Art. 10. 
                Organismo indipendente di valutazione 
              e di alta consulenza agli organi del CNEL 
 
    1. Per il monitoraggio del funzionamento complessivo del  sistema
della valutazione,  della  trasparenza  e  integrita'  dei  controlli
interni, e' istituito con  determinazione  del  presidente  del  CNEL
l'Organismo indipendente di valutazione e  di  alta  consulenza  agli
organi del CNEL. L'Organismo e' formato da un  presidente  e  da  due
componenti, nominati con determinazione  del  presidente,  su  parere
conforme dell'Ufficio di Presidenza, sentito il segretario  generale,
in possesso dei requisiti di legge  con  un  mandato  di  durata  non
eccedente la scadenza  della  consiliatura  in  carica.  Al  fine  di
evitare soluzioni di continuita'  nell'attivita'  sindacatoria  della
gestione amministrativa, il Collegio in scadenza resta in carica fino
all'insediamento del successivo. 
    2. L'Organismo indipendente di valutazione e di  alta  consulenza
agli organi del  CNEL  svolge,  oltre  alle  funzioni  proprie  sulle
valutazioni  di  sua  competenza,  le  seguenti  ulteriori   funzioni
consultive: 
      a) esprime pareri a richiesta del presidente  del  CNEL  o  del
segretario generale, in materia di innovazione o ottimizzazione delle
procedure amministrative e di attuazione concreta  delle  prerogative
di autonomia dell'organo; 
      b) supporta le  decisioni  dei  vertici  dell'organo  sotto  il
profilo organizzativo e degli iter procedurali; 
      c) esprime parere su ogni altra questione  ad  esso  sottoposta
dal presidente o dal segretario generale, circa adempimenti  puntuali
degli organi amministrativi del CNEL, ferme restando le  attribuzioni
consultive della Giunta per il regolamento  di  cui  all'art.  7  del
presente regolamento. 
    3. Il compenso da corrispondere al presidente  ed  ai  componenti
dell'Organismo e' stabilito nell'atto di costituzione del Collegio.