Art. 10. Organismo indipendente di valutazione e di alta consulenza agli organi del CNEL 1. Per il monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrita' dei controlli interni, e' istituito con determinazione del presidente del CNEL l'Organismo indipendente di valutazione e di alta consulenza agli organi del CNEL. L'Organismo e' formato da un presidente e da due componenti, nominati con determinazione del presidente, su parere conforme dell'Ufficio di Presidenza, sentito il segretario generale, in possesso dei requisiti di legge con un mandato di durata non eccedente la scadenza della consiliatura in carica. Al fine di evitare soluzioni di continuita' nell'attivita' sindacatoria della gestione amministrativa, il Collegio in scadenza resta in carica fino all'insediamento del successivo. 2. L'Organismo indipendente di valutazione e di alta consulenza agli organi del CNEL svolge, oltre alle funzioni proprie sulle valutazioni di sua competenza, le seguenti ulteriori funzioni consultive: a) esprime pareri a richiesta del presidente del CNEL o del segretario generale, in materia di innovazione o ottimizzazione delle procedure amministrative e di attuazione concreta delle prerogative di autonomia dell'organo; b) supporta le decisioni dei vertici dell'organo sotto il profilo organizzativo e degli iter procedurali; c) esprime parere su ogni altra questione ad esso sottoposta dal presidente o dal segretario generale, circa adempimenti puntuali degli organi amministrativi del CNEL, ferme restando le attribuzioni consultive della Giunta per il regolamento di cui all'art. 7 del presente regolamento. 3. Il compenso da corrispondere al presidente ed ai componenti dell'Organismo e' stabilito nell'atto di costituzione del Collegio.