(Allegato A-art. 5)
                               Art. 5. 
 
    1) Per i vini «Valpolicella» le operazioni di vinificazione delle
uve  e  di  invecchiamento  dei  relativi  vini  devono  aver   luogo
nell'ambito della zona di produzione delle uve  di  cui  all'art.  3,
comma 1. 
    Tenuto conto delle  situazioni  tradizionali  di  produzione,  e'
consentito che  tali  operazioni  siano  effettuate  nell'ambito  del
territorio della Provincia di Verona. 
    2) Per i vini «Valpolicella» Classico e «Valpolicella» Valpantena
le operazioni di vinificazione delle  uve  e  di  invecchiamento  dei
relativi vini devono aver luogo nell'ambito delle rispettive zone  di
produzione delle uve di cui all'art. 3, commi 2 e 3. 
    Tenuto conto delle  situazioni  tradizionali  di  produzione,  le
operazioni di vinificazione delle uve possono  essere  effettuate  in
stabilimenti situati all'interno della zona di  produzione  del  vino
«Valpolicella» di cui all'art. 3, comma 1, limitatamente ai  prodotti
provenienti dalle uve raccolte nei vigneti  iscritti  allo  schedario
viticolo di pertinenza di ciascuna ditta singola o associata titolare
dello stabilimento. 
    Inoltre le sole operazioni di invecchiamento di tali vini possono
aver luogo nell'ambito del territorio della Provincia di Verona. 
    3) Conformemente alla pertinente normativa  dell'Unione  europea,
l'imbottigliamento  deve  aver  luogo  nell'ambito  delle   zone   di
vinificazione e invecchiamento previste per le  rispettive  tipologie
di vino ai commi 1 e 2, al fine di salvaguardare  la  qualita'  e  la
reputazione della denominazione e garantire l'origine del prodotto  e
l'efficacia  dei  controlli.  Inoltre,  a  salvaguardia  dei  diritti
precostituiti dei  soggetti  che  tradizionalmente  hanno  effettuato
l'imbottigliamento   al   di   fuori   della   predetta    area    di
imbottigliamento delimitata, sono previste autorizzazioni individuali
in conformita' alla normativa dell'Unione europea e nazionale. 
    4) La resa massima delle uve in  vino  finito  per  la  tipologia
«Valpolicella», con le varie  menzioni  e  specificazioni,  non  deve
essere superiore al 70%. 
    Qualora superi detto limite, ma non il 75%,  l'eccedenza  non  ha
diritto alla denominazione di origine controllata e puo' essere preso
in carico come vino a indicazione geografica tipica. 
    Oltre il 75% decade il  diritto  alla  denominazione  di  origine
controllata per tutto il prodotto. 
    5) I vini «Valpolicella» designabili con la menzione «superiore»,
prima dell'immissione al consumo,  devono  essere  sottoposti  ad  un
periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno un  anno  a  partire
dal 1° gennaio dell'anno successivo all'anno di produzione delle uve.