Art. 5. 1) Per i vini «Valpolicella» le operazioni di vinificazione delle uve e di invecchiamento dei relativi vini devono aver luogo nell'ambito della zona di produzione delle uve di cui all'art. 3, comma 1. Tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, e' consentito che tali operazioni siano effettuate nell'ambito del territorio della Provincia di Verona. 2) Per i vini «Valpolicella» Classico e «Valpolicella» Valpantena le operazioni di vinificazione delle uve e di invecchiamento dei relativi vini devono aver luogo nell'ambito delle rispettive zone di produzione delle uve di cui all'art. 3, commi 2 e 3. Tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, le operazioni di vinificazione delle uve possono essere effettuate in stabilimenti situati all'interno della zona di produzione del vino «Valpolicella» di cui all'art. 3, comma 1, limitatamente ai prodotti provenienti dalle uve raccolte nei vigneti iscritti allo schedario viticolo di pertinenza di ciascuna ditta singola o associata titolare dello stabilimento. Inoltre le sole operazioni di invecchiamento di tali vini possono aver luogo nell'ambito del territorio della Provincia di Verona. 3) Conformemente alla pertinente normativa dell'Unione europea, l'imbottigliamento deve aver luogo nell'ambito delle zone di vinificazione e invecchiamento previste per le rispettive tipologie di vino ai commi 1 e 2, al fine di salvaguardare la qualita' e la reputazione della denominazione e garantire l'origine del prodotto e l'efficacia dei controlli. Inoltre, a salvaguardia dei diritti precostituiti dei soggetti che tradizionalmente hanno effettuato l'imbottigliamento al di fuori della predetta area di imbottigliamento delimitata, sono previste autorizzazioni individuali in conformita' alla normativa dell'Unione europea e nazionale. 4) La resa massima delle uve in vino finito per la tipologia «Valpolicella», con le varie menzioni e specificazioni, non deve essere superiore al 70%. Qualora superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata e puo' essere preso in carico come vino a indicazione geografica tipica. Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto. 5) I vini «Valpolicella» designabili con la menzione «superiore», prima dell'immissione al consumo, devono essere sottoposti ad un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno un anno a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo all'anno di produzione delle uve.