per  rimborso  del
debito da impegnare e rendere liquidata o liquidabile,  nello  stesso
esercizio. 
    Sul piano  sostanziale  occorre  sottolineare  che  il  principio
contabile  applicato  della  contabilita'  finanziaria  ricollega  la
violazione  dell'art.  81,  quarto  comma,  della  Costituzione  alla
realizzazione del pareggio di bilancio in sede preventiva, attraverso
l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non accertato e  verificato
a seguito della procedura di  approvazione  del  bilancio  consuntivo
dell'esercizio  precedente   (sentenza   n.   70/2012   della   Corte
costituzionale).  Tale  accertamento  e'  fondamentale  al  fine   di
stabilire la coerenza di tale risultato  di  sintesi  con  i  profili
giuridici inerenti alle partite creditorie e debitorie dell'ente. 
    2.3. La corretta programmazione delle risorse: il FPV. 
    L'art. 1, commi 909-911,  della  legge  n.  145/2018,  innova  la
disciplina normativa in tema di formazione del FPV in  considerazione
delle  modifiche  apportate  al   codice   degli   appalti   (decreto
legislativo  n.  50  del  2016)  che  hanno,  peraltro,  imposto   un
adeguamento del principio contabile applicato n. 4/2. 
    In tal senso il comma 909 dispone che le economie riguardanti  le
spese  di  investimento  per  i  lavori  pubblici   concorrono   alla
determinazione del Fondo pluriennale vincolato secondo  le  modalita'
definite con decreto del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze;
decreto adottato il 1° marzo 2019. 
    Le modifiche apportate dal predetto  provvedimento  anticipano  i
tempi  di  costituzione  del  FPV  a  quello  dell'affidamento  della
progettazione  successiva   al   livello   minimo,   consentendo   la
prenotazione dell'intero stanziamento di spesa iscritto  in  bilancio
dopo l'inserimento  dell'intervento  nel  programma  triennale  delle
opere pubbliche. 
    E' quanto mai opportuno alla luce di queste novita' ricordare che
il Fondo funziona ed assolve al suo  ruolo  di  contenitore  dinamico
dell'acquisizione ed impiego di risorse nella misura in cui realmente
e' correlato allo sviluppo del programma di spesa. 
    Misuratore di efficacia di questo istituto e'  il  suo  effettivo
utilizzo. 
    Le modifiche apportate al principio contabile applicato impongono
attenzione proprio su detto  profilo,  portando  in  primo  piano  la
necessita' di un costante monitoraggio dello sviluppo  dei  programmi
di spesa per giustificare le ragioni della sua  conservazione  e  per
garantire il corretto utilizzo del FPV. 
    E' evidente, infatti, che piu' si dilata lo spazio temporale  tra
acquisizione delle risorse  e  utilizzo  delle  stesse,  piu'  cresce
l'esigenza di monitoraggio. Questo spazio e' teoricamente individuato
nella declinazione delle fasi che attraversano l'arco  temporale  che
va dall'inserimento dell'opera  nel  programma  triennale  fino  alla
esecuzione della stessa. Risulta, dunque, necessario che  detto  arco
temporale  venga  mantenuto  in  limiti  fisiologici   affinche'   il
complessivo sviluppo della filiera procedimentale  non  sbiadisca  la
natura tipica del  FPV  quale  strumento  di  rappresentazione  della
programmazione e previsione delle spese  pubbliche  territoriali  che
possa evidenziare con trasparenza e attendibilita' il procedimento di
impiego delle risorse acquisite  dall'ente.  Detta  esigenza  risulta
garantita se e nella misura in cui il tempo che trascorre  identifica
sempre  il  tempo  dell'adempimento   della   prestazione   contenuto
dell'obbligazione in via di perfezionamento. 
    Secondo  la  disciplina  del  riformato  principio  contabile  la
legittima  conservazione  delle  risorse  accantonate  nel  fondo   a
copertura di spese di investimento non impegnate, presuppone sempre e
comunque due condizioni e cioe' l'intero accertamento delle  relative
entrate e l'inserimento dell'intervento nel programma triennale,  con
l'eccezione dei lavori pubblici di importo tra 40 e 100mila euro. 
    A queste condizioni indispensabili e  contestualmente  verificate
si aggiungono talune qualificate situazioni  alternative  di  seguito
indicate quali l'impegno parziale del quadro economico sulla base  di
precise obbligazioni giuridicamente perfezionate ovvero l'attivazione
delle  procedure  di  affidamento  dei   livelli   di   progettazione
successivi al minimo e l'attivazione delle procedure  di  affidamento
dell'intervento  da  realizzare  avviate  dopo  la  validazione   del
progetto da porsi a base della gara stessa. 
    Il fondo e', inoltre, conservato anche in caso di contenziosi:  a
tal riguardo, seppure non altrimenti precisato, deve segnalarsi  come
detta circostanza non possa operare come cristallizzazione del  fondo
all'insorgere di  un  contenzioso  e  del  conseguente  blocco  della
filiera procedimentale: cio', infatti,  non  solo  contraddirebbe  la
logica della rigorosa continuita' delle fasi che il principio  impone
per conservare la prenotazione dell'intero stanziamento a  fondo,  ma
neppure sarebbe immaginabile che l'insorgenza del  contenzioso  e  la
sua  persistenza  a  chiusura  dell'esercizio  debba  costituire   un
automatismo   di   confluenza   delle    risorse    nell'avanzo    di
amministrazione. Le  regole  della  sana  amministrazione  in  queste
situazioni impongono un intervento  dell'Amministrazione  sulla  piu'
corretta  rappresentazione  delle  scelte  allocative  e  delle   sue
dinamiche che si deve basare su una valutazione di merito. 
    Sul versante,  invece,  della  sequela  delle  fasi  realizzative
puntualmente declinate nel principio, successive alla predisposizione
del livello minimo di progettazione,  la  funzione  del  fondo  sara'
veridica nella misura in cui il responsabile del  procedimento  fara'
valere termini e  condizioni  delle  fasi  gestionali.  Ed  e'  nella
carenza di questo supporto organizzativo che potrebbe incagliarsi  il
corretto utilizzo del FPV. 
    Appare evidente quindi che  un  incremento  della  consistenza  e
dell'utilizzo   di   questo   strumento   quale   ci    si    attende
dall'applicazione dalle nuove disposizioni  del  principio  contabile
applicato,  fa  ritenere   essenziali   l'utilizzo   dei   meccanismi
sollecitatori, valorizzando,  innanzitutto,  quelli  tradizionalmente
affidati alle pattuizioni contrattuali, ma non  va  trascurata  anche
un'ottimizzazione  dell'organizzazione  dei  servizi  preposti   alla
gestione degli appalti, ora vieppiu' necessaria  per  il  consistente
incremento di contributi e  stanziamenti  di  risorse  finalizzate  a
particolari interventi  nel  settore  dell'edilizia  scolastica,  del
risanamento ambientale, della sicurezza delle  periferie  e  per  gli
investimenti in generale. 
