Art. 16. Comitato economico e sociale europeo, regioni ed enti locali 1. Nell'ambito del programma di attivita', l'assemblea del CNEL dedica apposite sessioni all'esame dei pareri resi dal Comitato economico e sociale europeo e, su proposta del presidente e sentito il Consiglio di Presidenza, valuta la presa in considerazione di eventuali osservazioni e proposte correlate. Ciascuno degli atti di cui agli articoli 10, 10-bis, 11 e 12 della legge 30 dicembre del 1986, n. 936, da' conto, nel preambolo, dell'esame dei pertinenti atti consultivi del Comitato economico sociale europeo. E' sempre consentita la partecipazione dei membri del Comitato economico e sociale europeo alle assemblee del CNEL, a cui vengono inviati tutti gli atti deliberati dal Consiglio. 2. Nell'ambito del medesimo programma di attivita', l'assemblea del CNEL dedica apposite sessioni all'esame dei principali atti di programmazione economica e finanziaria delle regioni, promuovendo altresi' accordi di collaborazione con le singole regioni, la Conferenza Stato- regioni, la Conferenza delle regioni e delle province autonome e le altre conferenze su tematiche specifiche in campo economico e sociale. Il CNEL sviluppa altresi' le tematiche relative alle politiche territoriali degli enti locali, invitando ai propri lavori anche i rappresentanti di UPI, ANCI ed UNCEM.