Art. 7. Designazione e presentazione 1. Alla indicazione geografica tipica «Isola dei Nuraghi» e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore. 2. L'indicazione geografica tipica «Isola dei Nuraghi» puo' essere usata come ricaduta per i vini a denominazione di origine protetta ottenuti da uve prodotte da vigneti iscritti negli schedari viticoli e coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare l'indicazione geografica tipica «Isola dei Nuraghi» abbiano i requisiti previsti dal presente disciplinare. 3. Nella designazione e presentazione dei vini ad indicazione geografica tipica «Isola dei Nuraghi» bianchi, rossi e rosati e' consentito utilizzare il riferimento al nome di due, tre o quattro vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Sardegna, ad esclusione dei vitigni Cannonau, Giro', Nasco, Nuragus, Semidano, a condizione che: il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai vitigni ai quali si vuole fare riferimento; il quantitativo di uva prodotta per il vitigno presente nella misura minore deve essere comunque superiore al 15% del totale; l'indicazione dei vitigni deve avvenire in ordine decrescente rispetto all'effettivo apporto delle uve da essi ottenute figurare con caratteri aventi le stesse dimensioni, evidenza, colore e intensita' colorimetrica.