Art. 13. Pareri 1. Il presidente, su conforme parere del Consiglio di Presidenza, assegna ad una commissione, ad altro organismo o direttamente all'assemblea l'istruttoria dei pareri da rendersi ai sensi della legge n. 936 del 1986. Si applicano, in quanto compatibili, le procedure di cui all'art. 14, comma 3, nonche' quelle previste dagli articoli 18 e 19. 2. Qualora sia fissato un termine dall'organo che ha fatto la richiesta, il presidente del CNEL puo' chiedere, se necessario, che venga concessa una proroga entro la quale assicura che sia emesso il parere.