    2.4. Flessibilita' di bilancio. 
    Le misure di flessibilita' sono caratterizzate, sotto il  profilo
formale, da  una  valenza  derogatoria  a  regole  di  principio  che
governano  la  struttura  della  programmazione   e   l'utilizzo   di
meccanismi di gestione, mentre, sotto il profilo  sostanziale,  dalla
finalita' di superare, in  via  temporanea,  specifiche  rigidita'  a
vantaggio di un'esigenza di fluidita' della  gestione  necessaria  in
situazioni contingenti. 
    Tale funzione derogatoria, senz'altro compatibile in  termini  di
disciplina sistematica, impone, tuttavia, in fase di costruzione  del
programma finanziario attente valutazioni sia sulla reale sussistenza
delle condizioni per farvi ricorso, sia sui riflessi delle condizioni
di equilibrio attuali e prospettiche. In  tale  senso  va  richiamata
l'attenzione degli organi di revisione. 
    2.4.1. Il  finanziamento  delle  quote  capitali  del  debito  in
ammortamento con utilizzo di proventi da alienazioni patrimoniali 
    Tra le misure rientranti in questa tipologia va annoverata quella
introdotta dal quarto comma dell'art.  11-bis  del  decreto-legge  14
dicembre 2018, n. 135, recante «Disposizioni urgenti  in  materia  di
sostegno  e  semplificazione  per  le  imprese  e  per  la   pubblica
amministrazione» convertito dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12,  che
interviene sulla norma di cui all'art. 1, comma 866, della  legge  n.
2015/2017 (legge di bilancio 2018): si prevede  cosi'  per  gli  enti
locali la  possibilita'  di  utilizzo  dei  proventi  da  alienazioni
patrimoniali, anche derivanti da azioni o piani di razionalizzazione,
per  finanziare  le  quote  capitali  dei  mutui   o   dei   prestiti
obbligazionari in  ammortamento  nell'anno  o  in  anticipo  rispetto
all'originario piano di ammortamento (8) . 
    Su  un  piano  di  considerazione   generale   tale   misura   di
flessibilita' si discosta dalla «statuto» disciplinare  delle  regole
dell'indebitamento laddove consente la  finanziabilita'  degli  oneri
per quote  capitali  dei  mutui  o  dei  prestiti  obbligazionari  in
ammortamento nell'anno con i  proventi  derivanti  dalle  alienazioni
patrimoniali. Si tratta, infatti, di una deroga  ai  principi  ed  ai
criteri gestionali che presiedono alle  politiche  dell'indebitamento
in base alle quali ogni  operazione  di  incremento  dello  stock  di
debito presuppone la preventiva  valutazione  dell'impatto  che  tale
debito ha sulla  finanza  dell'ente  in  termini  di  «sostenibilita'
finanziaria». In cio' sta anche il fondamento della  circostanza  che
tali  decisioni   devono   passare   al   vaglio   della   preventiva
autorizzazione del Consiglio, proprio per gli effetti che il  ricorso
al debito ha sugli equilibri presenti  e  futuri  dell'ente.  In  tal
senso risulta di piana lettura il principio  contenuto  nell'art.  10
della  legge  n.  243/2012  in  base  al  quale  le   operazioni   di
indebitamento sono effettuate solo  contestualmente  all'adozione  di
piani di  ammortamento  di  durata  non  superiore  alla  vita  utile
dell'investimento,  nei  quali  sono  evidenziate  l'incidenza  delle
obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri,  nonche'
le modalita' di copertura degli oneri  corrispondenti,  valorizzando,
cosi', il concetto di  sostenibilita'  del  debito  e  di  equilibrio
intergenerazionale. 
    L'utilizzo di questa facolta' - la quale si  deve  fondare  sulla
necessita' che in un dato esercizio  debbano  prevalere  esigenze  di
crescita su quelle di equilibrio finanziario -  e'  subordinata  alla
verifica  delle  condizioni  poste  dalla  legge  che  riguardano  la
valutazione della rilevanza dell'indebitamento misurata in  relazione
alla consistenza dello stato patrimoniale del bilancio consolidato (e
precisamente nel rapporto tra il totale delle  immobilizzazioni  e  i
debiti di finanziamento che  deve  risultare  superiore  a  due).  In
proposito va considerato che l'utilizzo dei proventi  da  alienazioni
patrimoniali  determina,  in  definitiva   un   indebolimento   della
consistenza patrimoniale, talche' lo  stesso  risulta  attivabile  se
quest'ultima  e'  gia'  incisa   da   una   presenza   di   rilevante
indebitamento destinato alle immobilizzazioni patrimoniali. 
    La seconda condizione richiede che non si  registrino  incrementi
di spesa corrente ricorrente in sede di bilancio di previsione (9) . 
    A questo riguardo la nota integrativa al bilancio  di  previsione
(punto 9.11 - allegato 4.1  al  decreto  legislativo  n.  118/2011  -
principio della programmazione) prevede l'analisi  dell'articolazione
e la relazione tra le entrate e le  spese  ricorrenti  e  quelle  non
ricorrenti, confermando l'elenco di cui all'allegato 7 (punto  9.11.3
-  allegato  4.1).  In  ultimo  anche  l'allegato  12.2  al   decreto
legislativo n. 118/2011 (allegato  al  Piano  esecutivo  di  gestione
degli  enti  locali,  entrate  per  titoli,  tipologie  e  categorie)
contiene l'indicazione delle entrate non ricorrenti. Appare  evidente
che la corretta valutazione della ricorrenza delle  entrate  e  delle
spese di natura  corrente  assume  una  particolare  rilevanza  nella
determinazione  dell'equilibrio  finanziario  del  bilancio  e  della
gestione,  ragion  per  cui,  nella  ponderazione  delle   condizioni
legittimanti l'uso della  facolta'  in  questione,  questa  specifica
condizione assume particolare  rilevanza.  Di  rilievo  appare  anche
l'altro requisito richiesto dalla legge, e cioe' la regolarita' degli
accantonamenti effettuati al fondo crediti di dubbia esigibilita' che
va intesa, soprattutto,  in  senso  sostanziale  in  modo  da  tenere
indenne l'ente dal rischio di utilizzare risorse finanziarie  di  cui
non dispone in termini monetari reali: la condizione  principale  che
deve essere soddisfatta e',  pertanto,  che  le  «correlate»  risorse
siano congruenti ed anche effettivamente disponibili. 
