(( Art. 4 bis 
 
Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n.  244,
  e piano straordinario per l'adeguamento alla normativa  antincendio
  degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico 
 
  1. Al fine di garantire la sicurezza nelle scuole, con decreto  del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca,  previa
intesa in sede di Conferenza unificata  di  cui  all'articolo  8  del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  e'  definito  un  piano
straordinario per  l'adeguamento  alla  normativa  antincendio  degli
edifici pubblici adibiti ad uso scolastico. All'attuazione del  piano
straordinario di cui al primo periodo si provvede, nei limiti  di  25
milioni di euro per l'anno 2019, di 25 milioni  di  euro  per  l'anno
2020 e di 48 milioni di euro per l'anno 2021, mediante utilizzo delle
risorse assegnate al Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca  con  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri attuativo dell'articolo 1, commi 95 e  98,  della  legge  30
dicembre 2018, n. 145. 
  2. Nelle more dell'attuazione del piano straordinario di interventi
di cui al comma 1, all'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016,
n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio  2017,
n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 2, le parole: «al 31  dicembre  2018»  sono  sostituite
dalle seguenti: «al 31 dicembre 2021»; 
  b) al comma 2-bis, le parole: «al 31 dicembre 2018» sono sostituite
dalle seguenti: «al 31 dicembre 2019». 
  3. Con decreto  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  sono
definite idonee misure gestionali  di  mitigazione  del  rischio,  da
osservare sino al completamento dei lavori  di  adeguamento.  Con  lo
stesso decreto, fermo restando il termine del 31 dicembre 2021,  sono
altresi' definite scadenze differenziate  per  il  completamento  dei
lavori di adeguamento a fasi successive.» )). 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 4, commi 2 e 2-bis, del
          decreto-legge 30 dicembre 2016, n.  244,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  30  dicembre
          2016, n. 304, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
          febbraio 2017, n. 19, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale
          della Repubblica italiana 8 febbraio  2017,  n.  49,  S.O.,
          come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 4 (Proroga di termini in materia di istruzione,
          universita' e ricerca). - (Omissis). 
                2.  Il  termine   di   adeguamento   alla   normativa
          antincendio per gli edifici scolastici ed i locali  adibiti
          a scuola, per i quali, alla data di entrata in  vigore  del
          presente decreto, non si sia ancora provveduto al  predetto
          adeguamento e' stabilito al 31 dicembre 2021. 
                2-bis. Il termine per  l'adeguamento  alla  normativa
          antincendio per gli edifici ed i locali  adibiti  ad  asilo
          nido, per i quali, alla data di  entrata  in  vigore  della
          legge di conversione  del  presente  decreto,  non  si  sia
          ancora  provveduto  all'adeguamento  antincendio   indicato
          dall'articolo  6,  comma  1,  letteraa),  del  decreto  del
          Ministro dell'interno  16  luglio  2014,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2014, e' stabilito,
          in  relazione  agli  adempimenti  richiesti  dalla   citata
          letteraa), al 31 dicembre 2019.  Restano  fermi  i  termini
          indicati per gli adempimenti di cui alle  lettereb)ec)dello
          stesso articolo 6, comma 1.».  
                Il decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
          italiana 30 agosto 1997, n. 202. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 95  e  98,
          della legge 30 dicembre  2018,  n.  145,  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  1  dicembre
          2018, n. 302, S.O. 
                «95.  Nello  stato  di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze  e'  istituito  un  fondo  da
          ripartire con una dotazione di  740  milioni  di  euro  per
          l'anno 2019, di 1.260 milioni di euro per l'anno  2020,  di
          1.600 milioni di euro per l'anno 2021, di 3.250 milioni  di
          euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 3.300  milioni
          di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 e di 3.400
          milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2033.» 
                 «98. Il fondo di cui al comma 95  e'  ripartito  con
          uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, su proposta del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, di concerto con i Ministri interessati, sulla base
          di programmi settoriali  presentati  dalle  amministrazioni
          centrali dello  Stato  per  le  materie  di  competenza.  I
          decreti di cui al periodo precedente individuano i  criteri
          e le modalita' per l'eventuale revoca  degli  stanziamenti,
          anche pluriennali, non utilizzati entro diciotto mesi dalla
          loro  assegnazione   e   la   loro   diversa   destinazione
          nell'ambito delle finalita' previste dai commi da 95 a 106.
          In tal caso  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
          provvede, con propri decreti, alle necessarie variazioni di
          bilancio, anche in conto residui. Nel  caso  in  cui  siano
          individuati  interventi   rientranti   nelle   materie   di
          competenza  regionale  o   delle   province   autonome,   e
          limitatamente agli stessi, sono adottati  appositi  decreti
          previa intesa con gli enti territoriali interessati  ovvero
          in sede di Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano.  Gli  schemi  dei  decreti  sono  trasmessi   alle
          Commissioni parlamentari competenti per materia,  le  quali
          esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla  data
          dell'assegnazione; decorso tale termine, i decreti  possono
          essere adottati anche in mancanza del  predetto  parere.  I
          medesimi decreti indicano, ove necessario, le modalita'  di
          utilizzo  dei  contributi,  sulla  base   di   criteri   di
          economicita'  e  di   contenimento   della   spesa,   anche
          attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento
          a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per
          gli investimenti, con la Banca di  sviluppo  del  Consiglio
          d'Europa, con la Cassa depositi e  prestiti  Spa  e  con  i
          soggetti autorizzati all'esercizio dell'attivita'  bancaria
          ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria  e
          creditizia, di cui aldecreto legislativo 1°settembre  1993,
          n. 385, compatibilmente con gli  obiettivi  programmati  di
          finanza pubblica. I decreti del  Presidente  del  Consiglio
          dei ministri di riparto del fondo di cui al  primo  periodo
          sono adottati entro il 31 gennaio 2019.».