(Allegato A-art. 7)
                               Art. 7. 
 
                    Designazione e presentazione 
 
    1. Alla indicazione geografica  tipica  «Isola  dei  Nuraghi»  e'
vietata l'aggiunta di  qualsiasi  qualificazione  diversa  da  quelle
previste nel presente disciplinare di produzione,  ivi  compresi  gli
aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari. 
    E'  tuttavia  consentito  l'uso  di  indicazioni   che   facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali  e  marchi  privati  purche'  non
abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre  in  inganno
il consumatore. 
    2. L'indicazione  geografica  tipica  «Isola  dei  Nuraghi»  puo'
essere usata come ricaduta per i  vini  a  denominazione  di  origine
protetta ottenuti da uve prodotte da vigneti iscritti negli  schedari
viticoli  e  coltivati  nell'ambito  del  territorio  delimitato  nel
precedente art. 3, a condizione che i vini per  i  quali  si  intende
utilizzare  l'indicazione  geografica  tipica  «Isola  dei   Nuraghi»
abbiano i requisiti previsti dal presente disciplinare. 
    3. Nella designazione e presentazione  dei  vini  ad  indicazione
geografica tipica «Isola dei Nuraghi»  bianchi,  rossi  e  rosati  e'
consentito utilizzare il riferimento al nome di due,  tre  o  quattro
vitigni  idonei  alla  coltivazione  nella   Regione   Sardegna,   ad
esclusione dei vitigni Cannonau, Giro', Nasco, Nuragus,  Semidano,  a
condizione che: 
      il vino derivi esclusivamente da uve prodotte  dai  vitigni  ai
quali si vuole fare riferimento; 
      il quantitativo di uva prodotta per il vitigno  presente  nella
misura minore deve essere comunque superiore al 15% del totale; 
      l'indicazione dei vitigni deve avvenire in  ordine  decrescente
rispetto all'effettivo apporto delle uve da  essi  ottenute  figurare
con  caratteri  aventi  le  stesse  dimensioni,  evidenza,  colore  e
intensita' colorimetrica.