    2.4.2. Le Anticipazioni di liquidita'. 
    La legge di bilancio 2019 prevede ai commi 849 e  segg.  che,  al
fine di garantire il rispetto dei tempi  di  pagamento  (art.  4  del
decreto  legislativo  9  ottobre  2002,  n.  231)  le   banche,   gli
intermediari finanziari, la  Cassa  depositi  e  prestiti  Spa  e  le
istituzioni finanziarie  dell'Unione  europea  possono  concedere  ai
comuni, alle province, alle citta' metropolitane, alle regioni e alle
province autonome, anche per conto dei rispettivi enti  del  Servizio
sanitario nazionale, anticipazioni di liquidita' (10)   da  destinare
al pagamento di debiti, certi, liquidi ed  esigibili,  maturati  alla
data del 31 dicembre 2018, relativi  a  somministrazioni,  forniture,
appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali. Nel  caso  di
debiti fuori bilancio l'utilizzo dell'anticipazione di liquidita'  e'
subordinato al riconoscimento della legittimita' del debito stesso  e
al perfezionamento della relativa  copertura  finanziaria  (art.  194
TUEL). Le somme anticipate  devono  essere  rimborsate  entro  il  31
dicembre. 
    La finalita' che motiva il ricorso alle anticipazioni, e cioe' il
ripristino   della   normale   gestione   della   liquidita',   rende
indispensabile una puntuale  valutazione  circa  la  sussistenza  dei
presupposti e delle condizioni che le consentono. In particolare  non
deve mancare un prudente  apprezzamento  sulla  determinazione  della
misura dell'anticipazione che non necessariamente deve arrivare  alla
massima concedibile: infatti occorre tener conto, soprattutto,  della
brevita' del termine entro il quale operare il rimborso  per  cui  un
incaglio nelle riscossioni preventivate che, teoricamente, dovrebbero
essere nella disponibilita' corrente dell'ente richiedente,  potrebbe
pregiudicare  ulteriormente  quei  problemi  di  liquidita'  che   le
anticipazioni intendono risolvere e  pesare,  ovviamente,  anche  sul
risultato   di   amministrazione   dell'esercizio.   Nell'uso   delle
anticipazioni  particolare  diligenza   va   posta   nella   verifica
dell'effettivo e tempestivo pagamento dei debiti individuati  secondo
le formalita' della legge onde evitare impropri effetti sui bilanci. 
    L'argomento  delle  anticipazioni  qui  trattato  con   specifico
riferimento alle anticipazioni «annuali» di cui si e'  appena  detto,
sollecita un richiamo di attenzione sul piu' generale fenomeno  delle
anticipazioni  con  obbligo  di  restituzione  pluriennale   cui   il
legislatore ha fatto piu' volte ricorso  e  per  diverse  fattispecie
negli ultimi esercizi. In proposito ed in via di estrema  sintesi  va
ricordato  l'inquadramento   di   principio   operato   dalla   Corte
costituzionale con sentenza n. 181 del 2015 in base al  quale  «...le
anticipazioni di liquidita' altro non costituiscono che anticipazioni
di cassa di piu' lunga durata temporale rispetto a quelle  ordinarie.
La loro  ratio,  quale  si  ricava  dalla  genesi  del  decreto-legge
(decreto-legge n. 35 del 2013) e  dai  suoi  lavori  preparatori,  e'
quella di riallineare nel tempo la cassa degli  enti  strutturalmente
deficitari con la competenza, attraverso un'utilizzazione limitata al
pagamento delle passivita' pregresse unita a contestuali risparmi nei
bilanci futuri, proporzionati alle  quote  di  debito  inerenti  alla
restituzione  della  anticipazione  stessa  cosi'  da  rientrare  dai
disavanzi gradualmente ed in modo  temporalmente  e  finanziariamente
proporzionato alla restituzione dell'anticipazione....».  E  su  tali
principi si fonda la giurisprudenza di questa Corte (Sez.  autonomie,
delibere numeri 33/2015, 28/2017) che ha sottolineato come  con  tale
operazione  straordinaria  si  consente  agli  enti  territoriali  di
ricostituire  immediatamente  le  risorse  di  cassa  necessarie   ad
onorare,  indistintamente,  debiti  pregressi  correnti  e  in  conto
capitale per  i  quali  avrebbero  dovuto  essere  gia'  previste  in
bilancio  le  idonee  coperture  finanziarie.  Il  debito  verso  gli
originari creditori si converte in un  debito  pluriennale  verso  la
Cassa depositi  e  prestiti,  equivalente  sul  piano  economico,  ma
maggiormente sostenibile,  in  quanto  la  restituzione  delle  somme
anticipate  viene  diluita  nel  tempo   in   modo   da   riallineare
progressivamente la cassa  con  la  competenza.  Onde  evitare  esiti
espansivi della capacita' di spesa, e'  necessario  che  gli  effetti
dell'anticipazione sul bilancio di competenza  vengano  integralmente
«sterilizzati» per il tempo  necessario  alla  completa  restituzione
delle somme riscosse, provvedendo ad iscrivere nel  titolo  di  spesa
riguardante il rimborso dei prestiti una posta rettificativa,  avente
natura meramente finanziaria, corrispondente all'importo della  coeva
anticipazione riscossa in entrata. 
    La materia della corretta contabilizzazione delle anticipazioni e
delle connesse registrazioni trovera' definitiva  sistemazione  nelle
adottande  modifiche  del   principio   contabile   applicato   della
contabilita' finanziaria. Queste prevedono la  registrazione  tra  le
accensioni  di  prestiti  anche  delle  anticipazioni  di  liquidita'
diverse dalle quelle di  cui  al  paragrafo  3.26  (anticipazioni  di
tesoreria), operando una netta distinzione, ai  fini  della  relativa
contabilizzazione, tra le  anticipazioni  che  devono  essere  chiuse
entro l'anno e quelle, invece, a  rimborso  pluriennale:  per  queste
ultime  l'evidenza  contabile  della  natura  di  «anticipazione   di
liquidita'  che  non  comporta  risorse  aggiuntive»  e'   costituita
dall'iscrizione di un fondo anticipazione di  liquidita'  nel  titolo
quarto della spesa di importo pari alle anticipazioni  di  liquidita'
incassate  nell'esercizio  e  non  restituite,  non   impegnabile   e
pagabile, destinato a confluire  nel  risultato  di  amministrazione,
come quota accantonata. Meccanismo, questo della creazione del  fondo
con  corrispondente  accantonamento  che  costituisce  strumento   di
sterilizzazione degli  effetti  espansivi  della  spesa  e  non  deve
costituire forma surrettizia di copertura di spese. 
