Art. 6. Consiglio di Presidenza 1. Il Consiglio di Presidenza e' presieduto dal presidente del CNEL ed e' composto dai vice presidenti e da otto consiglieri, indicati, secondo criteri di rappresentativita', dalle componenti come individuate dall'art. 2, comma 1, della legge 30 dicembre del 1986, n. 936 e successive modifiche e integrazioni. Partecipa, con funzioni di segretario, il consigliere segretario dell'assemblea. 2. Il Consiglio di Presidenza e' eletto dall'assemblea, a scrutinio segreto, con il voto favorevole di tre quarti dei componenti presenti, sulla base di una lista sottoscritta da almeno il 51 per cento dei componenti aventi diritto. L'assemblea puo' delegare, a maggioranza assoluta dei componenti, la nomina del Consiglio di Presidenza all'Ufficio di Presidenza, che vi provvede nella sua prima riunione utile. 3. Il Consiglio di Presidenza ha compiti di indirizzo, programmazione e coordinamento delle attivita' delle commissioni e degli altri organismi costituiti per l'attuazione dei compiti attribuiti al CNEL dalla legge 30 dicembre del 1986, n. 936 e successive modificazioni e integrazioni, da leggi specifiche e da accordi con altre istituzioni. Propone il programma delle attivita' del Consiglio e attua il monitoraggio della sua esecuzione. 4. In caso di vacanza di uno o piu' posti nel Consiglio di Presidenza per le nomine suppletive si applica la procedura prevista al comma 2. 5. Il segretario generale informa periodicamente o su richiesta il Consiglio di Presidenza sull'attivita' degli uffici in attuazione del programma secondo i principi della leale collaborazione.