Art. 16. 
                Comitato economico e sociale europeo, 
                       regioni ed enti locali 
 
    1. Nell'ambito del programma di attivita', l'assemblea  del  CNEL
dedica apposite sessioni  all'esame  dei  pareri  resi  dal  Comitato
economico e sociale europeo e, su proposta del presidente  e  sentito
il Consiglio di Presidenza, valuta  la  presa  in  considerazione  di
eventuali osservazioni e proposte correlate. Ciascuno degli  atti  di
cui agli articoli 10, 10-bis, 11 e 12 della  legge  30  dicembre  del
1986, n. 936, da' conto, nel  preambolo,  dell'esame  dei  pertinenti
atti consultivi del Comitato economico  sociale  europeo.  E'  sempre
consentita la partecipazione dei  membri  del  Comitato  economico  e
sociale europeo alle assemblee del CNEL, a cui vengono inviati  tutti
gli atti deliberati dal Consiglio. 
    2. Nell'ambito del medesimo programma di  attivita',  l'assemblea
del CNEL dedica apposite sessioni all'esame dei  principali  atti  di
programmazione economica e  finanziaria  delle  regioni,  promuovendo
altresi'  accordi  di  collaborazione  con  le  singole  regioni,  la
Conferenza Stato-  regioni,  la  Conferenza  delle  regioni  e  delle
province autonome e le altre conferenze su  tematiche  specifiche  in
campo economico e sociale. Il CNEL  sviluppa  altresi'  le  tematiche
relative alle politiche territoriali degli enti locali, invitando  ai
propri lavori anche i rappresentanti di UPI, ANCI ed UNCEM.