    Si richiama fin d'ora il puntuale rispetto di tali  principi  non
senza aver anche puntualizzato che nell'ottica  della  sana  gestione
finanziaria nel sistema di controllo interno la programmazione  e  la
gestione di cassa devono assumere la rilevanza necessaria per evitare
la formazione di squilibri strutturali tra i flussi di entrata  e  di
uscita con ricadute negative sugli equilibri complessivi  e  durevoli
della gestione da  assicurare  invece  nel  tempo.  L'osservanza  del
principio della competenza  finanziaria  rafforzata  deve  consentire
agli enti di avvicinare il momento di competenza con quello di  cassa
ed evitare sfasature temporali che  possono  rappresentare  anche  il
segnale  di  un'applicazione  non  attendibile  e  congrua  di   tale
principio contabile. 
    2.5. Lo stralcio dei crediti fino  a  1000  euro  automaticamente
annullati per legge e la definizione  agevolata  dei  ruoli  e  delle
ingiunzioni di pagamento. Gli effetti sulla gestione. 
    Il «decreto fiscale» 2018 (11)  ed  il  «decreto  crescita»  2019
(12)  hanno introdotto, anche  per  il  settore  degli  enti  locali,
misure agevolative per la definizione dei debiti tributari quali:  a)
l'annullamento automatico dei  crediti  fino  a  mille  euro;  b)  la
definizione agevolata dei ruoli in riscossione coattiva, con  proroga
dei termini per l'istanza  al  30  luglio  2019;  c)  la  definizione
agevolata delle ingiunzioni fiscali da regolamentare da  parte  degli
enti locali. 
    Trattasi di misure i cui effetti possono avere impatto, seppur in
misura contenuta, sulla gestione di competenza 2019, ed in forma piu'
consistente sugli esercizi futuri ai quali  per  il  principio  della
continuita' degli esercizi (secondo la giurisprudenza costituzionale,
da ultimo sentenza n.  18/2019)  si  trasmettono  gli  effetti  delle
gestioni pregresse. 
    Si segnala, altresi', lo stralcio delle «minicartelle»,  previsto
dall'art.  4  del  decreto-legge  n.  119/2018  (13)  ,  che  dispone
l'annullamento automatico dei debiti fino a mille  euro  (comprensivi
di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo  e  sanzioni)
risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione
dal 1° gennaio 2000 al 31  dicembre  2010,  ancorche'  riferiti  alle
cartelle per le quali e' gia' intervenuta la richiesta di definizione
agevolata. 
    In ordine agli effetti di tale disposizione sulle  entrate  degli
enti locali interviene il decreto-legge 14  dicembre  2018,  n.  135,
recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione
per le imprese e per  la  pubblica  amministrazione  che  con  l'art.
11-bis, comma  6  disciplina  il  recupero  dell'eventuale  disavanzo
derivante dallo stralcio dei crediti prevedendo la  possibilita'  per
Comuni, Province e Citta' metropolitane di ripartirlo  in  un  numero
massimo  di  cinque  annualita'  in  quote  costanti.  L'importo  del
disavanzo ripianabile in  5  anni  non  puo'  essere  superiore  alla
sommatoria dei residui attivi cancellati per effetto  dell'operazione
di stralcio, al netto dell'accantonamento al fondo crediti di  dubbia
esigibilita' nel risultato di amministrazione. L'art.  16-quater  del
«decreto crescita» proroga al rendiconto 2019 il  termine  entro  cui
operare lo stralcio dei crediti inferiori  a  mille  euro.  Pertanto,
l'eventuale  ripiano  del  disavanzo  derivante  da   tale   stralcio
decorrera' dal rendiconto 2019 e non piu'  dal  rendiconto  2018.  La
norma specifica, pero', che gli eventuali effetti negativi  derivanti
dalla cancellazione devono essere  tenuti  in  debita  considerazione
gia' nel corso della  gestione  2019,  vincolando,  a  tal  fine,  le
eventuali  risorse  disponibili   alla   data   della   comunicazione
dell'Agenzia, previsione, questa,  della  quale  deve  essere  tenuto
conto in sede di verifica degli equilibri. 
    Su tale cautela va richiamata la massima attenzione degli  organi
di revisione, non potendo, peraltro, sottacersi come il  mantenimento
in bilancio  di  crediti  cosi'  risalenti  (2000-2010)  di  per  se'
costituisca una irregolarita' atteso il chiaro disposto del principio
contabile applicato della  contabilita'  finanziaria  (punto  9.1)  a
mente del quale, trascorsi tre anni dalla scadenza di un  credito  di
dubbia  e  difficile  esazione  non  riscosso,  il  responsabile  del
servizio competente alla gestione dell'entrata valuta  l'opportunita'
di operare lo stralcio  di  tale  credito  dal  conto  del  bilancio,
riducendo di pari importo il fondo  crediti  di  dubbia  esigibilita'
accantonato  nel  risultato  di  amministrazione   e   assumendo   le
conseguenti misure ai fini della contabilita' economico patrimoniale. 
    Analogo monitoraggio si impone rispetto agli effetti  conseguenti
all'applicazione dell'art. 3 del decreto-legge n. 119/2018  circa  la
definizione  agevolata  dei  carichi  affidati  agli   agenti   della
riscossione (cd. «rottamazione ter» delle cartelle  esattoriali)  nel
periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 31  dicembre  2017.  La
nuova «rottamazione», il cui termine per aderirvi e' stato  prorogato
al 30 luglio 2019, segue quella prevista dal decreto-legge n. 193 del
2016 (in relazione ai carichi riferiti al periodo  2000-2016)  e  dal
decreto-legge n. 148 del 2017 (per i  carichi  affidati  fino  al  30
settembre 2017).  Cosi'  come  per  la  definizione  agevolata  delle
ingiunzioni  di  pagamento  prevista  dall'art.  15  del  decreto  n.
34/2019,  i  cui  termini  e  modalita'  sono  rimessi  all'autonomia
regolamentare degli enti da esercitarsi  entro  il  30  luglio  2019,
devono essere apprezzate e stimate le conseguenze sui  bilanci  delle
nuove disposizioni, in particolare,  degli  effetti  combinati  delle
stesse. Da un lato, infatti, vi e' la riduzione del  FCDE,  non  solo
nel  risultato,  ma  anche  nel  bilancio  e  nei   suoi   equilibri,
dall'altro, la minore consistenza dei residui attivi e, quindi, degli
effetti sul risultato di amministrazione, a cominciare da quello  che
risultera' a conclusione del corrente esercizio. 
3. La disciplina in tema di  tempestivita'  dei  pagamenti  da  parte
  delle Pubbliche amministrazioni. 
    La legge 30 dicembre 2018, n. 145  ha  introdotto  una  serie  di
misure di incentivo e penalita' nei  confronti  degli  enti  pubblici
allo scopo di assicurare il  rispetto  dei  tempi  di  pagamento  dei
debiti commerciali, problematica particolarmente  avvertita  per  gli
enti locali. 
