Art. 6. 
                       Consiglio di Presidenza 
 
    1. Il Consiglio di Presidenza e' presieduto  dal  presidente  del
CNEL ed e' composto  dai  vice  presidenti  e  da  otto  consiglieri,
indicati, secondo criteri  di  rappresentativita',  dalle  componenti
come individuate dall'art. 2, comma 1, della legge  30  dicembre  del
1986, n. 936 e successive modifiche e  integrazioni.  Partecipa,  con
funzioni di segretario, il consigliere segretario dell'assemblea. 
    2.  Il  Consiglio  di  Presidenza  e'  eletto  dall'assemblea,  a
scrutinio  segreto,  con  il  voto  favorevole  di  tre  quarti   dei
componenti presenti, sulla base di una lista sottoscritta  da  almeno
il 51 per cento  dei  componenti  aventi  diritto.  L'assemblea  puo'
delegare, a  maggioranza  assoluta  dei  componenti,  la  nomina  del
Consiglio di Presidenza all'Ufficio di Presidenza,  che  vi  provvede
nella sua prima riunione utile. 
    3.  Il  Consiglio  di  Presidenza  ha   compiti   di   indirizzo,
programmazione e coordinamento delle attivita'  delle  commissioni  e
degli  altri  organismi  costituiti  per  l'attuazione  dei   compiti
attribuiti al CNEL dalla  legge  30  dicembre  del  1986,  n.  936  e
successive modificazioni e integrazioni, da  leggi  specifiche  e  da
accordi con altre istituzioni. Propone il programma  delle  attivita'
del Consiglio e attua il monitoraggio della sua esecuzione. 
    4. In caso di vacanza di  uno  o  piu'  posti  nel  Consiglio  di
Presidenza per le nomine suppletive si applica la procedura  prevista
al comma 2. 
    5. Il segretario generale informa periodicamente o  su  richiesta
il Consiglio di Presidenza sull'attivita' degli uffici in  attuazione
del programma secondo i principi della leale collaborazione.