Art. 13. 
                               Pareri 
 
    1. Il presidente, su conforme parere del Consiglio di Presidenza,
assegna  ad  una  commissione,  ad  altro  organismo  o  direttamente
all'assemblea l'istruttoria dei pareri da  rendersi  ai  sensi  della
legge n. 936 del  1986.  Si  applicano,  in  quanto  compatibili,  le
procedure di cui all'art. 14, comma 3, nonche' quelle previste  dagli
articoli 18 e 19. 
    2. Qualora sia fissato un termine dall'organo  che  ha  fatto  la
richiesta, il presidente del CNEL puo' chiedere, se  necessario,  che
venga concessa una proroga entro la quale assicura che sia emesso  il
parere.