    Dette norme si  pongono  nel  quadro  di  un  articolato  sistema
normativo venutosi a delineare nel tempo,  finalizzato  a  garantire,
nei rapporti tra pubblica amministrazione e  imprese,  il  tempestivo
adempimento delle obbligazioni pecuniarie, evitando la formazione  di
ingenti masse debitorie scadute e non onorate nonche' l'aggravio, per
i bilanci degli enti, di interessi e spese legali soprattutto  quando
ricorrono   i   presupposti   che   impongono   il   pagamento   dei,
particolarmente onerosi, interessi moratori. 
    In  siffatto  scenario  si  collocano  le   misure   recate   dal
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35  (convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 giugno 2013, n. 64) che ha consentito, in special  modo
agli  enti  territoriali,  di  far  ricorso  ad  un'anticipazione  di
liquidita' per il pagamento di debiti pregressi, liquidi ed esigibili
correlati all'acquisto di  beni  e  servizi,  rispetto  ai  quali  le
coperture originariamente previste nei bilanci  non  avevano  trovato
effettiva realizzazione. 
    Funzionale alle predicate esigenze di fluidita' dei pagamenti  e'
anche il meccanismo di monitoraggio dei pagamenti  delle  fatture  da
parte  delle  Pubbliche  Amministrazioni   tramite   la   Piattaforma
elettronica per i crediti commerciali (PCC) predisposta dal Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato, rafforzato con la successiva  legislazione  per
effetto dei particolari obblighi di comunicazione (art. 7-bis,  comma
4,  del  decreto-legge  n.  35/2013,  introdotto  dall'art.  27   del
decreto-legge n. 66/2014) assistiti da rilevanti sanzioni in caso  di
scorretta attuazione delle procedure di cui ai  commi  4  e  5,  art.
7-bis, decreto-legge n. 35/2013, facendo  valere  le  responsabilita'
dirigenziali e disciplinari. 
    In tempi piu' recenti altre misure hanno inciso sul  piano  della
responsabilizzazione  delle  Amministrazioni  (e,  per   quanto   qui
maggiormente rileva, degli enti locali) nell'accertamento  del  grado
di tempestivita' dei pagamenti. 
    In questo senso l'art. 33 del decreto legislativo 14 marzo  2013,
n. 33 ha fissato specifici obblighi di trasparenza in tema  di  tempi
di pagamento delle  pubblica  amministrazione,  imponendo  agli  enti
l'obbligo di  pubblicare,  con  cadenza  annuale  e  trimestrale,  un
indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli  acquisti
di  beni,  servizi/prestazioni  professionali  e  forniture,  nonche'
l'ammontare  complessivo  dei  debiti  e  il  numero  delle   imprese
creditrici. 
    Nella medesima prospettiva l'art. 41, comma 1, del  decreto-legge
n. 66/2014 ha introdotto l'obbligo di  allegare  alla  relazione  sul
rendiconto un prospetto - sottoscritto dal  rappresentante  legale  e
dal responsabile del  servizio  finanziario  -  attestante  l'importo
complessivo dei pagamenti per transazioni commerciali effettuati dopo
la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo n. 231/2002,
nonche' l'indicatore annuale di tempestivita' dei  pagamenti  di  cui
all'art. 33 del decreto legislativo n. 33/2013 sopra  richiamato:  in
caso di  superamento  degli  anzidetti  termini,  la  relazione  deve
indicare le misure organizzative adottate o previste  per  consentire
la tempestiva effettuazione dei pagamenti. 
    3.1. Le nuove regole introdotte dalla legge di  bilancio  per  il
2019. 
    Su tale assetto normativo interviene la legge di  bilancio  dello
Stato per il 2019 tramite un complesso sistema di  premi  e  sanzioni
per gli enti interessati, subordinati al  rispetto  delle  regole  in
tema di tempestivita' dei pagamenti e  alla  capacita'  dell'ente  di
abbattere la misura del proprio debito commerciale pregresso. 
    Rilevano, anzitutto, le previsioni di  cui  all'  art.  1,  commi
1015, 1016 e 1017, della legge n. 145/2018 in virtu' delle quali, nel
corso del 2019, e' consentito agli enti locali di variare il bilancio
di previsione 2019-2021  per  ridurre  il  Fondo  crediti  di  dubbia
esigibilita' stanziato per l'esercizio 2019 nella missione  «Fondi  e
Accantonamenti»  ad  un  valore  pari   all'80%   dell'accantonamento
quantificato nel pertinente allegato al bilancio. Occorre  pero'  che
vengano  osservate  specifiche   condizioni,   cioe':   dimostrazione
dell'indice annuale di tempestivita' dei pagamenti, riferito all'anno
2018,  rispettoso  dei  termini  previsti  dall'art.  4  del  decreto
legislativo n. 231/2002, fatture ricevute  e  scadute  nell'esercizio
2018 saldate per un importo complessivo superiore al 75%  del  totale
ricevuto, nonche'  consistenza  dello  stock  di  debito  commerciale
residuo, rilevato alla fine del 2018,  inferiore  di  almeno  il  10%
rispetto a quello del 2017,  nullo  o  costituito  esclusivamente  da
debiti oggetto di contenzioso o in contestazione. 
    Tale facolta' di abbattimento dell'accantonamento  al  FCDE,  con
conseguente  ampliamento  della  capacita'  di  spesa,  puo'   essere
esercitata anche dagli enti che, pur  non  soddisfacendo  i  suddetti
criteri,  rispettino  le  seguenti  condizioni:   che   l'indice   di
tempestivita'  dei  pagamenti,  calcolato  al  30   giugno   2019   e
debitamente pubblicato, rispetti i termini  di  cui  all'art.  4  del
decreto legislativo n. 231/2002 e le fatture  ricevute  nel  semestre
gennaio-giugno 2019 risultino pagate per un importo di almeno il  75%
del totale ricevuto e che lo stock di debito commerciale  residuo  al
30 giugno 2019 si sia ridotto del 5% rispetto a quello  calcolato  al
31 dicembre 2018, oppure  sia  nullo  o  costituito  solo  da  debiti
oggetto di contenzioso o contestazione. 
    Detti benefici non si applicano agli enti  che,  con  riferimento
agli esercizi 2017 e 2018, non  hanno  pubblicato  nel  proprio  sito
internet, entro i termini di  legge,  gli  indicatori  concernenti  i
tempi di pagamento ed  il  debito  commerciale  residuo  ex  art.  33
decreto legislativo n.  33/2013,  e  che,  con  riferimento  ai  mesi
precedenti all'avvio del sistema SIOPE+ di  cui  all'art.  14,  commi
8-bis e 8-ter, della legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  non  hanno
trasmesso alla Piattaforma elettronica  dei  crediti  commerciali  le
comunicazioni relative al pagamento delle fatture. 
