Art. 10 
 
            Misure urgenti per il presidio del territorio 
              in occasione dell'Universiade Napoli 2019 
 
  1. Al fine di corrispondere alle  esigenze  di  sicurezza  connesse
allo svolgimento dell'Universiade  Napoli  2019,  il  contingente  di
personale delle Forze armate di cui all'articolo 1, comma 688,  della
legge 27 dicembre 2017, n. 205, limitatamente ai servizi di vigilanza
a siti e obiettivi sensibili,  e'  incrementato,  a  partire  dal  20
giugno 2019 e fino al 14 luglio 2019, di  ulteriori  500  unita'.  Si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e  3,
del  decreto-legge  23  maggio   2008,   n.   92,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 luglio  2008,  n.  125.  L'impiego  del
predetto contingente e' consentito nei limiti della spesa autorizzata
ai sensi del comma 2. 
  2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 e' autorizzata la  spesa  di
1.214.141 euro per l'anno 2019 per il personale di cui  al  comma  74
dell'articolo 24 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009,  n.  102.  Ai  relativi
oneri si provvede  mediante  corrispondente  utilizzo  delle  risorse
iscritte  sul  Fondo  per  il  federalismo  amministrativo  di  parte
corrente di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, (( nell'ambito dello
stato di previsione )) del Ministero dell'interno. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 688, della
          legge 27 dicembre 2017,  n.  205  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018   e   bilancio
          pluriennale per il triennio  2018-2020),  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2017, n. 302: 
              «688. Al fine di assicurare, anche  in  relazione  alle
          straordinarie esigenze di  prevenzione  e  contrasto  della
          criminalita'  e  del  terrorismo,  la  prosecuzione   degli
          interventi di cui all'articolo  24,  commi  74  e  75,  del
          decreto-legge  1°  luglio  2009,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.  102,  nonche'
          di  quelli  previsti  dall'articolo   3,   comma   2,   del
          decreto-legge 10 dicembre 2013,  n.  136,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  6  febbraio  2014,  n.  6,  e'
          prorogato  fino  al  31  dicembre  2019,  limitatamente  ai
          servizi  di  vigilanza  di  siti  e  obiettivi   sensibili,
          l'impiego  di  un  contingente  pari  a  7.050  unita'   di
          personale delle Forze armate. Si applicano le  disposizioni
          di  cui  all'articolo  7-bis,  commi  1,   2   e   3,   del
          decreto-legge  23  maggio  2008,  n.  92,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24  luglio  2008,  n.  125.  Per
          l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa  di
          euro 123.000.000 per ciascuno degli anni 2018 e  2019,  con
          specifica destinazione di euro 120.536.797 per il personale
          di cui al comma 74 e di euro 2.463.203 per il personale  di
          cui al comma  75  dell'articolo  24  del  decreto-legge  1°
          luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 3 agosto 2009, n. 102». 
              - Si riporta il testo dei commi 1, 2 e 3  dell'articolo
          7-bis del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92,  convertito,
          con modificazioni, dalla  legge  24  luglio  2008,  n.  125
          (Misure  urgenti  in  materia   di   sicurezza   pubblica),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 maggio 2008, n. 122: 
              «Art. 7-bis (Concorso delle Forze armate nel  controllo
          del  territorio).  -  1.  Per  specifiche  ed   eccezionali
          esigenze di prevenzione  della  criminalita',  ove  risulti
          opportuno un accresciuto  controllo  del  territorio,  puo'
          essere autorizzato un piano di impiego di un contingente di
          personale  militare   appartenente   alle   Forze   armate,
          preferibilmente carabinieri impiegati in compiti militari o
          comunque    volontari    delle    stesse    Forze    armate
          specificatamente addestrati  per  i  compiti  da  svolgere.
          Detto personale e' posto a disposizione dei prefetti  delle
          province comprendenti aree metropolitane  e  comunque  aree
          densamente popolate, ai sensi dell'articolo 13 della  legge
          1° aprile 1981, n. 121, per servizi di vigilanza a  siti  e
          obiettivi sensibili, nonche' di perlustrazione e  pattuglia
          in concorso e congiuntamente  alle  Forze  di  polizia.  Il
          piano puo' essere autorizzato per un periodo di  sei  mesi,
          rinnovabile per una volta, per un contingente non superiore
          a 3.000 unita'. 
              (Omissis). 
              2. Il piano di impiego del personale delle Forze armate
          di cui ai commi 1 e  1-bis  e'  adottato  con  decreto  del
          Ministro dell'interno, di concerto con  il  Ministro  della
          difesa, sentito il Comitato nazionale dell'ordine  e  della
          sicurezza pubblica integrato dal  Capo  di  stato  maggiore
          della  difesa  e  previa  informazione  al  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri. Il Ministro dell'interno  riferisce
          in proposito alle competenti Commissioni parlamentari. 
              3. Nell'esecuzione dei servizi di cui al  comma  1,  il
          personale delle Forze armate non appartenente all'Arma  dei
          carabinieri agisce con le funzioni di  agente  di  pubblica
          sicurezza e puo'  procedere  alla  identificazione  e  alla
          immediata perquisizione sul posto di  persone  e  mezzi  di
          trasporto a norma dell'articolo 4  della  legge  22  maggio
          1975, n.  152,  anche  al  fine  di  prevenire  o  impedire
          comportamenti che possono mettere in pericolo l'incolumita'
          di  persone  o  la  sicurezza  dei  luoghi  vigilati,   con
          esclusione delle funzioni di polizia giudiziaria.  Ai  fini
          di identificazione, per completare gli accertamenti  e  per
          procedere a tutti  gli  atti  di  polizia  giudiziaria,  il
          personale delle Forze armate accompagna le persone indicate
          presso i piu' vicini uffici  o  comandi  della  Polizia  di
          Stato o dell'Arma  dei  carabinieri.  Nei  confronti  delle
          persone   accompagnate   si   applicano   le   disposizioni
          dell'articolo 349 del codice di procedura penale. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo del comma 74 dell'articolo 24 del
          citato decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78: 
              «Art. 24 (Disposizioni  in  materia  di  Forze  armate,
          Forze di polizia, proroga di missioni di pace e segreto  di
          Stato). - (Omissis). 
              74. Al fine di assicurare la prosecuzione del  concorso
          delle  Forze  armate  nel  controllo  del   territorio,   a
          decorrere dal 4 agosto 2009 il  piano  di  impiego  di  cui
          all'articolo  7-bis,   comma   1,   ultimo   periodo,   del
          decreto-legge  23  maggio  2008,  n.  92,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 luglio  2008,  n.  125,  puo'
          essere  prorogato  per  due  ulteriori  semestri   per   un
          contingente di militari incrementato  con  ulteriori  1.250
          unita', destinate a servizi di perlustrazione  e  pattuglia
          nonche' di vigilanza  di  siti  e  obiettivi  sensibili  in
          concorso  e  congiuntamente  alle  Forze  di  polizia.   Il
          personale  e'  posto  a  disposizione  dei  prefetti  delle
          province per l'impiego nei comuni ove si rende maggiormente
          necessario. Ai fini dell'impiego del personale delle  Forze
          armate nei servizi di cui al presente comma,  si  applicano
          le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2  e  3
          del decreto-legge n. 92 del 2008. A tal fine e' autorizzata
          la spesa di 27,7 milioni di euro per l'anno 2009 e di  39,5
          milioni di euro per l'anno 2010. 
              (Omissis).». 
              - Per l'argomento della legge 15 marzo 1997, n. 59,  si
          vedano le note all'articolo 2.