(Allegato A-art. 7)
                               Art. 7. 
 
    1)  Alla  denominazione   di   origine   controllata   dei   vini
«Valpolicella» e'  vietata  l'aggiunta  di  qualsiasi  specificazione
diversa da quelle previste dal presente  disciplinare  di  produzione
ivi compresi gli aggettivi, «extra», «fine», «scelto» e similari. 
    2) E' tuttavia  consentito  l'uso  di  indicazioni  che  facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati  o  di  consorzi,
purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da  trarre
in inganno l'acquirente. 
    3)  Nella  designazione  dei  vini  «Valpolicella»  puo'   essere
utilizzata la menzione «vigna», a  condizione  che  sia  seguita  dal
corrispondente toponimo; che la relativa superficie sia distintamente
specificata  nell'albo  dei  vigneti  e  che   la   vinificazione   e
l'invecchiamento del vino avvengano in recipienti separati e che tale
menzione,  seguita  dal  toponimo,  venga  riportata  nella  denuncia
dell'uva, nella dichiarazione della produzione, nei  registri  e  nei
documenti di accompagnamento. 
    4) Per i vini «Valpolicella», di cui all'art. 1, e'  obbligatorio
riportare  in  etichetta  e  nella  documentazione   prevista   dalla
specifica normativa, l'indicazione dell'annata  di  produzione  delle
uve.