    I commi 859 e seguenti della legge  n.  145/2018  introducono,  a
decorrere dal 2020, misure piu' severe a  garanzia  dell'effettivita'
dei  pagamenti  nel  rispetto  della  tempistica  fissata  a  livello
europeo, e cio' tramite norme qualificate come «principi fondamentali
di coordinamento della finanza pubblica» ai sensi degli articoli 117,
terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione. 
    Viene imposta la creazione di uno specifico Fondo di garanzia dei
debiti commerciali quale nuovo  accantonamento  atto  a  limitare  la
capacita' di spesa degli enti locali non in regola con  i  pagamenti,
con lo scopo di assicurare che  la  capacita'  di  spesa  non  ecceda
l'effettiva disponibilita' di cassa. 
    Difatti,  sempre  a  decorrere  dal  2020,  una  volta  elaborato
l'indicatore di tempestivita' dei  pagamenti  riferito  all'esercizio
precedente,gli enti locali, entro il 31 gennaio,  debbono  procedere,
con  delibera  di  giunta,  a  stanziare  nel  proprio  bilancio   un
accantonamento, tra  i  fondi  della  missione  20,  per  un  importo
determinato in misura percentuale  degli  stanziamenti  del  bilancio
corrente per la  spesa  di  acquisto  di  beni  e  servizi,  via  via
crescentein base alla maggiore consistenza dell'entita'  del  ritardo
rispetto al termine di pagamento  imposto  dalla  normativa  vigente;
tale obbligo riguarda anche gli enti che non dimostrino la  riduzione
dellostockdi debito. 
    Ai fini dell'operativita' delle nuove  regole  di  accantonamento
l'ente si considera non in  regola  con  i  pagamenti  se  il  debito
commerciale residuo, di cui all'art. 33 del  decreto  legislativo  n.
33/2013, rilevato alla fine  dell'esercizio  precedente  non  si  sia
ridotto almeno del  10%  rispetto  a  quello  del  secondo  esercizio
precedente, salvo che detto debito commerciale  residuo  scaduto  non
sia di ammontare non superiore al 5% del totale delle fatture scadute
ricevute nel medesimo esercizio (art. 38-bis «decreto  crescita»  che
ha modificato l'art.  1,  comma  859,  lettera  a),  della  legge  di
bilancio 2019). 
    Altra   situazione   contemplata   dalla   norma    che    impone
l'accantonamento e' rappresentata dal ritardo annuale dei  pagamenti,
calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente. 
    Per evitare di incorrere nel nuovo obbligo di  accantonamento  di
ulteriori risorse di parte corrente  a  fini  prudenziali,  gli  enti
territoriali debbono,  pertanto,  non  solo  rispettare  i  tempi  di
pagamento, ma anche ridurre lostockdi debito commerciale: in base  al
comma 859 il  rispetto  dei  tempi  di  pagamento  in  assenza  della
riduzione dell'ammontare complessivo  del  debito  residuo  comporta,
infatti, l'obbligo di accantonamento nella misura massima del 5%. 
    L'accantonamento al Fondo di  garanzia  debiti  commerciali  deve
essere adeguato nel corso dell'esercizio  finanziario  laddove  siano
intervenute variazioni di bilancio relative agli  stanziamenti  della
spesa per acquisto di beni e servizi; inoltre esso non  riguarda  gli
stanziamenti di spesa finanziati da entrate con specifico vincolo  di
destinazione. 
    Sul Fondo non e' possibile assumere impegni di spesa ne' disporre
pagamenti; esso, in sede di consuntivo confluisce nella quota  libera
dell'avanzo di amministrazione. 
    Secondo il comma 857,  per  gli  enti  che  non  hanno  richiesto
l'anticipazione  di  liquidita'  pur  avendo  debiti  scaduti  al  31
dicembre 2018 o che, pur  avendola  richiesta,  non  hanno  pagato  i
debiti entro 15 giorni dall'erogazione delle risorse, «nell'anno 2020
gli  obblighi  di  accantonamento  ai  commi  862,  864  e  865  sono
raddoppiati». 
    La norma prevede  meccanismi  sanzionatori  anche  a  fronte  del
mancato rispetto dei predetti obblighi di trasparenza. 
    E' da tenere infine presente che le medesime misure previste  per
gli enti non in regola con gli obblighi di tempestivita' di pagamento
e di riduzione del debito, dal 2020  si  applicano  anche  agli  enti
territoriali che «non hanno pubblicato  l'ammontare  complessivo  dei
debiti di cui all'art. 33 del decreto legislativo 14 marzo  2013,  n.
33, e  che  non  hanno  trasmesso  alla  piattaforma  elettronica  le
comunicazioni  di  cui  al  comma  867  e  le  informazioni  relative
all'avvenuto pagamento delle fatture» (cfr. comma 868). 
    3.2. Le verifiche  in  materia  di  tempestivita'  dei  pagamenti
rimesse all'organo di revisione dell'ente locale 
    Dal quadro normativo sopra tracciato  emerge  il  ruolo  centrale
degli  organi  di  revisione   degli   enti   locali   nel   presidio
sull'effettivo rispetto delle regole relative al pagamento dei debiti
commerciali  nel  quadro,  piu'  ampio,  delle  misure  funzionali  a
garantire la corretta gestione della cassa e  l'attendibilita'  delle
relative previsioni. 
    Compete, anzitutto, ai revisori verificare  l'avvenuta  adozione,
da parte dell'ente locale, di misure organizzative per  garantire  il
tempestivo  pagamento  delle  somme  dovute   per   somministrazioni,
forniture ed appalti, e cio' sia  sotto  il  profilo  della  corretta
gestione dei capitoli di spesa, che dell'allineamento  dei  pagamenti
con gli stanziamenti di cassa, fornendo appositi chiarimenti in  caso
di riscontro negativo. 
    Parimenti,  l'organo  di   revisione   economico-finanziaria   e'
chiamato a vigilare sul rispetto dell'obbligo previsto dall'art. 183,
comma 8 del  TUEL  secondo  cui,  al  fine  di  evitare  ritardi  nei
pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile  della
spesa il quale adotta provvedimenti che comportano impegni  di  spesa
ha l'obbligo  di  accertare  preventivamente  la  compatibilita'  del
programma dei conseguenti pagamenti con i  relativi  stanziamenti  di
cassa  e  con  i  vincoli  di  finanza  pubblica,   sotto   pena   di
responsabilita' disciplinare ed amministrativa. 
    L'organo di controllo di regolarita' amministrativa  e  contabile
verifica, altresi', che, in caso di superamento dei predetti termini,
siano state rappresentate dall'ente le misure organizzative  adottate
o previste per rientrare nei  termini  di  pagamento  previsti  dalla
legge, dandone atto nella propria relazione. 
    Ancora, l'organo di revisione e' tenuto ad  indicare,  tanto  nei
predetti questionari quanto nella propria relazione sul rendiconto di
gestione, se l'ente,  viste  anche  le  rilevanti  sanzioni  previste
dall'art. 7-bis, comma 8, del decreto-legge n.  35/2013,  abbia  dato
attuazione alle procedure di cui ai commi 4 e 5  della  stessa  norma
relative alla comunicazione dei dati riferiti a fatture (o  richieste
equivalenti di pagamento) alla «Piattaforma certificazione  crediti»,
esprimendosi sulle motivazioni  addotte  dall'ente  in  caso  di  non
corretta attuazione del disposto normativo. 
    Alla luce di quanto sopra, nel rinnovato quadro  normativo  sopra
delineato,  l'organo  di   revisione   e'   chiamato   a   verificare
l'attuazione, da parte dell'ente, delle misure sui pagamenti previste
dalla legge n. 145/2018, quali quelle relative alla  circostanza  che
l'ente  abbia  provveduto  correttamente  a  quantificare  il  debito
commerciale scaduto al 31 dicembre 2018, ai sensi e per  gli  effetti
del predetto comma 859, oggetto  di  pubblicazione  ex  art.  33  del
decreto legislativo n. 33/2013. 
    Le numerose funzioni intestate all'organo di revisione  dall'art.
239  TUEL  in  tema  di  vigilanza   sulla   regolarita'   contabile,
finanziaria ed economica dell'ente locale  rendono  giustificata  una
complessiva opera di  verifica  dell'adeguatezza  della  gestione  di
cassa a rendere effettiva l'osservanza dei predetti adempimenti. 
    In questo senso emerge l'esigenza di un'attenta  vigilanza  circa
la completa implementazione e l'aggiornamento, da parte degli  uffici
di ragioneria, della  «Piattaforma  certificazione  crediti»  per  la
rinnovata centralita' assunta, tra l'altro, nel calcolo  dei  ritardi
di pagamento e nel ricorso alle nuove anticipazioni di liquidita'. 
    S'impone poi, per gli enti che non  hanno  ancora  effettuato  il
passaggio al succitato sistema SIOPE+, un'attivita'  di  verifica  in
ordine alla trasmissione alla  Piattaforma  elettronica  dei  crediti
commerciali delle comunicazioni relative al pagamento  delle  fatture
dal momento che, per quelli  che  vi  abbiano  aderito,  i  dati  dei
pagamenti effettuati dalle amministrazioni pubbliche  tramite  SIOPE+
sono automaticamente acquisiti dal sistema PCC. 
    Un ruolo di vigilanza  da  parte  dell'organo  di  revisione  e',
infine, auspicabile anche  sul  piano  dei  riflessi,  sui  tempi  di
esecuzione   dei   pagamenti,   scaturenti   dall'adeguamento   delle
convenzioni di tesoreria ai principi recati dalla  direttiva  europea
PSD2, recepita, nel nostro ordinamento, con il decreto legislativo 15
dicembre 2017, n. 218 (14) . 
4. Struttura del questionario. 
    Il questionario, come di consueto, si compone  di  due  parti  di
cui:  una,  denominata  «quesiti»,  dedicata  alle  informazioni   di
carattere essenzialmente  testuale,  compilabile  mediante  fogli  di
lavoro,   ed   una   denominata    «quadri    contabili»,    dedicata
all'acquisizione di  dati  numerici,  sviluppata  per  consentire  la
successiva gestione ed elaborazione degli stessi da parte del sistema
informativo. 
    La prima parte risulta articolata in tre sezioni precedute da una
serie di domande  preliminari  finalizzate  a  realizzare  una  prima
ricognizione dei principali  adempimenti  di  carattere  contabile  e
finanziario, nonche' da una parte  dedicata  alle  «notizie  generali
dell'ente» atta  a  permettere  di  inquadrare  con  immediatezza  la
situazione dell'ente da esaminare. 
    Nelle risposte ai quesiti occorrera' fare riferimento al bilancio
approvato  dal  Consiglio  dell'ente  salvo  dove  e'   espressamente
richiesto il dato da variazione di bilancio o da assestamento. 
    La Sezione prima - dedicata agli «Equilibri e  saldo  di  finanza
pubblica nel bilancio di previsione  2019-2021»  -  contiene  domande
dirette a verificare che l'impostazione del  bilancio  di  previsione
sia tale da garantire il rispetto degli  equilibri,  quali  declinati
dall'art. 162 del TUEL, nonche' del saldo di  competenza  d'esercizio
non negativo ai sensi art. 1, comma 821, della legge n. 145/2018.  La
Sezione si completa con domande  correlate  a  profili  di  carattere
eminentemente    contabile,    con    particolari     approfondimenti
sull'alimentazione  e  sulla  corretta  rappresentazione  del   Fondo
pluriennale vincolato, sull'evoluzione del Fondo  crediti  di  dubbia
esigibilita', sull'avanzo di  amministrazione  e  sul  suo  utilizzo,
sulla costituzione di accantonamenti e fondi a titolo prudenziale. Ad
essa fanno riferimento i  quadri  contabili  inseriti  nelle  Sezioni
IV.1, IV,2 e IV.3, del questionario. 
    La Sezione seconda - dedicata all'«Indebitamento e  strumenti  di
finanza derivata» - e' intesa a ricostruire lo stock del debito e  ad
analizzarne la composizione, con particolare attenzione  al  rispetto
dei vincoli di indebitamento. Ad  essa  fanno  riferimento  i  quadri
contabili inseriti nella Sezione IV.4, del questionario. 
    Particolarmente semplificata la Sezione  terza  -  dedicata  alle
«Previsioni di cassa e patrimonio» a  cui  non  si  collegano  quadri
contabili nella seconda parte del questionario. 
    Anche per il periodo 2019-2021, il questionario si correda di una
appendice dedicata agli enti colpiti dai recenti  sismi,  di  cui  si
occupa il paragrafo 7 al quale si fa esplicito rinvio. 
    Cosi' ricostruiti gli aspetti salienti di ciascuna Sezione in cui
e'  articolato  il  questionario,  emerge  evidente  come  lo  stesso
rappresenti una base informativa essenziale i cui contenuti  potranno
essere implementati dalle Sezioni regionali di controllo in relazione
a specifiche esigenze conoscitive. 
5. Appendice. 
    In continuita' con la precedente impostazione (cfr. deliberazione
8/2018/SEZAUT/INPR), il quadro informativo offerto  dal  questionario
generale  e'  completato  da  una  appendice   dedicata   agli   enti
interessati dagli eventi sismici del 2016 e  2017  e  ricompresi  nel
c.d. cratere. 
    A tal  riguardo  deve,  peraltro,  segnalarsi  che  lo  stato  di
emergenza dichiarato dalla delibera del Consiglio dei ministri del 25
agosto  2016   e   la   gestione   straordinaria   finalizzata   alla
ricostruzione sono stati prorogati, rispettivamente, al  31  dicembre
2019 ed al 31 dicembre 2020 (art. 1, commi 988,  lettera  b),  e  990
della legge di bilancio 2019). 
    Per detti enti con decreto ministeriale Interno 28 marzo 2019  e'
stato,  inoltre,  previsto  uno  specifico  regime  in  relazione  al
bilancio  di  previsione  2019/2021  la  cui  approvazione  e'  stata
differita al 30 giugno 2019. 
    Nel complesso l'appendice riproduce, attualizzandoli  in  ragione
delle modifiche normative medio tempore intervenute, i  contenuti  di
quella annessa al questionario sul bilancio di previsione 2018/2020. 
    Nondimeno  sono  stati   inseriti   alcuni   quesiti   volti   ad
attenzionare i  meccanismi  di  reimputazione  delle  spese  -  tanto
correnti quanto di investimento  -  e  le  modalita'  di  regolazione
contabile delle stesse anche con  riferimento  al  Fondo  pluriennale
vincolato: cio' in vista delle verifiche circa il mantenimento di una
corretta finalizzazione delle risorse correlate. 
    Trova conferma il focus sulle spese di personale che continuano a
rivestire particolare interesse alla luce della  novella  recata  dal
decreto-legge n.  32/2019  che,  per  un  verso,  proroga  il  regime
derogatorio previsto  sino  al  31  dicembre  2018  dall'art.  50-bis
decreto-legge n. 189/2016 successive modificazioni ed integrazioni e,
per altro, introduce nuove facolta' assunzionali in favore degli enti
ricompresi nel cratere. 
    Si richiama, a tal riguardo, la previsione di cui all'art. 22 del
citato decreto che, in particolare, al comma 2 modifica l'art. 50-bis
del decreto-legge n. 189/2016,  consentendo  ai  comuni  di  assumere
anche con contratti a tempo parziale il personale da impiegare  negli
uffici per la ricostruzione (lettera a). 
    Analogamente le successive lettere b) e c) del  citato  art.  22,
novellano  i  commi  3-bis  e  3-quinquies   dell'art.   50-bis   del
decreto-legge n. 189/2016 integrando  la  precedente  disciplina  che
prevede la possibilita' per i comuni di  procedere  alla  stipula  di
contratti  di  lavoro  autonomo  di   collaborazione   coordinata   e
continuativa per lo svolgimento  di  determinate  attivita'  per  una
durata non superiore al 31  dicembre  2019,  senza  piu'  limiti  sul
rinnovo dei contratti (lett. b) e sul numero di quelli  da  stipulare
(lettera c). 
6. Modalita' operative. 
    Il questionario sul Bilancio di previsione 2019-2021 e'  un  file
in formato excel che sara' possibile scaricare dal sistema  Con.  Te.
Una volta compilato, il questionario potra' essere inviato alla Corte
dei  conti  tramite  le  specifiche  funzioni  disponibili  nell'area
«Questionario». 
    Per  procedere  alla  compilazione  della  relazione-questionario
occorre collegarsi al sito della Corte dei  conti,  area  Servizi  on
line, selezionare il link «Controllo e Referto»  e,  successivamente,
selezionare il sistema FITNET per poi accedere al sistema Con. Te. 
    Per  gli  utenti  sprovvisti  di  credenziali  di  accesso  sara'
necessario  eseguire  prima  la  registrazione  sul  Portale  «SOLE».
Quindi, dopo avere effettuato la  registrazione  per  il  profilo  di
pertinenza  e  ottenute,  via  e-mail,  user-id  e  password,   sara'
possibile accedere a Con. Te. 
    All'interno del sistema Con. Te. saranno fornite  le  indicazioni
necessarie per ottenere supporto ed assistenza tecnica  sull'utilizzo
dei sistemi. 
    Corre, infine, l'obbligo di evidenziare che, per esigenze  legate
allo sviluppo del software, la relazione-questionario disponibile  on
line potra' mostrare talune differenze di carattere meramente formale
rispetto alla versione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. 
    La Sezione delle autonomie comunichera' la data dalla quale sara'
resa disponibile agli utenti la versione on line. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 

(1) Art. 1, comma 707, commi da 709 a 713, comma 716 e commi da 719 a
    734, legge 28 dicembre 2015, n. 208 - legge di stabilita' 2016. 

(2) In misura non superiore agli stanziamenti previsti per  il  Fondo
    crediti dubbia esigibilita' ed i Fondi spese e rischi  futuri  di
    ciascun anno di programmazione, nonche' per le quote di  capitale
    di rimborso prestiti. 

(3) Art. 1, legge n. 164 del 2016 che ha introdotto  il  comma  1-bis
    all'art. 9 richiamato. 

(4) Legge 11 dicembre 2016, n. 232, art. 1, comma 466. 

(5) Accantonamenti per FCDE; quota accantonata per  anticipazioni  di
    liquidita'; accantonamenti per  contenzioso;  accantonamenti  per
    indennita'  di  fine   mandato;   accantonamenti   per   societa'
    partecipate;  accantonamenti  per  altri  fondi  spese  e  rischi
    futuri. 

(6) Vincoli derivanti da leggi  e  dai  principi  contabili;  vincoli
    derivanti da trasferimenti; vincoli derivanti  dalla  contrazione
    di mutui; vincoli formalmente attribuiti dall'ente. 

(7) Entrate in c/capitale senza vincoli di specifica destinazione non
    spese, utilizzabili con provvedimento di variazione  di  bilancio
    solo a seguito dell'approvazione del rendiconto. 

(8) La norma e' posta a regime e non piu' limitata  temporalmente  al
    periodo 2018 - 2020. 

(9) Come definita dall'allegato 7 al bilancio di previsione. 

(10) La legge di bilancio prevede i limiti entro i quali puo'  essere
     attivata l'anticipazione e cioe' entro i  tre  dodicesimi  delle
     entrate dei primi tre titoli accertate nell'anno  2017  per  gli
     enti locali. 

(11) Decreto legislativo n. 119/2018. 

(12) Decreto-legge n. 34/2019 convertito in legge n. 58/2019. 

(13) Decreto-legge n. 119 del 23 ottobre 2018,  recante  disposizioni
     urgenti  in  materia  fiscale  e  finanziaria,  convertito   con
     modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136. 

(14) I primi aspetti applicativi sono stati  chiariti  dal  Ministero
     dell'economia e delle finanze con la  circolare  n.  22  del  15
     giugno 2018.